Ordinanza — n. 7905/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Commissario per la liquidazione degli usi civici di Napoli, dinanzi alquale era stato riassunto il giudizio originariamente incardinato dinanzi alTribunale di Avellino, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione sulladomanda proposta da Giuseppe Buonanno Alessandro Francesco GiuseppeAbignano, Antonio Grassi, Alessio Troisi, Emilio Paolo Sandulli, OresteTango, Francesco Cardone, Regina De Stefano, Agostino de Stefano, RosinaErmanno Buonanno, Adele Scifo e Giulia Scifo nei confronti del Comune diSolofra, con la partecipazione al giudizio delle altre parti indicate in epigrafe,volta a far dichiarare l’inesistenza di diritti di natura enfiteutica gravanti suifondi per i quali era stato chiesto il pagamento dei canoni maturati dal 2006al 2010.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 47 c.p; Ordinanza — n. 7905/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Il Commissario per la liquidazione degli usi civici di Napoli, dinanzi alquale era stato riassunto il giudizio originariamente incardinato dinanzi alTribunale di Avellino, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione sulladomanda proposta da Giuseppe Buonanno Alessandro Francesco GiuseppeAbignano, Antonio Grassi, Alessio Troisi, Emilio Paolo Sandulli, OresteTango, Francesco Cardone, Regina De Stefano, Agostino de Stefano, RosinaErmanno Buonanno, Adele Scifo e Giulia Scifo nei confronti del Comune diSolofra, con la partecipazione al giudizio delle altre parti indicate in epigrafe,volta a far dichiarare l’inesistenza di diritti di natura enfiteutica gravanti suifondi per i quali era stato chiesto il pagamento dei canoni maturati dal 2006al 2010.2.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ORDINANZAsul regolamento di giurisdizione iscritto al n. RG 2769/2025, sollevato conordinanza n. 15/2024 dal Commissario per la liquidazione degli usi civici diNapoli, nella causa n. 4/2023 traBUONANNO ALESSANDRO FRANCESCO GIUSEPPE, GRASSI ANTONIO,TROISI ALESSIO, SANDULLI EMILIO PAOLO, TANGO ORESTE, rappresentatie difesi dall'avvocato Emilio Paolo Sandulli.nonchéABIGNANO GIUSEPPE, DE PIANO UGO, PASTORE VINCENZO, SELLITTODANIELE, DI DOMENICO SILVANA, CARDONE FRANCESCO, DE STEFANOREGINA, CIRINO ANNAMARIA, DE STEFANO MICHELE, DE STEFANOARMANDO, DE STEFANO ALESSANDRO, DE STEFANO AGOSTINO,BUONANNO ORNELLA, SCIFO ADELE, SCIFO GIULIA, FRATTA ROSINA.COMUNE DI SOLOFRA, IN PERSONA DEL SINDACO P.T.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere Giuseppe Fortunato.Numero registro generale 2769/2025Numero sezionale 38/2026Numero di raccolta generale 7905/2026Data pubblicazione 31/03/2026RILEVATO CHE:1.
Il Commissario per la liquidazione degli usi civici di Napoli, dinanzi alquale era stato riassunto il giudizio originariamente incardinato dinanzi alTribunale di Avellino, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione sulladomanda proposta da Giuseppe Buonanno Alessandro Francesco GiuseppeAbignano, Antonio Grassi, Alessio Troisi, Emilio Paolo Sandulli, OresteTango, Francesco Cardone, Regina De Stefano, Agostino de Stefano, RosinaErmanno Buonanno, Adele Scifo e Giulia Scifo nei confronti del Comune diSolofra, con la partecipazione al giudizio delle altre parti indicate in epigrafe,volta a far dichiarare l’inesistenza di diritti di natura enfiteutica gravanti suifondi per i quali era stato chiesto il pagamento dei canoni maturati dal 2006al 2010.2.
Alessandro Francesco Giuseppe Buonanno, Antonio Grassi, AlessioTroisi, Emilio Paolo Sandulli e Oreste Tango hanno depositato memoriadifensiva ex art. 47 c.p.c..Le altre parti non hanno formulato difese.Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte, chiedendo didichiarare la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civicidi Napoli.CONSIDERATO CHE:3. Il Commissario per liquidazione degli usi civici ha declinato la propriagiurisdizione, affermando che erano in contestazione la legittimità dellerichieste di pagamento sulla base dell'intervenuto affranco delle particelle oper l’inattendibilità del censimento del Comune, non anche la naturademaniale del suolo, occorrendo accertare se i terreni già legittimati, per iquali erano stati emessi gli avvisi di pagamento, fossero o meno affrancati,se fossero quelli derivanti da legittimazioni o da quotazioni o appartenesseroin proprietà esclusiva agli attori, sicché la domanda non richiedeva, neppureNumero registro generale 2769/2025Numero sezionale 38/2026Numero di raccolta generale 7905/2026Data pubblicazione 31/03/2026implicitamente, un accertamento della qualitas soli, quale antecedentelogico della decisione o quale oggetto del petitum sostanziale.Ha evidenziato che il contrasto tra le parti riguardava l'onere della prova,dovendosi stabilire se competeva al Comune la prova che i fondi oggetto dicausa fossero quelli a suo tempo legittimati o utilizzati o se tale oneregravava sugli attori, tenuti a produrre i titoli di proprietà.4.
Deve dichiararsi la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degliusi civici, la quale sussiste con riguardo ad ogni controversia relativaall'esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico e degli altri dirittidi godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di unafrazione (Cass., SU, 1008/2025; Cass., SU, n. 9280/2020).Sono incluse le controversie che, in via principale e non meramenteincidentale, esigono di stabilire l'esistenza, la natura e la estensione deidiritti di uso civico (Cass., SU, n. 19399/2017) o quando sia contestata laqualità demaniale del suolo o venga comunque in evidenza una questioneche presupponga la necessità, anche in assenza di un'esplicitacontestazione della qualitas soli, di un accertamento preliminare su taleprofilo, salvo che un tale accertamento sia già avvenuto in via definitiva(Cass., SU, n. 20183/2019;
Cass., SU, n. 31005/2025).Nel caso in esame, con delibera di Giunta municipale n. 180/2008, ilComune di Solofra aveva rilevato che nel corso dei decenni le terre gravateda vincoli di uso civico erano state oggetto di usurpazione, occupazioneabusiva e di compravendita tramite atti notarili sprovvistidell'autorizzazione del Commissario per la liquidazione degli usi civici o dellaRegione Campania, asseritamente privi di effetti giuridici.Con successiva determina dirigenziale n. 131/2011 il Comune avevaapprovato la lista dei canoni di natura enfiteutica relativi ai terreni allodiali,legittimati o non allodiali e ancora civici, richiedendone il pagamento.Gli attori, nel contestare le pretese del Comune di Solofra, avevanosostenuto di non dover corrispondere alcun canone per il periodo inNumero registro generale 2769/2025Numero sezionale 38/2026Numero di raccolta generale 7905/2026Data pubblicazione 31/03/2026contestazione, essendo divenuti proprietari esclusivi dei suoli perlegittimazione o per intervenuta usucapione dei fondi.La decisione sulla spettanza dei canoni enfiteutici richiede, quindi, il previoaccertamento del regime di appartenenza dei suoli, se privati, allodiali aseguito di legittimazione (o quotizzazione) o ancora sottoposti agli usi civicie perciò gravati, negli ultimi due casi, da un canone enfiteutico.Anche il riparto degli oneri probatori viene in rilievo per stabilire lacondizione giuridica degli immobili, al pari delle verifiche demaniali del 1937o delle operazioni di sistemazione dei demani civici (tra cui le legittimazionidel 1938) richiamate nelle delibere comunali, essendo innegabile chel’accertamento della qualitas soli costituisce un antecedente logico edimprescindibile della decisione.Deve essere, perciò, dichiarata la giurisdizione del Commissario regionaleper la liquidazione degli usi civici di Napoli, dinanzi al quale vanno rimessele parti anche per la regolazione delle spese del presente conflitto digiurisdizione, con riassunzione nel termine di legge.
P.Q.Mdichiara la giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degliusi civici di Napoli dinanzi al quale rimette le parti, anche per la regolazionedelle spese del presente giudizio di legittimità, con riassunzione nel terminedi legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili dellaCorte Suprema di cassazione, in data 10.2.2026.Il PresidenteStefano Mogini