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Sentenza — n. 22620/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the notification via PEC was legally non-existent due to illegible attachments and missing content.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22620/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the notification sent via PEC was legally non-existent. The appellant argued that the underlying debt dispute regarding unpaid wages and vacation indemnities required review, but the court found the notification lacked essential elements like the subject, parties, and object. Consequently, the notification was deemed totally ineffective, preventing the court from renewing the proceedings or applying any cure for nullity.

Regesto Legislator

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Art. 156, comma 3 cod. proc. civ.; Art. 291 cod. proc. civ.: A notification via PEC containing illegible attachments and lacking essential identification elements is legally non-existent, precluding the application of renewal rules for null notifications.

Parole chiave

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notification via PEC legally non-existent act cure for nullity procedural inadmissibility essential elements of notification indennità di vacanze indennità di gestione retribuzione non pagata

Disposizioni normative citate

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Art. 156, comma 3 cod. proc. civ.
Lamancata comunicazione, da parte del destinatario,dell'illeggibilità del messaggio al mittente non può riabilitarela notificazione nulla, non potendo configurare ilraggiungimento dello scopo della notificazione ai sensiNumero registro generale 6846/2023dell'art. 156, comma 3, cod.
Art. 291 cod. proc. civ.
L'inesistenza della notificazione - o, in subordine, lanullità non sanata della stessa - non consente a questa Cortedi disporre il rinnovo ai sensi dell'art. 291 cod.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il secondo e il terzo motivo il ricorrente deduce, exart. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Con il secondo e il terzo motivo il ricorrente deduce, exart. 360, comma 1, n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
112 c.p.c., dell'art.111, comma 6, Cost., dell'art. 135, comma 2, c.p.c.
art. 2697 cod. civ
3,c.p.c., il ricorrente deduce violazione dell'art. 2697 cod. civ.,sostenendo di aver correttamente adempiuto al proprio onereprobatorio mediante il deposito delle buste paga, noncontestate, e che il Tribunale avrebbe errato nel ritenerlo nonassolto.1.1.
art. 112 c.p
360, comma 1, n.4, c.p.c., il ricorrente deduce la nullità del decreto per omessapronuncia sull'istanza di ammissione di consulenza tecnicad'ufficio contabile, con violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art.111, comma 6, Cost., dell'art.
art. 91 c.p
55/2014in relazione all'art. 91 c.p.c., lamentando che la liquidazioneNumero registro generale 6846/2023delle spese del giudizio di merito in € 1.200,00 sarebbeNu mero sezionale 2928/2026Numero di raccolta generale 22620/2026inferiore ai minimi tabellari.Data pubblicazione 02/07/20262.
art. 149-bis cod. proc. civ
art. 291 cod. proc. civ
L'inesistenza della notificazione - o, in subordine, lanullità non sanata della stessa - non consente a questa Cortedi disporre il rinnovo ai sensi dell'art. 291 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14982 del 2024
Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 30854 del 2024
Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15001 del 2021
Cass. 26108 del 2015
sul punto Cass. 26108 del 2015).4.1.
Cass. civ., Sez. V, ord. n. 21364 del 2025
Cass. civ., Sez. V, ord. n. 300 del 2025
Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 7041 del 2025
21364 delData pubblicazione 02/07/20262025; Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 7041 del 2025; Cass.
Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 17055 del 2026
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Testo completo

l24/02/2023 R.G.N. 10165/2021;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del16/06/2026 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore GeneraleDott. TIZIANA ASSUNTA ORRU', che ha concluso per il rigettodel ricorso.Numero registro generale 6846/2023Numero sezionale 2928/2026Data pubblicazione 02/07/20261.Con decreto del 24 febbraio 2023, il Tribunale di Catania hadeciso sull'opposizione allo stato passivo ex art. 99 l. fall.proposta da Giovanni Lanzafame, già dipendente di MeridiS.R.L. in Amministrazione Straordinaria ex d.lgs. n.270/1990.Il lavoratore aveva chiesto l'ammissione al passivo percomplessivi € 75.316,58, di cui € 11.968,35 a titolo diretribuzione ordinaria, € 43.441,62 per indennità sostitutivee preavviso, € 19.906,61 a titolo di TFR.

Il giudice delegato,in sede di formazione dello stato passivo, aveva ammessocrediti per € 10.196,57, escludendo la restante parte.1.1. All'esito dell'opposizione, il Tribunale: (a) ha ammesso ilcredito per retribuzioni dirette per € 11.968,35, al netto dellaquota contributiva gravante sul datore e al lordo di quella acarico del lavoratore, oltre all'indennità sostitutiva delpreavviso per € 4.927,63, il tutto con privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c.; (b) ha rigettato la domanda di ammissione delTFR devoluto al fondo complementare, per difetto dilegittimazione attiva del lavoratore; (c) ha respinto ladomanda relativa all'indennità per ferie, permessi e festivitànon godute, ritenendo che il ricorrente non avesse assolto ilrelativo onere probatorio, essendosi limitato a produrre bustepaga incomplete e un prospetto riepilogativo in formato exceldi propria provenienza; (d) ha condannato Meridi in A.S. allarifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.200,00 oltreaccessori.2.

Avverso tale decreto Giovanni Lanzafame ha propostoricorso per cassazione affidato a cinque motivi.Meridi S.R.L. in Amministrazione Straordinaria è rimastaintimata.Numero registro generale 6846/2023Numero sezionale 2928/2026Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni Nusmcerroi dtit reac colta generale 22620/2026Data pubblicazione 02/07/2026chiedendo il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, articolato ex art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., il ricorrente deduce violazione dell'art. 2697 cod. civ.,sostenendo di aver correttamente adempiuto al proprio onereprobatorio mediante il deposito delle buste paga, noncontestate, e che il Tribunale avrebbe errato nel ritenerlo nonassolto.1.1.

Con il secondo e il terzo motivo il ricorrente deduce, exart. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di fattidecisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.Segnatamente, lamenta che dall'esame di tutte le buste pagaprodotte - e non solo di quelle incomplete valorizzate dalTribunale - sarebbe stato possibile ricostruire il numero diferie e permessi non goduti, anche mediante consulenzatecnica contabile, e che il Tribunale avrebbe omesso diconsiderare l'indicazione contenuta nella busta paga dinovembre 2019 (da cui si evincevano ferie e permessi nongoduti) e le integrazioni documentali trasmesse con pec del19 gennaio 2021.1.2.

Con il quarto motivo, articolato ex art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., il ricorrente deduce la nullità del decreto per omessapronuncia sull'istanza di ammissione di consulenza tecnicad'ufficio contabile, con violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art.111, comma 6, Cost., dell'art. 135, comma 2, c.p.c. e dell'art.99, penultimo comma, l. fall.1.3. Con il quinto motivo, articolato ex art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., il ricorrente deduce violazione del d.m. n. 55/2014in relazione all'art. 91 c.p.c., lamentando che la liquidazioneNumero registro generale 6846/2023delle spese del giudizio di merito in € 1.200,00 sarebbeNu mero sezionale 2928/2026Numero di raccolta generale 22620/2026inferiore ai minimi tabellari.Data pubblicazione 02/07/20262.

In via pregiudiziale, il Collegio rileva l'inammissibilità delricorso per difetto di prova della rituale notificazione alla parteintimata.Il ricorso risulta notificato a mezzo posta elettronicacertificata ai sensi dell'art. 3-bis della legge n. 53 del 1994.Dall'esame degli atti emerge che il messaggio di trasmissionePEC conteneva un allegato il cui formato risulta illeggibile,non consentendo l'apertura e la cognizione del contenuto deldocumento. Il corpo del messaggio di posta elettronicacertificata non recava, peraltro, elementi identificativisufficienti a consentire al destinatario di ricondurre l'atto almodello legale della notificazione, non essendo in essocompiutamente indicati l'oggetto della notifica, le parti delgiudizio e la pronuncia impugnata.

La parte intimata non hasvolto attività difensiva.3. La notifica del ricorso per cassazione costituisce requisitoordinario di ammissibilità dell'impugnazione, postulando larituale instaurazione del contraddittorio nei confronti diciascun soggetto controinteressato.In tema di notificazione telematica a mezzo PEC, questa Corteha già avuto modo di affermare che qualsiasi anomalia cherenda illeggibili gli allegati alla PEC comporta la nullità dellanotificazione, poiché l'art. 149-bis cod. proc. civ. esige che lanotifica si attui attraverso la trasmissione informatica delmessaggio, il che implica necessariamente che il contenutodell'atto sia portato a conoscenza del destinatario.

Lamancata comunicazione, da parte del destinatario,dell'illeggibilità del messaggio al mittente non può riabilitarela notificazione nulla, non potendo configurare ilraggiungimento dello scopo della notificazione ai sensiNumero registro generale 6846/2023dell'art. 156, comma 3, cod. proc. civ. (Cass. civ., Sez. I, ordN.u mero sezionale 2928/2026Numero di raccolta generale 22620/2026n. 14982 del 2024).Data pubblicazione 02/07/20263.1. Il principio è stato ulteriormente precisato nel senso che,in tema di notificazione telematica a mezzo PEC, latrasmissione di un messaggio non solo privo di allegatileggibili ma anche carente di qualunque riferimento checonsenta al destinatario di comprendere gli estremi essenzialidell'impugnazione - quali il soggetto notificante, ildestinatario, le parti del giudizio, l'oggetto della notifica o lapronuncia impugnata - comporta non già la mera nullità dellanotifica, bensì la sua radicale inesistenza, configurandosiun'ipotesi di totale mancanza dell'atto notificatorio (Cass.civ., Sez.

Lav., ord. n. 30854 del 2024). La presunzione diconoscenza dell'atto derivante dall'attestazione della ricevutadi avvenuta consegna postula in ogni caso che quantoricevuto possa essere ricondotto, seppur viziato, al modellolegale dell'atto notificatorio e non trova applicazione quandola notifica presenti carenze tali da risultare inesistente (Cass.civ., Sez. II, sent. n. 15001 del 2021).4. Nel caso di specie, come detto, il ricorrente ha notificato ilricorso a mezzo PEC, ma l'allegato trasmesso risulta illeggibilee il corpo del messaggio non contiene elementi sufficienti aconsentire al destinatario di identificare con adeguatacertezza l'atto notificato.In assenza di attività difensiva della parte intimata, deveescludersi qualsiasi ipotesi di sanatoria per raggiungimentodello scopo (V. sul punto Cass. 26108 del 2015).4.1.

L'inesistenza della notificazione - o, in subordine, lanullità non sanata della stessa - non consente a questa Cortedi disporre il rinnovo ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.: lasanatoria ivi prevista opera esclusivamente per lenotificazioni esistenti, sebbene affette da nullità, e non siestende ai casi in cui l'attività notificatoria risulti radicalmenteNumero registro generale 6846/2023inidonea al raggiungimento dello scopo (Cass. civ., Sez. VN,u mero sezionale 2928/2026Numero di raccolta generale 22620/2026ord. n. 300 del 2025; Cass. civ., Sez.

V, ord. n. 21364 delData pubblicazione 02/07/20262025; Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 7041 del 2025; Cass. civ.,Sez. Lav., ord. n. 17055 del 2026).6. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deveessere, quindi, dichiarato inammissibile.Nulla sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attivitàdifensiva.Sussistono i presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla spese.Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.Così deciso in Roma, il 16 giugno 2026.La Cons. est. La PresidenteValeria Piccone Adriana DoronzoNumero registro generale 6846/2023Numero sezionale 2928/2026Numero di raccolta generale 22620/2026Data pubblicazione 02/07/2026