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Ordinanza — n. 22483/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against appellate dismissal of decision phase fees due to incorrect tariff application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22483/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Naples Court of Appeal's decision which dismissed the appeal and awarded only €510 in fees. The appellant argued the appellate court illegally excluded the decision phase compensation by incorrectly applying simplified tariff rates to a complex case. The court ruled that the appellate court erred in omitting the decision phase fee and ordered a new fee calculation.

Regesto Legislator

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Art. 2233, co. 2 c.c.; Art. 91 c.p.c.; D.M. n. 55/2014: The appellate court must correctly apply tariff tables and cannot exclude the decision phase fee when the case does not meet the criteria for simplified rates.

Parole chiave

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legal fees calculation appellate decision phase tariff table application simplified defense rates cassation quashing order ripetibili dell'avvocato indennità del difensore d'ufficio compenso legato al risultato

Disposizioni normative citate

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Art. 2233, co. 2 c.c.
Art. 91 c.p.c.
D.M. n. 55 del 2014
4 e 5 del D.M. n. 55 del 2014 edelle tabelle allegate.
D.M. n. 37/2018
D.M. n. 44/2015

Giurisprudenza citata

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Cass. 5289/23
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Testo completo

IONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, inpersona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in2026 proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di2669 Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagliavvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADASCIPLINO, CARLA D'ALOISIO;- resistenti con mandato -avverso la sentenza n. 3089/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 08/07/2022 R.G.N. 2845/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/05/2026 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI.Numero registro generale 1653/2023Numero sezionale 2669/2026Numero di raccolta generale 22483/2026CONSIDERATO CHE:Data pubblicazione 30/06/2026la Corte d’appello di Napoli dichiarava estinto il giudiziod’appello per rinuncia agli atti del giudizio formulatadall’Inps e accettata da Antonio Del Prete.Liquidava poi in favore di quest’ultimo €510 percompensi, attesa la “particolare semplicità della difesa,incentrata sulla inammissibilità di un secondo ricorso inappello avverso la medesima sentenza già appellata” edescludeva la fase decisoria.Avverso la sentenza, ricorre Antonio Del Prete per unmotivo, illustrato da memoria.L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale dellasocietà di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.)s.p.a., non ha svolto attività difensiva, limitandosi aconferire procura speciale.All’odierna adunanza camerale il collegio fissava iltermine di 60 giorni per il deposito del presenteprovvedimento.RITENUTO CHE:con l’unico motivo di ricorso, si deduce violazione e/ofalsa applicazione dell’art.2233, co.2, c.c., dell’art. 91c.p.c., nonché degli artt. 4 e 5 del D.M. n. 55 del 2014 edelle tabelle allegate.

La Corte d’appello avrebbeillegittimamente escluso la fase decisionale, e liquidatoun compenso non equo, poiché si discostò dai valori medinonostante la causa non fosse da considerarsi facile.Il motivo è fondato nei limiti che seguono.Va premesso che la sentenza è stata pubblicatal’8.7.2022 e quindi correttamente la Corte d’appello haapplicato le tariffe del d.m. n.37/2018.La Corte ha anche motivato lo scostamento dai valorimedi tariffari, procedendo alla liquidazione secondo iNumero registro generale 1653/2023Numero sezionale 2669/2026Numero di raccolta generale 22483/2026Data pubblicazione 30/06/2026minimi, attesa la “particolare semplicità della difesa,incentrata sulla inammissibilità di un secondo ricorso inappello avverso la medesima sentenza già appellata”.Tale motivazione, non apparente né generica, non èsindacabile in sede di legittimità.Ha invece errato la Corte d’appello nell’escludere ilcompenso relativo alla fase decisionale, la qualecomprende (art.4, co.5, lett.

d) d.m. n.44/2015) attivitàcome l’esame del provvedimento conclusivo del giudizio(v. Cass.5289/23) che, di certo, è stata compiuta nelcaso di specie, data la proposizione del presente ricorso.L’importo di €510 corrisponde solo alle prime due fasisecondo il d.m. n.37/18 – come del resto riconosciutonella sentenza d’appello – laddove andava riconosciutaanche la fase decisionale per €405, secondo lo scaglionedi valore tra €1.101 e €5.200, non contestato.La sentenza va in conclusione cassata con rinvio allaCorte d’appello per una nuova liquidazione delle spesedel giudizio d’appello, nonché per la statuizione sullespese di lite del presente giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corted’appello di Napoli, in diversa composizione, anche perle spese di lite del presente giudizio di cassazione.Roma, deciso all’adunanza camerale del 27.5.26La PresidenteLucia Esposito