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Decreto — n. 22956/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 22956/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 22956/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ato Giuseppe Spedale-ricorrente-controInps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Antonella Patteri unitamente agli avvocati SergioPreden, Giuseppina Giannico-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n.231/2020depositata il 17/03/2020.Rilevato che a seguito della proposta di definizione agevolata dell’8 giugno2026 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;considerato che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensidell’art. 391 c.p.c., anche senza accettazione della parte controricorrente,per la natura non accettizia dell’atto di rinuncia;ritenuto di compensare le spese attesa la controvertibilità della questionealla data di deposito del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 22956/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 391 c.p.c., anche senza accettazione della parte controricorrente,per la natura non accettizia dell’atto di rinuncia;ritenuto di compensare le spese attesa la controvertibilità della questionealla data di deposito del ricorso;

Parole chiave

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opposizione tardiva domanda tardiva di ricusazione dilazione di pagamento rinvio della rendita revoca dell'opposizione azione di contestazione

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
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Testo completo

ato Giuseppe Spedale-ricorrente-controInps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Antonella Patteri unitamente agli avvocati SergioPreden, Giuseppina Giannico-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n.231/2020depositata il 17/03/2020.Rilevato che a seguito della proposta di definizione agevolata dell’8 giugno2026 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;considerato che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensidell’art. 391 c.p.c., anche senza accettazione della parte controricorrente,per la natura non accettizia dell’atto di rinuncia;ritenuto di compensare le spese attesa la controvertibilità della questionealla data di deposito del ricorso;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese del giudizio.Numero registro generale 25065/2020Numero sezionale 827/2026Numero di raccolta generale 22956/2026Data pubblicazione 09/07/2026Così deciso in Roma, il 08/07/2026La Presidente TitolareAdriana Doronzo