Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 1158/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to proposed early settlement within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 1158/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a proposed early settlement within the required forty-day period. The appellant, S.A.C.C.I.R. S.P.A., challenged a Council of State decision regarding energy regulation against the Lazio Region and ARERA, but remained silent after the proposal was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under procedural law, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, second comma, cod. proc. civ.; Art. 391, second comma, cod. proc. civ.: A cassation appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to respond to a proposed early settlement within the statutory period.

Parole chiave

Generato dall'IA
early settlement proposal waiver of appeal extinguishment of proceedings statutory time limits litigation costs allocation spese di esecuzione condanna al pagamento pecuniario azione condannatoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, second comma, cod. proc. civ.
Art. 391, second comma, cod. proc. civ.
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
art. 391 cod. proc. civ
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) IL PRIMO PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 18109-2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: SOCIETÀ PER AZIONI COMMERCIO COMBUSTIBILI INDUSTRIA RISCALDAMENTO – S.A.C.C.I.R. S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Valentino Vulpetti; - ricorrente – contro REGIONE LAZIO, rappresentata e difesa dall’Avv. Fiammetta Fusco; - controricorrente - nonché contro AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1, rappresentata e difesa dagli Avvocati Angelo Piazza e Paolo Borioni; - controricorrente – e nei confronti di AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE – ARERA, AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – AGCM; - intimate - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 1014 del 2025, pubblicata il 10 febbraio 2025;F i r m a t o D a :

P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 18109/2025 Numero sezionale 1/2026 Numero di raccolta generale 1158/2026 rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso Data pubblicazione 20/01/2026 ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 2 dicembre 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in euro 3.500,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, 20 gennaio 2026 Il Primo Presidente Pasquale D’Ascola F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f