Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision on the proposed settlement within the statutory 40-day period. The appellant, represented by De Marchis, challenged a second-instance judgment against Luxury Private Properties S.r.l., but remained silent regarding the settlement proposal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and its subsequent extinction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ano Leopoldo, BergsmaCeline Marjolein, Agnilleri Vittorio, Martorana Giuseppa, MonticcioloRenato, Giglio Simone, Bruno Lidia, Reginella Antonio, rappresentati edifesi dall'avvocato Carlo De Marchis-ricorrente-controLuxury Private Properties S.r.l. in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio De Luca unitamenteall’avvocato Michele De Luca-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n.2/2026 depositatail 03/01/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 6347/2026Numero sezionale 825/2026Numero di raccolta generale 22766/2026Data pubblicazione 06/07/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 03/07/2026Carla Ponterio