Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to early settlement proposal within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Council of State's decision extinguished because the appellants failed to respond to a formal proposal for early settlement. The appellants, Brogi and Rositano, had not requested a ruling on the appeal within the statutory 40-day period following the proposal's communication. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellants to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: An appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision on a proposal for early settlement within forty days.
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ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) IL PRIMO PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 22384-2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: VIRGILIO BROGI E GRAZIA ROSITANO, rappresentati e difesi dagli Avvocati Monica Barbafiera e Ornella Cutajar; - ricorrenti - contro COMUNE DI PIANCASTAGNAIO, rappresentato e difeso dall’Avvocato Francesco Mazzoni; - controricorrente – avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 2266/2025, pubblicata il 19 marzo 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 29 gennaio 2026; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 22384/2025 Numero sezionale 16/2026 Numero di raccolta generale 5628/2026 Data pubblicazione 12/03/2026
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore della parte controricorrente in euro 3.500,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, 12 marzo 2026 Il Primo Presidente Pasquale D’Ascola F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e