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Sentenza — n. 22716/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses IRCCS appeal regarding salary differences and acquiescence violations in collective agreement interpretation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22716/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the IRCCS's appeal against a lower court ruling that ordered the institution to pay salary differences to two female employees. The plaintiffs argued for specific financial adjustments under the healthcare collective agreement, while the IRCCS claimed the lower court misapplied norms regarding fund absorption and violated procedural principles of acquiescence. The court upheld the lower court's interpretation of the collective agreement, noting that the entity's financial capacity justified the position increases and that the acquiescence argument was procedurally flawed.

Regesto Legislator

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Art. 91, comma 5; Art. 94 CCNL Area Sanità 2019; Art. 360 c.p.c. n. 3: The court interprets collective agreement provisions on salary funds correctly and rejects acquiescence claims when the lower court's reasoning is based on autonomous legal interpretation supported by the defense's own submissions.

Parole chiave

Generato dall'IA
collective agreement interpretation salary differences claim acquiescence violation healthcare sector norms procedural admissibility IRCCS liability labor dispute outcome

Disposizioni normative citate

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Art. 91, comma 5 CCNL Area Sanità 2019
Pascale (IRCCS) al pagamento in loro favorerispettivamente della somma di euro 3.340,75 e 3.529,75, oltre interessi espese, a titolo di differenze retributive relative alla mancata erogazione dellaparte variabile dell’indennità di posizione ex art. 91, comma 5, del CCNL disettore.2.
Art. 94 CCNL Area Sanità 2019
b) le risorsedi cui all’art. 94, comma 3, lett.
Art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso l’Istituto ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, primo comma, n.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U, Sentenza n. 20181 del 25/07/2019
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25359 del 20/09/2021

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Testo completo

ocato Paola Cosmai unitamenteall’avvocato Carlo Di Marsilio;-ricorrente-controNAPOLITANO MARIA, DI GENNARO ELENA, rappresentate e difesedall'avvocato Nicola Montella;-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3771/2024 depositatail 28/10/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/2026dal Consigliere Giovanni Maria Armone;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GeneraleCarmelo Celentano;udito l’avv. Paola Cosmai;Numero registro generale 9445/2025Numero sezionale 2948/2026Numero di raccolta generale 22716/2026Data pubblicazione 06/07/20261.

Con sentenza n. 3771/2024, pubblicata il 28 ottobre 2024, la Corted’appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado del Tribunaledi Napoli, ha accolto l’appello contro di essa proposto da Elena Di Gennaroe Maria Napolitano e ha condannato l’Istituto nazionale per lo studio e lacura dei tumori - Fondazione G. Pascale (IRCCS) al pagamento in loro favorerispettivamente della somma di euro 3.340,75 e 3.529,75, oltre interessi espese, a titolo di differenze retributive relative alla mancata erogazione dellaparte variabile dell’indennità di posizione ex art. 91, comma 5, del CCNL disettore.2.

Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorre l’IRCCS conricorso affidato a tre motivi.La Di Gennaro e la Napolitano resistono con controricorso.Il Pubblico ministero ha depositato memoria con cui chiede il rigetto delricorso.Alla pubblica udienza del 16 giugno 2026, le parti hanno discussooralmente la causa, riportandosi alle rispettive conclusioni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’Istituto ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedegli artt. 91 e 94 del CCNL Area Sanità del 24 luglio 2019, nella parte incui prevedono le modalità di riassetto del fondo per il finanziamento dellaparte fissa dell’indennità di posizione della dirigenza sanitaria conassorbimento di quella variabile.1.1.

Il motivo è infondato.L’interpretazione che la Corte territoriale ha fornito dell’art. 91 del CCNL2016-2018 del 24 luglio 2019 Area Sanità deve dirsi corretta.Tale disposizione ha previsto un aumento dei valori annui delle retribuzionidi posizione rispetto al precedente contratto collettivo e ha stabilito che talivalori siano coperti e finanziati a carico del Fondo di cui all’art. 94 (FondoNumero registro generale 9445/2025Numero sezionale 2948/2026Numero di raccolta generale 22716/2026Data pubblicazione 06/07/2026per la retribuzione degli incarichi) dello stesso CCNL, aggiungendo al comma5, secondo periodo, che «[a]l fine di assicurare la copertura a carico delsuddetto Fondo, in prima applicazione e fintantoché non si renderannodisponibili ulteriori risorse, gli incrementi della retribuzione di posizioneparte fissa derivanti dalla trasposizione ai nuovi incarichi effettuata inapplicazione dell’art. 18, comma 6 (Tipologie d’incarico), sono finanziatimediante corrispondenti riduzioni della retribuzione di posizione partevariabile in atto percepita da ciascun titolare di incarico, ferma restando lagraduazione delle posizioni ed il valore individuale complessivo diretribuzione di posizione dell’incarico in essere».Trattasi evidentemente di una norma di copertura finanziaria e dicontestuale indicazione delle risorse da utilizzare per alimentare il fondo difinanziamento, con la quale, rispetto agli incarichi già in essere, le partisociali hanno inteso ribilanciare, all’interno della complessiva retribuzionedi posizione dei dirigenti, il peso delle due componenti: l’aumento dellaparte fissa viene compensato da una corrispondente riduzione della partevariabile.Nel far ciò, la norma in questione non ha però inteso annullare interamentela parte variabile precedentemente percepita, ma soltanto ridurla, come èreso chiaro sia dal fatto che gli aumenti della parte fissa sono finanziatimediante corrispondenti riduzioni della parte variabile, sia dalla clausolafinale di salvaguardia, che fa salvo «il valore individuale complessivo diretribuzione di posizione dell’incarico in essere».A fronte di questo chiaro dettato della norma pattizia, in cui ben dueelementi letterali depongono nel senso del mantenimento del valorecomplessivo della retribuzione di posizione, a nulla rileva che il singolo entepossa aver scelto di incrementare il numero complessivo degli incarichidirigenziali, sì da aumentare il fabbisogno totale per la retribuzione diposizione di parte fissa.

A dimostrazione del fatto che il comma 5 dell’art.91 è norma di copertura finanziaria, a tale evenienza provvede il suo terzoNumero registro generale 9445/2025Numero sezionale 2948/2026Numero di raccolta generale 22716/2026Data pubblicazione 06/07/2026periodo, là dove stabilisce che «[n]el caso in cui la retribuzione di posizioneparte variabile di cui al precedente periodo non sia sufficiente a garantire ilnuovo valore di retribuzione di posizione parte fissa, sono utilizzate, per laparte residua, con il seguente ordine di priorità:

a) le risorse di cui all’art.94, comma 3, lett. a) (Fondo per la retribuzione degli incarichi);

b) le risorsedi cui all’art. 94, comma 3, lett. e) (Fondo per la retribuzione degliincarichi)».Tale previsione va letta in continuità con il precedente periodo e con laclausola di salvaguardia ivi contenuta, che, imponendo di mantenere fermoil valore individuale complessivo della retribuzione di posizione ingodimento, costituisce, come osservato dal Pubblico ministero, un limitenon valicabile dalle successive disposizioni pattizie.2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Istituto ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corteterritoriale tenuto conto dell’esistenza di un accordo contrattuale decentratotra l’Istituto e le parti sindacali, relativo all’azzeramento della variabileaziendale e del nuovo piano di sviluppo dell’ente, che aveva comportatol’assegnazione di nuovi incarichi dirigenziali e dunque il sostanzialesvuotamento del fondo di cui all’art. 94 del CCNL.2.1.

Il motivo è inammissibile.La sentenza gravata non ha ignorato la circostanza di fatto dell’aumentodelle posizioni dirigenziali (v. pag. 5 della sentenza), ma da tale rilievo hatratto conseguenze diverse da quelle volute dall’Istituto ricorrente, conformialla corretta interpretazione delle norme pattizie illustrata in sede di esamedel motivo precedente.In ogni caso, va osservato che l’aumento degli incarichi dirigenzialiintanto può essere giustificato in quanto l’ente sia in grado di sostenerli inbase alle disponibilità finanziarie, non viceversa.Numero registro generale 9445/2025Numero sezionale 2948/2026Numero di raccolta generale 22716/2026Data pubblicazione 06/07/20263.

Con il terzo motivo di ricorso, l’IRCCS denuncia, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione di norme didiritto, nella parte in cui ha ritenuto la difesa dell’Istituto acquiescenterispetto alla domanda di primo grado.3.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non individua neppure le normeprocessuali asseritamente violate.Al riguardo, è noto come la denuncia in sede di legittimità di erroriprocessuali commessi dal giudice di merito debba avvenire, a pena appuntodi inammissibilità, in termini specifici, attraverso una precisa indicazionedegli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui sirichiede il riesame (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 20181 del 25/07/2019,seguita tra le altre da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25359 del 20/09/2021).In ogni caso, va evidenziato che la Corte territoriale ha fondato la propriadecisione su un’autonoma interpretazione delle norme della contrattazionecollettiva che venivano in evidenza, senza fare applicazione dei principi diacquiescenza e non contestazione. I passaggi della sentenza impugnata incui la Corte di merito fa riferimento ai contenuti della difesa dell’Istituto(pag. 4 della sentenza) servono infatti solo a corroborare sul piano giuridicol’interpretazione già elaborata, non certo a considerare incontestate a finidi prova le allegazioni delle lavoratrici.4.

In conclusione, il ricorso merita il rigetto.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidanonella misura indicata in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favoredelle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 3.000 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00, allespese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deiNumero registro generale 9445/2025Numero sezionale 2948/2026Numero di raccolta generale 22716/2026Data pubblicazione 06/07/2026presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 giugno 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteGiovanni Maria Armone Annalisa Di Paolantonio