Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to respond to early settlement proposal within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the statutory 40-day period. Bernardina Catalini, representing Casa Luminosa, challenged a Council of State decision regarding a public procurement matter, but the court noted the lapse of time since the proposal's communication on January 20, 2026. Consequently, the court ruled that the appellant's silence constituted a renunciation of the appeal, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, second comma, cod. proc. civ.; Art. 391, second comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) IL PRIMO PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 23154/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: BERNARDINA CATALINI, in proprio e quale socia e già Presidente del C.d.A. e legale rapp.te della Cooperativa Casa Luminosa soc. coop. a r.l., rappresentata e difesa dall’Avvocato Fabio Rocco; - ricorrente – contro MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente – e nei confronti di ANDREA CUTELLÈ - intimato – avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sez.
VI, n. 6937 del 2025, pubblicata in data 5 agosto 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente in data 20 gennaio 2026; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 23154/2025 Numero sezionale 19/2026 Numero di raccolta generale 5631/2026 Data pubblicazione 12/03/2026 ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, 12 marzo 2026 Il Primo Presidente Pasquale D’Ascola F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6