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Decreto — n. 1160/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 1160/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Council of State's decision extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement. The appellant, Stile Costruzioni Edili, did not request a ruling on the appeal within the mandatory forty-day period following the proposal's communication. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: If a party fails to request a decision on a cassation appeal within forty days of receiving a proposal for early settlement, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.

Parole chiave

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early settlement proposal deemed withdrawal extinction of proceedings forty-day period litigation costs allocation rigetto definitivo dell'opposizione tempestività dell'inoltro opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.
2048 del 2025, pubblicata il 12 marzo 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.
civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis cod. proc. civ
2048 del 2025, pubblicata il 12 marzo 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 391 cod. proc. civ
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) IL PRIMO PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 21008-2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: STILE COSTRUZIONI EDILI DI REBECCHINI ING. LUIGI & C. S.P.A., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del costituendo RTI con SARFO APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L., SETTE COSTRUZIONI S.P.A., I.R.C.O.S. IMPRESA ROMANDA COSTRUZIONI SOCIALI S.P.A., EDILGRAMMA S.R.L., COSVIM SOCIETÀ COOPERATIVA e CONSORZIO COOPERATIVE DI ABITAZIONE ASSOCIAZIONE ITALIANA CASA – AIC SOC. COOP. A R.L., rappresentata e difesa dall’Avvocato Patrizio Leozappa; - ricorrente - contro ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall’Avvocato Alessia Alesii; - controricorrente - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 2048 del 2025, pubblicata il 12 marzo 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 2 dicembre 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;F i r m a t o D a :

P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 21008/2025 Numero sezionale 3/2026 Numero di raccolta generale 1160/2026 ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. Data pubblicazione 20/01/2026 proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, 20 gennaio 2026 Il Primo Presidente Pasquale D’Ascola F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1