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Ordinanza — n. 3775/2026 — snciv Generato dall'IA

Court declares ordinary jurisdiction over social security debt disputes despite tax collection method.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3775/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared ordinary jurisdiction over a dispute regarding opposition to a social security collection notice. The Tax Court had previously declined jurisdiction, arguing the dispute involved tax collection procedures, but the opposing party and the General Prosecutor argued the underlying relationship was social security in nature. The court ruled that because the dispute concerns rights and obligations of a mandatory social security relationship, ordinary jurisdiction applies regardless of the tax collection method used.

Regesto Legislator

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Art. 24 d.lgs. 46/1999; Art. 59, comma 3, l. 69/2009: Controversies concerning mandatory social security relationships fall under ordinary jurisdiction even when initiated through tax collection notices.

Parole chiave

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ordinary jurisdiction social security debt tax collection notice negative jurisdiction conflict mandatory social security opposition to execution judicial competence istituto di previdenza

Disposizioni normative citate

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Art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46
Art. 59, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69
Con ordinanza pubblicata in esito all'udienza dell'11.7.2024 la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia, adita in riassunzione, ha sollevato ai sensi dell'art. 59, comma 3, l.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. V, 22/05/2023, n. 14077
Cass., Sez. U, 28/03/2025, n. 8170
Cass., Sez. U, 27/03/2007, n. 7399
S.S.UU. 30756/2018
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Testo completo

ELL’UTRI Consigliere ORDINANZA Sul conflitto negativo di giurisdizione iscritto al n. r.g. 18319 - 2025 proposto d’ufficio dalla CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di primo grado di VIBO VALENTIAcon ordinanza n. 377/2024 depositata il 30/08/2024 nella causa tra: AGRICOLA LA FORESTA; -ricorrente non costituita in questa fase – contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C.

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE ed ESTER ADA VITA SCIPLINO; -resistente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE; -resistente non costituito in questa fase - RG 18319/24 INPS-AGER Est. Cons. Marulli Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere MARCO MARULLI; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale TOMMASO BASILE, il quale chiede alla Corte di dichiarare la giurisdizione del Giudice ordinario.

FATTI DI CAUSA 1. Con ordinanza pubblicata in esito all'udienza dell'11.7.2024 la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia, adita in riassunzione, ha sollevato ai sensi dell'art. 59, comma 3, l. 18 giugno 2009, n. 69 conflitto negativo di giurisdizione in relazione alla sentenza 803/2023 con la quale il Tribunale di Vibo Valentia aveva declinato la propria giurisdizione in ordine al giudizio promosso dalla Società Agricola La Foresta s.r.l. nei confronti dell'INPS avente ad oggetto l'opposizione all'esecuzione promossa in forza di cartella di pagamento di contributi previdenziali rimasti alle scadenze inevasi.

2. A fronte dell'assunto sviluppato dal primo decidente a conforto del proprio deliberato nel senso che, conformemente all'enunciato di SS.UU. 30756/2018, nella specie la giurisdizione tributaria risulterebbe sussistente in quanto "con l'impugnazione della cartella vengono fatti valere vizi della cartella in relazione alla legittimazione dell'Istituto ad emetterla, al difetto di titolo esecutivo", il giudice rimettente ha fatto osservare che, secondo quanto affermato in contrario dalla sezione tributaria di questa Corte , la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale, ancorché tragga origine dall'emissione di una cartella esattoriale rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario, " non solo per l’intrinseca natura del rapporto, ma anche perché l’art. 24 del d.leg. n. 46 del 1999, sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, nell’estendere tale procedura ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente, in presenza di richiesta di contributi previdenziali, possa proporre opposizione contro l’iscrizione a ruolo dinanzi al giudice del lavoro", instando di conseguenza queste SS.UU. perché la causa riassunta avanti a sé sia invece devoluta alla cognizione del giudice ordinario.

RG 18319/24 INPS-AGER Est. Cons. Marulli 3. Aderisce a questo approdo il Procuratore Generale richiamando il citato insegnamento di legittimità e confermando quindi di ravvisare nella specie la sussistenza della giurisdizione ordinaria. RAGIONI DELLA DECISIONE 5. Il collegio – posto che la materia non è controversa in quanto il credito azionato a mezzo della cartella opposta dalla Società Agricola La Foresta è di natura previdenziale – non crede di poter dissentire da quanto consolidatamente affermato al riguardo dalla Sezione Tributaria di questa Corte (ex plurimis, da ultimo, Cass., Sez.

V, 22/05/2023, n. 14077) ed ancor prima da queste SS.UU – a ancora di recente così anche Cass., Sez. U, 28/03/2025, n. 8170 – dell'avviso, già ricordato, secondo cui " rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio anche se originata da pretesa azionata dall'ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale, non solo per l'intrinseca natura del rapporto, ma anche perché l'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, nell'estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente in presenza di richiesta di contributi previdenziali può proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo avanti al giudice del lavoro" (Cass., Sez.

U, 27/03/2007, n. 7399).

6. Va dunque dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario avanti al quale andranno rimesse le parti.

7. Non vi è luogo a statuire sulle spese processualitrattandosi di regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio. P.Q.M La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e cassa la sentenza 803/2023 del Tribunale di Vibo Valentia avanti al quale rimette le parti. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della