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Decreto — n. 1915/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal via decree due to joint withdrawal of all parties and cost compensation.

Numero d'incarto Decreto — n. 1915/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil proceeding extinguished by a decree following a joint request from all parties to terminate the litigation. The appellant, Allgemeine Versicherung, withdrew the appeal against the lower court's judgment, while the respondents accepted this withdrawal and agreed to share litigation costs. The court ruled that this mutual agreement constituted a valid renunciation under civil procedure law, thereby ending the case and ordering equal cost allocation.

Regesto Legislator

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Art. 390, Art. 391 c.p.c.: When all parties jointly request the termination of proceedings, the court declares the case extinguished as a renunciation by the appellant, with costs compensated integrally among the parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
joint withdrawal of appeal extinguishment by decree litigation cost compensation civil procedure renunciation mutual settlement agreement desistenza dall'azione abbandono definitivo del procedimento chiusura della procedura di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391, comma 1 c.p.c.
civ.; considerato che l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod.
art. 390 cod. proc. civ
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Testo completo

te Oggetto DECRETO estinzione per rinuncia Visti gli atti del procedimento iscritto al RGN 13420/2024, relativo al ricorso proposto da: R + V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, rappresentata e difesa dall’avvocato Michael Buse; - ricorrente – contro ALESSANDRO GIOBBI, rappresentato e difeso dall’avvocato Ruben Marioni; - controricorrente – nonché contro ISABELLA CASTELLI, DANIELE FERRARI e VIOLETTA FERRARI, rappresentati e difesi dall’avvocato Francesco Pinzone; - controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano, n. 924 del 26 marzo 2024. rilevato che, con atto depositato in data 20 gennaio 2026, tutte le parti hanno chiesto congiuntamente la dichiarazione di estinzione del procedimento, affermando di non avere più interesse alla sua prosecuzione, e chiedendo la compensazione integrale delle spese di lite.F i r m a t o D a :

P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 13420/2024 Numero sezionale 4/2026 Numero di raccolta generale 1915/2026 Data pubblicazione 28/01/2026 considerato che tale istanza, formalmente intitolata come “cessazione della materia del contendere”, è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte del ricorrente con adesione per accettazione delle parti controricorrenti; rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ.; considerato che l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.; visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia; dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti. Roma, 28 gennaio 2026 Il Primo Presidente Pasquale D’Ascola F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a