Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal; parties ordered to share litigation costs equally.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the Council of State's decision extinguished following the appellant's voluntary withdrawal. Although the respondents did not formally accept the withdrawal, the Court ruled that such a declaration legally terminates the proceedings regardless of opposition. Consequently, the Court ordered an integral compensation of all litigation expenses between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: A voluntary withdrawal by the appellant extinguishes the cassation proceedings even without the respondents' acceptance, and the Court may order integral cost compensation when no party adheres to the withdrawal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
. 25851/2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25851/2024r.g. proposto da: LE RESIDENCE DI PREVOSTO CORRADINO S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore Corradino Prevosto, con sede in Ayas (AO) , Fraz. Champoluc, Rue des Guides n. 19, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’ A vv ocato Enrico Vedova ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale di quest’ultimo e.vedova@pec.studiolegalevedova.com. - r icorrent e - contro REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA, con sede in Aosta, Piazza Deffeyes n.1, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Renzo Testolin, autorizzato a resistere nel presente giudizio con deliberazione della Giunta Regionale n. 1692 del 23.12.2024, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli A vvocati Silvio Carloni, Riccardo Jans e Francesco Pastorino, con cui ed elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Roma, alla via Filippo Corridoni n. 14. - controricorrente - MONTEROSA S.P.A., in persona dell’amministratore delegato Giorgio Munari, con sede legale in Gressoney-La-Trinité (AO), Località Staffal n. 17, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso , dall’Avvocato Prof. Giovanni Villani (pec: giovanni.villani@legalmail.it ) e dagli Avvocati Patrizia Serasso ( pec: patrizia.serasso@legalmail.it ) e Umberto Michielin (pec: umberto.michielin@pec.it), con cui elettivamente domicilia presso i loro domicili digitali. - controricorrente - avverso la sentenza del CO NSIGLIO DI STATO , n. cron. 4557 /20 24 , pubblicata il22/05/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 13/01/2026dal Consigliere dott.
Eduardo Campese. RILEVATO CHE 1.Le Residence di Prevosto Corradino s.a.s. ha promosso ricorso per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato del22 maggio 2024, n. 4557, affidandosi adun motivo. Hanno resistito, con separati controricorsi, la Regione Autonoma Valle d’Aosta e Monterosa s.p.a. CONSIDERATO CHE 1. Successivamente alla fissazione della odierna adunanza camerale, Le Residence di Prevosto Corradino s.a.s. ha dichiarato di rinunciare, ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ., al proprio ricorso ed agli atti di questo procedimento, con compensazioneintegrale delle spese del giudizio.
Tanto «in considerazione della definizione bonaria di una serie di vicende», che avevano visto contrapposte le menzionate società, riguardanti «anche le aree oggetto di esproprio» di cui all’odierno giudizio di cassazione. Non si rinviene in atti alcuna adesione delle controricorrenti a tale rinuncia. RITENUTO CHE 1.La dichiarazione di rinuncia , comunicata ai difensori di entrambe le parti controricorrenti il 31 ottobre 2025, è stata ritualmente depositata il successivo 3/4 novembre 2025.
2. Sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l'estinzione di questo giudizio di legittimità, alla quale non è di ostacolo la mancata accettazione della rinuncia da parte delle controricorrenti. Per costante giurisprudenza, infatti, la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione perché, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, fa venire meno l'interesse della parte a contrastare l'impugnazione(cfr. fra le tante Cass., SU, n. 22698 del 2025;
Cass. S.U. 30 novembre 2021 n. 37551). 3.Giusta l’art. 391, comma 2, c od . p roc . c iv . , “ Il decreto, l’ordinanza o la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese, mentre il successivo comma 4, stabilisce che“La condanna non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti[…]”. Nella specie, ritiene il Collegio di poter procedere alla integrale compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità,tenuto conto delle descritte ragioni poste a fondamento della rinuncia suddetta, rimaste incontroverse.
2. Stante la ritenuta legittimità dellamedesima rinunc ia , è inapplicabile l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del 2012 (cfr., ex aliis,Cass. nn. 29794, 27477 e 18671 del 2025; Cass. nn. 33460e 14838 del 2024; Cass.nn. 33315 e 8770 del 2023). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di Cassazione per intervenuta rinunciae ne compensa interamente le spese tra le parti . Così deciso in Roma, nella camera di consi