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Ordinanza — n. 22475/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses lawyer's appeal regarding debt collection notice validity and prescription defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22475/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the lawyer's appeal against a lower court ruling that declared an opposition to a debt collection notice inadmissible. The appellant argued the notice was invalid due to missing procedural requirements and that the debt had already prescribed before notification. The court held that the debt became irrevocably stabilized upon the 40-day deadline for opposition, thereby precluding any defense based on prescription that had matured prior to the notice.

Regesto Legislator

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Art. 24 comma 5 d.lgs. n. 46/1999; Art. 3 comma 9 l. n. 335/1995: The expiration of the statutory opposition period renders the debt irrevocably stabilized, barring any subsequent challenge including defenses of prescription that matured prior to notification.

Parole chiave

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debt collection notice prescription defense irrevocable stabilization opposition period Cassation appeal

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 3, c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso per cassazione Deborah Cristinadenunzia la violazione di legge ex art. 360, comma 3, c.p.c. inrelazione all’art.
Art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999
inrelazione all’art. 24, comma 5, del d.lgs.
Art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973
14 prevede, infatti, che la cartella possaessere notificata tramite il servizio postale mediante invio dilettera raccomandata, in plico chiuso, con avviso di ricevimentoai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.NRum.
Art. 139 c.p.c.
602 del 1973 e all’art. 139 c.p.c.Nel mezzo è insistito che la notifica della cartella il 18.4.2012,data a far tempo dalla quale è stato poi calcolato il decorso deltermine decadenziale di quaranta giorni ai fini dell’opposizione,è invalida, in ragione del mancato inoltro della cd.
Art. 3, comma 9, l. n. 335 del 1995
Con il primo motivo di ricorso per cassazione Deborah Cristinadenunzia la violazione di legge ex art. 360, comma 3, c.p.c.
art. 139 c.p
602 del 1973 e all’art. 139 c.p.c.Nel mezzo è insistito che la notifica della cartella il 18.4.2012,data a far tempo dalla quale è stato poi calcolato il decorso deltermine decadenziale di quaranta giorni ai fini dell’opposizione,è invalida, in ragione del mancato inoltro della cd.
art. 366 c.p
art. 384 c.p
139 c.p.c.richiamata nella pronunzia impugnata, sicché - pur corretta ladecisione assunta sul punto dal giudice del gravame - ne va,tuttavia, emendata la motivazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.Il sopraindicato art.
art. 112 c.p
per violazionedell’art. 112 c.p.c.
art. 360 c.p
Con la quarta censura è lamentata, infine, la violazione dilegge ex art. 360 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20791/2019
Cass. n. 2428/2019
n.20791/2019; Cass. n. 2428/2019; Cass.
Cass. n. 9787/2020
2428/2019; Cass. n. 9787/2020; Cass.Sez.
Cass. Sez. U. n. 23397/2016

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Testo completo

TENZA FORENSE,in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentata e difesa dall'avvocato RICCARDO BOLOGNESI;2608 - controricorrente -nonché controRISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (già SERIT SICILIA S.P.A.) -AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ENNA, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'avvocato FABIO CANTARO;- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 730/2020 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 19/11/2020 R.G.N. 1039/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigNliuom edroe rle gistro generale 14805/2021Numero sezionale 2608/202626/05/2026 dal Consigliere Dott.

ANTONELLA FILNOumMeEroN di Ara ccolta generale 22475/2026SARRACINO. Data pubblicazione 30/06/20261. La Corte di Appello di Catania confermava la decisione diprimo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso inopposizione proposto dall’avvocato Deborah Cristina avversol’intimazione di pagamento n. 294 2014 9000299862000 e lacartella ad essa sottesa n. 294 2012 0000094191000 per creditidovuti alla Cassa forense.2. Propone ricorso per cassazione l’avvocato innanzi indicato,con quattro motivi di ricorso.3. Resiste con controricorso Cassa Nazionale di Previdenza e diAssistenza forense.4.

Si costituisce tardivamente ai soli fini della partecipazioneall’eventuale udienza pubblica, Riscossione Sicilia s.p.a.5. Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza forense eDeborah Cristina depositano memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso per cassazione Deborah Cristinadenunzia la violazione di legge ex art. 360, comma 3, c.p.c. inrelazione all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, all’art.26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e all’art. 139 c.p.c.Nel mezzo è insistito che la notifica della cartella il 18.4.2012,data a far tempo dalla quale è stato poi calcolato il decorso deltermine decadenziale di quaranta giorni ai fini dell’opposizione,è invalida, in ragione del mancato inoltro della cd. raccomandatainformativa, prevista a pena di nullità dall’art. 60 d.P.R. n. 600del 1973.

Conseguentemente, è rimarcato, inesistente lanotifica di cui innanzi, l’opposizione è tempestiva (essendo statal’intimazione di pagamento ritualmente notificata in Nudmaertoa re gistro generale 14805/2021Numero sezionale 2608/20265.6.2014 ed il ricorso depositato entro il termine di quNuamrearon dti ara ccolta generale 22475/2026giorni il 21.6.2014), sicché la Corte territoriale avrebbe dovutDoat a pubblicazione 30/06/2026quindi valutare l’eccezione di prescrizione e dichiararla.1.1. Il motivo è, per un verso, inammissibile e, per altro verso,infondato.Va premesso che è la parte che ricorre per cassazione che, nelrispetto del principio di autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c.,deve consentire al Collegio di valutare le modalità operativedella notifica e quindi la correttezza o meno della normativaapplicata, trascrivendo e riportando a tal uopo i passaggiessenziali di detto atto.Tanto non è avvenuto nel caso di specie in cui dallo stralcio dellanotifica trascritto a pag. 6 del ricorso per cassazione non è datoevincere se essa sia stata effettuata a mezzo ufficiale giudiziarioo, invece, direttamente dalla Cassa a mezzo del servizio postale.Tanto già basta ad escludere la possibilità di accogliere il motivo,preclusa al Collegio, in ragione di quanto innanzi detto, ogniulteriore valutazione sulla dedotta nullità/inesistenza dellanotifica.A tanto va aggiunto che, in caso di notifica a mezzo dell’esattorecon ricorso al servizio postale (modalità che la Corte d’appelloritiene utilizzata in ragione del percorso motivazionaleadottato), è l’art. 14 della l. n. 890 del 1982 che ne governa laritualità - e non la disposizione di cui all’art. 139 c.p.c.richiamata nella pronunzia impugnata, sicché - pur corretta ladecisione assunta sul punto dal giudice del gravame - ne va,tuttavia, emendata la motivazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.Il sopraindicato art. 14 prevede, infatti, che la cartella possaessere notificata tramite il servizio postale mediante invio dilettera raccomandata, in plico chiuso, con avviso di ricevimentoai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.NRum. erno r.e gistro generale 14805/2021Numero sezionale 2608/2026602/1973.

Numero di raccolta generale 22475/2026In dette ipotesi, quindi, difetta l’intermediazione del messo Doat a pubblicazione 30/06/2026dell’ufficiale giudiziario, ferma, naturalmente, quelladell’ufficiale postale.Si è in presenza di una notifica diretta che, per espressaprevisione normativa, si perfeziona nella data indicatanell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle personeindicate dal comma 3: destinatario o persona di famiglia oaddetto alla casa, all’ufficio o all’azienda ovvero ancora portieredel relativo stabile.Nella fattispecie in esame con la sottoscrizione ad opera dellamadre di Deborah Cristina (cfr. sentenza pag. 3).Questo Collegio, quindi, riprende e fa propri i principipienamente condivisi (cfr.

Cass. n. 10037/2019 e successiveconformi; si vedano anche Cass. n. 9400/2022 e Cass. n.39159/2022) secondo cui: qualora la notifica della cartelladi pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, deld.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto dellaraccomandata con avviso di ricevimento da parte delconcessionario, non è necessario l'invio di una successivaraccomandata informativa in quanto trovano applicazione lenorme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro conesclusione dell'art. 1, comma 813, della l. n. 145 del 2018, inquanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890del 1982 .A detti principi la sentenza si è conformata, sicché il motivo nonpuò essere accolto.2.

Con la seconda doglianza è denunziata la violazione di leggein relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per violazionedell’art. 112 c.p.c. oltre che degli artt. 24 e 111 Cost.E’ dedotta la nullità della sentenza per omessa statuizioneN usmuerlola re gistro generale 14805/2021Numero sezionale 2608/2026prescrizione, pubblicistica e sottratta alla disponibilitNàu mderoe dlli era ccolta generale 22475/2026parti, maturata - è assunto – in data antecedente alla notificDaat a pubblicazione 30/06/2026della cartella del 18.4.2012.3. Con la terza censura è lamentata, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 3, comma 9, l. n.335 del 1995, in ragione del decorso della prescrizionequinquennale dei crediti in data anteriore alla notifica dellacartella.3.1.

Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminaticongiuntamente in ragione dell’intima connessione, entrambiponendo al centro la questione dell’omessa valutazione dellaprescrizione dei crediti per cui è causa in data anteriore a quelladella notifica del 18.4.2012 (di cui si è detto innanzi ai punti 1ed 1.1.), tanto in ragione del rilievo che detti crediti sono relativialle annualità 2001-2007.3.2. Entrambi i motivi sono infondati e vanno rigettati in ragionedel rilievo che l’esame della prescrizione maturataanteriormente alla notifica della cartella è comunque preclusodalla irretrattabilità della cartella stessa (cfr.

Cass. n.20791/2019; Cass. n. 2428/2019; Cass. n. 9787/2020; Cass.Sez. U. n. 23397/2016 e giurisprudenza ivi citata).La mancata impugnazione della cartella (o dell'avviso diaddebito INPS) entro il termine perentorio di 40 giorni di cuiall’art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999 determina, infatti, la cosiddettastabilizzazione del debito, lo rende irretrattabile e preclude ognicontestazione relativa alla pretesa originaria, compresa quelladi prescrizione già maturata prima della notifica della cartella odell’avviso.4. Con la quarta censura è lamentata, infine, la violazione dilegge ex art. 360 c.p.c. in relazione all’applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c., in ragione della disposta condanna al pagamNuemnertoo re gistro generale 14805/2021Numero sezionale 2608/2026delle spese di lite.

Numero di raccolta generale 22475/20264.1. Il motivo è infondato, la pronunzia delle spese essendDoat a pubblicazione 30/06/2026stata disposta in conformità con il principio della soccombenza.5. Conclusivamente il ricorso va rigettato.6. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra laricorrente e Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenzaforense e vengono liquidate come in dispositivo; nulla per lespese, invece, nei rapporti tra Deborah Cristina e RiscossioneSicilia s.p.a. che non ha svolto attività difensiva.7. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulterioreimporto, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto,ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma1-bis.La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità in favore della CassaNazionale di Previdenza e di Assistenza forense che liquida i €3.000, oltre 200,00 per esborsi ed accessori come per legge.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, laCorte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto,per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.Roma, deciso all’adunanza camerale del 26.5.2026.LA PRESIDENTELucia EspositoNumero registro generale 14805/2021Numero sezionale 2608/2026Numero di raccolta generale 22475/2026Data pubblicazione 30/06/2026