Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to respond to early settlement proposal within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the statutory 40-day period. The proceedings involved Roberto Ridolfi and others challenging a Council of State judgment regarding a dispute with the Municipality of Campi Bisenzio. Since no objection was raised to the settlement offer, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellants to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
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ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) IL PRIMO PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 22240/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: ROBERTO RIDOLFI, in proprio e in qualità di legale rappresentante della società RI-NU S.R.L., e dalla CENTRO PADEL GORINELLO S.S.D. A R.L., rappresentati e difesi dagli Avvocati Aristide Police e Ugo Franceschetti; - ricorrenti – contro ANDREA PEZZINO e GIULIA TIMOTEO, rappresentati e difesi dall’Avvocato Fabio Colzi; - controricorrenti – e nei confronti di COMUNE DI CAMPI BISENZIO; DIRIGENTE PRO TEMPORE DEL SETTORE 5 – GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAMPI BISENZIO; - intimati - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 8042 del 2025 del 14 ottobre 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente in data 30 gennaio 2026;F i r m a t o D a :
P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 22240/2025 Numero sezionale 24/2026 Numero di raccolta generale 6104/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, 17 marzo 2026 Il Primo Presidente Pasquale D’Ascola F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1