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Ordinanza Interlocutoria — n. 4739/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing due to new interpretative issue on administrative document scope.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4739/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and remanded the case to a public hearing. AGCOM argued the lower court exceeded legislative and administrative competencies by broadly defining administrative documents, while the applicants resisted. The court determined the novel theoretical and practical implications of this interpretation required public debate before a final ruling.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 2, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33; Art. 60, c.p.c.: When a cassation appeal raises a new question of law with significant nomofilactic relevance regarding the scope of administrative documents, the case must be remanded to public hearing for proper deliberation.

Parole chiave

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administrative document scope access civico right nomofilactic relevance public hearing requirement judicial interpretation limits diritto di ottenere una decisione autorizzazione o approvazione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 2, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33
Il 3.4.2024 Mauro Beraldi e Giulio Cesare Rizza hanno chiesto all’AGCOM di poter consultare il suddetto massimario, invocando il diritto di “accesso civico” sancito dall’art. 5, comma 2, d.
Art. 60, c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 34475 del 23/11/2022
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Testo completo

ha pronunciato la seguente Ordinanza Interlocutoria sul ricorso n. 8173/25proposto da: -) Autorità Garante della concorrenza e del Mercato, in persona del presidente pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - contro -) Giulio Cesare Rizza e Mauro Beraldi, domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difes i dall'avvocato Mario Siragusa; -controricorrenti - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 19 febbraio 2025 n. 1390;

Oggetto: diritto di accesso civico - poteri del giudice amministrativo - rinvio alla pubblica udienza. N.R.G.: 8173/25 Camera di consiglio del 25 novembre 2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2025 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; viste le conclusioni scritte della Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mauro Vitiello , che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; Rilevato che 1. L’autorità Garante per la concorrenza ed il Mercato (d’ora innanzi, “AGCOM”), per i propri fini istituzionali, ha istituito ed alimentato una banca dati elettronica contenente il massimario delle decisioni giurisprudenziali riguardanti la sua attività.

2. Il 3.4.2024 Mauro Beraldi e Giulio Cesare Rizza hanno chiesto all’AGCOM di poter consultare il suddetto massimario, invocando il diritto di “accesso civico” sancito dall’art. 5, comma 2, d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

3. L’AGCOM rigettò l’istanza; il rifiuto fu impugnato dagli istanti dinanzi al TAR del Lazio e quest’ultimo rigettò il ricorso. La sentenza fu appellata dai soccombenti.

4. Con sentenza 19 febbraio 2025 n. 1390 il Consiglio di Stato, VI Sezione, accolse il gravame ed ordinò all’AGCOM di pubblicare il massimario sul proprio sito web.

5. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dall’AGCOM da con ricorso fondato su tre motivi. Mauro Beraldi e Giulio Cesare Rizza hannoresistito con controricorso.

6. La Procura Generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Ritenuto che col proprio ricorso l’AGCOM sostieneche la sentenza impugnata avrebbe invaso sia la sfera di competenze riservata al legislatore, sia N.R.G.: 8173/25 Camera di consiglio del 25 novembre 2025 - in subordine - la sfera di competenze riservata alla Pubblica Amministrazione: vuoi dilatando oltre modo la nozione di “documento amministrativo”, vuoi impartendo alla P.A. obblighi di facere non previsti dalla legge e comunque riservati alla discrezionalità amministrativa; che tale motivo di ricorso sottopone a questa Corte il tema dello sconfinamento dell’attività interpretativa compiuta dal Giudicante nella sfera riservata al legislatore o, in subordine alla Pubblica Amministrazione; che la fattispecie oggetto del contendere è nuova ; ha una evidente rilevanza teorica ed innegabili ricadut e pratiche, alla luce della diffusione delle banche dati giurisprudenziali create o gestite da molteplici pubbliche amministrazioni; che dunque viene in rilievo una questione di diritto a rilevanza nomofilattica che rende opportuno disporne la trattazione in udienza pubblica, ossia nel luogo privilegiato ove vanno assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il Pubblico Ministero, le decisioni aventi particolare rilievo nomofilattico (ex plurimis, Sez.

U, n. 34475 del 23/11/2022); P.q.m. rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle