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Decreto — n. 22388/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; case settled by mutual agreement and lack of interest.

Numero d'incarto Decreto — n. 22388/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct following the joint withdrawal of both parties. The appellant, Luca Semproni, and the appellee, Servizi Energia Innovazione, mutually agreed to settle the dispute, resulting in a lack of interest in continuing the proceedings. The court ruled that the withdrawal met the requirements of the Code of Civil Procedure, thereby terminating the case without further adjudication.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by both parties, accepted by the opposing party, results in the extinction of the proceedings without the need for a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal joint withdrawal extinction of proceedings mutual settlement lack of interest Code of Civil Procedure Cassation appeal condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
d.l. n. 68 del 2016
391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n.
legge n. 197 del 2016
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Testo completo

ocato Luca Semproniunitamente all’avvocato Antonio Di Giandomenico-ricorrente-controServizi Energia Innovazione Società Consortile Arl in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato RobertoMilia unitamente all’avvocato Carolina d'Antuono-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n.160/2022depositata il 29/12/2022.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente, in cui si dà atto della bonariadefinizione della controversia e del sopravvenuto difetto di interesse alladecisione del presente ricorso;rilevato che l’istanza è sottoscritta congiuntamente anche dalla partecontroricorrente, la quale ha dichiarato di accettare la rinuncia, concompensazione delle spese;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;Numero registro generale 6265/2023Numero sezionale 814/2026Numero di raccolta generale 22388/2026Data pubblicazione 30/06/2026che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 29/06/2026La Presidente TitolareAdriana Doronzo