Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to respond to early settlement proposal within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the statutory 40-day period. The case involved Gian Luca Martinelli challenging a Council of State decision regarding a cooperative society, with the opposing party having offered a settlement. The court ruled that silence on the settlement proposal constitutes a waiver of the right to continue the proceedings, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) IL PRIMO PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 23255-2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: GIAN LUCA MARTINELLI, in proprio, quale socio e già Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della COOPERATIVA EDIFICATRICE FELICE CAVALLOTTI 1888 – SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITÀ LIMITATA, rappresentato e difeso dall’Avv. Fabio Rocco; - ricorrente - contro MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente - e nei confronti di SARA AGOSTINI; - intimato - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 6939 del 2025, pubblicata in data 5 agosto 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente in data 20 gennaio 2026; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 23255/2025 Numero sezionale 18/2026 Numero di raccolta generale 5630/2026 Data pubblicazione 12/03/2026 ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Roma, 12 marzo 2026 Il Primo Presidente Pasquale D’Ascola F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4