Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 5629/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 5629/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the required forty-day period. The proceedings involved Parco Montemarcello Magra Vara challenging a Council of State decision against Porto Carolina S.R.L. and the Municipality of Lerci. Since no objection was raised during the statutory window, the court ruled that the appellant had effectively renounced the appeal, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: A cassation appeal is deemed renounced and the proceedings extinguished if the appellant fails to respond to a proposal for early settlement within the prescribed forty-day period.

Parole chiave

Generato dall'IA
early settlement proposal extinguishment of proceedings deemed renunciation cassation appeal dismissal statutory time limits litigation costs allocation procedural default tacita revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.
6217 del 2025, pubblicata il 15 luglio 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.
civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis cod. proc. civ
6217 del 2025, pubblicata il 15 luglio 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 21 gennaio 2026;
art. 391 cod. proc. civ
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) IL PRIMO PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 23267-2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: ENTE PARCO MONTEMARCELLO MAGRA VARA, rappresentato e difeso dall’Avv. Mauro Vallerga; - ricorrente – contro PORTO CAROLINA S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Lazzoni; - controricorrente - nonché contro COMUNE DI LERICI, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano De Ferrari, Giulia De Ferrari e Paolo Signani; - controricorrente – e nei confronti di PROVINCIA DELLA SPEZIA; - intimata - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 6217 del 2025, pubblicata il 15 luglio 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 21 gennaio 2026;

F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 23267/2025 Numero sezionale 17/2026 Numero di raccolta generale 5629/2026 Data pubblicazione 12/03/2026 considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, in euro 3.500,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, 12 marzo 2026 Il Primo Presidente Pasquale D’Ascola F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a