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Decreto — n. 4425/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4425/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4425/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) IL PRIMO PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 19227-2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: DE MARTINO Carlo e GIORLANDINO Mariastella, rappresentati e difesi dall’Avv. Bianca Morgigni; - ricorrenti – contro ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Magnanelli dell’Avvocatura di Roma Capitale; - controricorrente - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 2047 del 2025, pubblicata il 12 marzo 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 31 dicembre 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 4425/2026 — snciv · Corte di Cassazione: ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) IL PRIMO PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 19227-2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: DE MARTINO Carlo e GIORLANDINO Mariastella, rappresentati e difesi dall’Avv. Bianca Morgigni; - ricorrenti – contro ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Magnanelli dell’Avvocatura di Roma Capitale; - controricorrente - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 2047 del 2025, pubblicata il 12 marzo 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 31 dicembre 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Parole chiave

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tempestività dell'istanza di ricusazione intervenuta prescrizione rinvio del dibattimento eccezioni processuali tardive ritiro della domanda di revisione opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
2047 del 2025, pubblicata il 12 marzo 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 391 cod. proc. civ
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) IL PRIMO PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 19227-2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: DE MARTINO Carlo e GIORLANDINO Mariastella, rappresentati e difesi dall’Avv. Bianca Morgigni; - ricorrenti – contro ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Magnanelli dell’Avvocatura di Roma Capitale; - controricorrente - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 2047 del 2025, pubblicata il 12 marzo 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 31 dicembre 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 19227/2025 Numero sezionale 5/2026 Numero di raccolta generale 4425/2026

P.Q.M.

Data pubblicazione 27/02/2026 dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00, per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, 26 febbraio 2026 Il Primo Presidente Pasquale D’Ascola F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1