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Ordinanza — n. 22349/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling prescription period starts from contribution deadline, not tax return filing date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22349/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the INPS's appeal against the lower court's decision to dismiss the taxpayer's opposition to a contribution assessment. The taxpayer argued that the five-year prescription period had not expired because the tax return was filed late in 2011, but the court held that the prescription runs from the statutory deadline for paying contributions, which was July 6, 2011. Consequently, the five-year period expired in July 2016, well before the INPS issued the payment notice, rendering the claim time-barred.

Regesto Legislator

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Art. 2941 c.c.; Art. 2, comma 26, l. n. 335/1995: The prescription period for unpaid professional contributions begins to run from the deadline for payment, not from the date of filing the tax return, and mere omission of the CM7 form does not constitute fraudulent concealment.

Parole chiave

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prescription period professional contributions tax return filing CM7 form INPS assessment five-year limitation contribution deadline

Disposizioni normative citate

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Art. 2941 c.c.
4 c.p.c.L’INPS lamenta di aver tempestivamente dedotto la ricorrenza,nel caso di specie, di un’ipotesi di sospensione dellaprescrizione ai sensi dell’art. 2941 c.c. n.
Art. 2, comma 26, l. n. 335/1995
La Corte di Appello di Roma, confermando la sentenza dDi ata pubblicazione 29/06/2026primo grado, ha accolto l’opposizione proposta dall’avv.toSabrina Chioffi - avverso l’avviso di addebito n.39720170022927464000 con cui l’INPS le aveva comunicatol’iscrizione alla Gestione Separata ex art. 2, comma 26, l.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., l’INPS deduce la violazionedel principio della corrispondenza tra “il chiesto ed ilpronunziato” ex art.
Art. 112 c.p.c.
4 c.p.c., l’INPS deduce la violazionedel principio della corrispondenza tra “il chiesto ed ilpronunziato” ex art. 112 c.p.c., la nullità del procedimento acausa dell’omessa pronunzia sull’eccezione proposta dall’Inpsdi sospensione della prescrizione, in relazione all’art.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto,per il ricorso a norma dello stesso art.
art. 112 c.p
4 c.p.c., l’INPS deduce la violazionedel principio della corrispondenza tra “il chiesto ed ilpronunziato” ex art. 112 c.p.c., la nullità del procedimento acausa dell’omessa pronunzia sull’eccezione proposta dall’Inpsdi sospensione della prescrizione, in relazione all’art.
art. 2941 c.c
4 c.p.c.L’INPS lamenta di aver tempestivamente dedotto la ricorrenza,nel caso di specie, di un’ipotesi di sospensione dellaprescrizione ai sensi dell’art. 2941 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 37529/2021
335 del 1995, non è configurabile unautomatismo tra la mancata compilazione del quadro “RR”nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso deldebito contributivo (cfr., ex multis, Cass. n. 37529/2021, Cass.n.
Cass. n. 28594/2024
Cass. n. 330/2025
Cass. n. 24186/2024

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Testo completo

ANTONIETTA CORETTI,EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI;- ricorrente -contro2026 CHIOFFI SABRINA, rappresentata e difesa dall'avvocato LUISA2664 CARPENTIERI;- controricorrente -avverso la sentenza n. 290/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 31/01/2023 R.G.N. 4433/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/05/2026 dal Consigliere Dott. ANTONELLA FILOMENASARRACINO.Numero registro generale 14815/2023Numero di raccolta generale 22349/20261. La Corte di Appello di Roma, confermando la sentenza dDi ata pubblicazione 29/06/2026primo grado, ha accolto l’opposizione proposta dall’avv.toSabrina Chioffi - avverso l’avviso di addebito n.39720170022927464000 con cui l’INPS le aveva comunicatol’iscrizione alla Gestione Separata ex art. 2, comma 26, l. n.335/1995 e richiesto il pagamento degli importi nel predettoavviso indicati per mancato versamento dei contributi derivantida reddito da lavoro autonomo nell’anno 2010 - rilevandol’intervenuta prescrizione quinquennale2.

Propone ricorso con un motivo l’INPS.3. Resiste con controricorso l’avv.to Sabrina Chioffi,depositando altresì memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., l’INPS deduce la violazionedel principio della corrispondenza tra “il chiesto ed ilpronunziato” ex art. 112 c.p.c., la nullità del procedimento acausa dell’omessa pronunzia sull’eccezione proposta dall’Inpsdi sospensione della prescrizione, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c.L’INPS lamenta di aver tempestivamente dedotto la ricorrenza,nel caso di specie, di un’ipotesi di sospensione dellaprescrizione ai sensi dell’art. 2941 c.c. n. 8, tanto per aver ilcontribuente omesso la compilazione del “quadro CM7” delladichiarazione dei redditi del 2011.

Insiste che alcunaprescrizione è maturata nel caso di specie per esser statapresentata la dichiarazione dei redditi solo in data 29.9.2011,da detta data decorrendo il termine prescrizionale.1.1. Il motivo è infondato.Va premesso che le censure innanzi esposte, per cNoummereo registro generale 14815/2023Numero sezionale 2664/2026formulate, già consentono di escludere vi sia una violazioNnueme droe dli raccolta generale 22349/2026principio di corrispondenza tra “chiesto e giudicato” o unaD ata pubblicazione 29/06/2026omessa pronunzia su una delle domande.La quaestio iuris posta dal mezzo ruota, infatti, intorno alladedotta violazione dell’art. 2941 c.c., dolendosi l’enteprevidenziale della mancata valorizzazione di una causa disospensione che assume rilevante: nello specifico, l’omessacompilazione del quadro della dichiarazione dei redditi relativiai contributi.La doglianza è tuttavia, come anticipato, infondata avendoquesta Corte più volte affermato che in tema di sospensionedella prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti aseguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2,comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile unautomatismo tra la mancata compilazione del quadro “RR”nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso deldebito contributivo (cfr., ex multis, Cass. n. 37529/2021, Cass.n. 28594/2024, Cass. n. 330/2025).Detto principio ribadisce il Collegio anche con riguardo allafattispecie qui in rilievo, evidentemente irrilevante che nellaspecie il quadro sia denominato “CM7”.Tanto basta al rigetto del mezzo in parte qua.Breviter rimarca altresì il Collegio che il termine di decorrenzadella prescrizione dei contributi, decorre, a differenza di quantosostenuto dall’INPS, non dalla presentazione delladichiarazione dei redditi, ma dalla scadenza del termine utileprevisto per il pagamento dei contributi (cfr., tra le tante, Cass.n. 24186/2024 e giurisprudenza ivi citata).Ebbene, nella fattispecie all’attenzione, è indubbio che ildecorso del termine della prescrizione è stato correttamenteancorato dal giudice di merito alla data di scadenza dei terNmumienroi registro generale 14815/2023Numero sezionale 2664/2026per il pagamento dei contributi, anziché da quello pNuemre rol dai raccolta generale 22349/2026presentazione della dichiarazione dei redditi (meraD ata pubblicazione 29/06/2026dichiarazione di scienza).Nella fattispecie all’attenzione, infatti, secondo quanto risultadalla sentenza impugnata, con accertamento in fatto non piùrivedibile, la data di scadenza per il pagamento dei contributiqui in rilievo, come slittata per effetto del d.P.C.M. del 12maggio 2011, era stata fissata al 6 luglio 2011, laddove larichiesta di pagamento è intervenuta in data 11.7.2016,quindi, pacificamente oltre il quinquennio, correttamenteancorata la data di inizio del decorso della prescrizione nel 6luglio 2011 (cfr. sentenza impugnata pag. 4), data di scadenzadel termine per il versamento della contribuzione.2.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo.4. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto,per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentoin favore della parte controricorrente delle spese del giudiziodi legittimità che liquida in euro 3.000, oltre 200,00 per esborsied accessori come per legge.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo aNumero registro generale 14815/2023titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, Numero sezionale 2664/2026Numero di raccolta generale 22349/2026per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Data pubblicazione 29/06/2026Roma, deciso all’adunanza camerale del 27.5.2026.LA PRESIDENTELucia Esposito