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Decreto — n. 1159/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 1159/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellants failed to respond to a formal proposal for early settlement within the required forty-day period. The appellants, Pinna Paolo and Pinna Cesare, challenged a decision by the Ministry of Culture and Antica Roma 013 S.R.L., but remained silent after the proposal was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated without addressing the merits or awarding costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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early settlement proposal deemed withdrawal of appeal extinction of proceedings statutory time limits cassation appeal dismissal censura dell'apprezzamento delle prove assunzione di prove a titolo cautelare censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, cod. proc. civ.
454 del 2025, depositata in data 22 gennaio 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391, cod. proc. civ.
art. 380-bis cod. proc. civ
454 del 2025, depositata in data 22 gennaio 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
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Testo completo

ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) IL PRIMO PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 17833/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: PINNA PAOLO e PINNA CESARE, rappresentati e difesi dagli Avvocati Filippo Lattanzi e Vincenzo Sabia; - ricorrenti – contro MINISTERO DELLA CULTURA; ANTICA ROMA 013 S.R.L.; - intimati - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 454 del 2025, depositata in data 22 gennaio 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente in data 2 dicembre 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;F i r m a t o D a :

P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 17833/2025 Numero sezionale 2/2026 Numero di raccolta generale 1159/2026 Data pubblicazione 20/01/2026 ritenuto che non si deve provvedere sulle spese processuali, non avendo gli intimati svolto alcuna attività difensiva in questa sede;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; Roma, 20 gennaio 2025 Il Primo Presidente Pasquale D’Ascola F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c