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Decreto — n. 4430/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4430/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4430/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) IL PRIMO PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 22629-2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: BAR GELATERIA FONTANA DI TREVI S.R.L., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lorenzo Aureli e Marco Santaroni; - ricorrente - contro ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall’Avv. Michele Memeo dell’Avvocatura Capitolina; TREVI CAFÈ S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Ippoliti; - controricorrenti - e nei confronti di ROMA CAPITALE – MUNICIPIO ROMA I; - intimato - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. quinta, n. 8232 del 2025, pubblicata il 23 ottobre 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 31 dicembre 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 4430/2026 — snciv · Corte di Cassazione: ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) IL PRIMO PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 22629-2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: BAR GELATERIA FONTANA DI TREVI S.R.L., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lorenzo Aureli e Marco Santaroni; - ricorrente - contro ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall’Avv. Michele Memeo dell’Avvocatura Capitolina; TREVI CAFÈ S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Ippoliti; - controricorrenti - e nei confronti di ROMA CAPITALE – MUNICIPIO ROMA I; - intimato - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. quinta, n. 8232 del 2025, pubblicata il 23 ottobre 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 31 dicembre 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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nullità del contratto allegazioni insufficientemente motivate carenza di legittimazione ricorso straordinario per nullità proposta di giudizio difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
8232 del 2025, pubblicata il 23 ottobre 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 391 cod. proc. civ
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) IL PRIMO PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 22629-2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: BAR GELATERIA FONTANA DI TREVI S.R.L., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lorenzo Aureli e Marco Santaroni; - ricorrente - contro ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall’Avv. Michele Memeo dell’Avvocatura Capitolina; TREVI CAFÈ S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Ippoliti; - controricorrenti - e nei confronti di ROMA CAPITALE – MUNICIPIO ROMA I; - intimato - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. quinta, n. 8232 del 2025, pubblicata il 23 ottobre 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 31 dicembre 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 22629/2025 Numero sezionale 7/2026 Numero di raccolta generale 4430/2026 Data pubblicazione 27/02/2026 ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in euro 2.500,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, 26 febbraio 2026 Il Primo Presidente Pasquale D’Ascola F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1