Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 5633/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 5633/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the statutory 40-day period. The case involved a dispute between a consortium in liquidation and a municipality regarding infrastructure contracts, with the lower court's decision being the subject of the appeal. The court ruled that silence after the proposal constituted a renunciation of the right to continue the proceedings, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
early settlement proposal extinction of proceedings renunciation by silence cassation appeal dismissal litigation costs allocation opposizione tardiva tempestività dell'istanza di ricusazione censure tardive

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.
7066 del 2025, pubblicata in data 18 agosto 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.
civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis cod. proc. civ
7066 del 2025, pubblicata in data 18 agosto 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 391 cod. proc. civ
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) IL PRIMO PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 21562-2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: CONSORZIO GENERALE INFRASTRUTTURE – CO.GE.IN. IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dagli Avvocati Paolo Centore e Mario Rosario Spasiano; - ricorrente - contro COMUNE DI CASERTA, rappresentato e difeso dall’Avv. Pasquale Marotta; - controricorrente - e nei confronti di SACE SERVIZI PER L’AMBIENTE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE; - intimato - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 7066 del 2025, pubblicata in data 18 agosto 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 20 gennaio 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 21562/2025 Numero sezionale 21/2026 Numero di raccolta generale 5633/2026 ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. Data pubblicazione 12/03/2026 proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, 12 marzo 2026 Il Primo Presidente Pasquale D’Ascola F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a