Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to early settlement proposal within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Council of State's decision extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement. The appellant, IDAI Ltd, did not request a ruling on the appeal within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: An appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision on a proposal for early settlement within the statutory forty-day period.
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ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) IL PRIMO PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 20141-2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: IDAI Ltd, rappresentata e difesa dagli Avvocati Mario Mossali e Domenico Siciliano; - ricorrente - contro MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY – MIMIT, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente - DVBCOM S.R.L.; - intimata - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 1701/2025, pubblicata il 26 febbraio 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 31 dicembre 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 20141/2025 Numero sezionale 6/2026 Numero di raccolta generale 4428/2026 ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve Data pubblicazione 27/02/2026 provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore del Ministero controricorrente, in euro 2.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Roma, 26 febbraio 2026 Il Primo Presidente Pasquale D’Ascola F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e