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Ordinanza — n. 22143/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares third-party revocation appeal inadmissible for alleged violation of evidence appraisal rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22143/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the third-party revocation appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower courts violated evidence appraisal rules. The appellant argued that the appellate court erred by finding a labor relationship existed despite incomplete documentary evidence, which allegedly invalidated the enforcement title. The court ruled that such arguments constitute a request for a new factual review, which falls outside the scope of admissibility for a cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.: A cassation appeal alleging violation of evidence appraisal rules is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of facts without demonstrating a specific legal error in the judge's prudent assessment.

Parole chiave

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third-party revocation appeal enforcement title revocation labor relationship proof evidence appraisal rules cassation admissibility

Disposizioni normative citate

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Art. 404 co. 2 c.p.c.
Francesco Bugatti adiva il tribunale di BresciaDa,t a pubblicazione 28/06/2026proponendo opposizione di terzo revocatoria ex art. 404 co.
Art. 2697 c.c.
Alcuna violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art.
Art. 115 c.p.c.
9731/2025), perN umero sezionale 2699/2026Numero di raccolta generale 22143/2026dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
Comeè noto, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma didiritto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 13 co. 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 2697 c.c
Alcuna violazione dell’art. 2697 c.c.
art. 115 c.p
9731/2025), perN umero sezionale 2699/2026Numero di raccolta generale 22143/2026dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c.
art. 116 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014
Cass., Sez. Un. n. 4315/2020
Cass., Sez. Un. n. 4315/2020).
Sez. Un. n. 4315/2020
Cass., Sez. Un. n. 4315/2020).

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Testo completo

a dall'avvocato FRANCESCO PAOLO LUISO;- ricorrente -controBELLERI CARLA, rappresentata e difesa dagli avvocatiALESSANDRO BENUSSI, GIORGIO DANESI;2026- controricorrente –2699nonché contro- intimato -avverso la sentenza n. 248/2022 della CORTE D'APPELLO diBRESCIA, depositata il 20/12/2022 R.G.N. 67/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/05/2026 dalla Consigliera Dott.ssa VALENTINA RICCHEZZA.Numero registro generale 5340/2023Numero di raccolta generale 22143/20261. Francesco Bugatti adiva il tribunale di BresciaDa,t a pubblicazione 28/06/2026proponendo opposizione di terzo revocatoria ex art. 404 co. 2c.p.c. nei confronti di Carla Belleri e della società Laica s.r.l., alfine di far accertare la collusione a suo danno tra i convenuti eper l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 49/2019 per creditidi lavoro, precedentemente emesso nei confronti della societàLaica s.r.l. e a favore di Carla Belleri, decreto non opposto dallasocietà ingiunta.2.Il Tribunale di Brescia respingeva l'opposizione di terzorevocatoria; nelle more del giudizio Francesco Bugatti cedeva ilcredito alla società La San Marco.

Avverso la sentenza di primogrado proponeva appello la società La San Marco svolgendoplurime censure avverso la sentenza di primo grado. La Corte diappello confermava la sentenza di primo grado, escludendo chefosse stata raggiunta la prova dell’accordo fraudolento tra leparti e la conseguente correlazione tra collusione ed emissionedel decreto ingiuntivo; in via incidentale accertava, sulla base dianalitico esame delle emergenze documentali, l’esistenza delrapporto di lavoro subordinato tra Carla Belleri e la societàingiunta.3.Propone ricorso per la cassazione della sentenza la societàLa San Marco affidandolo ad un unico motivo; resiste concontroricorso Carla Belleri; il Fallimento Laica è rimastointimato.4.Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione efalsa applicazione dell'articolo 404 co. 2 c.p.c., dell'articolo 2697c.c., degli articoli 115, 116, 210 c.p.c. in relazione all'articoloNumero registro generale 5340/2023360 co. 1 n. 3 c.p.c.

Deduce insufficienza e contraddittorietà dNi umero sezionale 2699/2026Numero di raccolta generale 22143/2026motivazione per avere la Corte di merito affermato l'effettivitDàat a pubblicazione 28/06/2026del rapporto di lavoro subordinato tra Laica s.r.l. e Carla Belleri.Osserva che in sede di opposizione di terzo revocatoria ilTribunale e, successivamente, la Corte di appello, avrebberodovuto accertare, sia pur incidenter tantum, se le sommeriportate nel decreto ingiuntivo, fossero state effettivamentepercepite dalla lavoratrice. Secondo parte ricorrente, posto chela presunta lavoratrice aveva solo parzialmente adempiutoall’ordine di esibizione in giudizio delle dichiarazioni reddituali,non poteva dirsi raggiuntala prova della sussistenza del credito;da tanto derivava che il decreto ingiuntivo non opposto dallasocietà, doveva ricollegarsi ad accordo collusivo delle parti.2.

Il motivo è inammissibile.3. Parte ricorrente, pur formalmente denunziando errores iniudicando del giudice di appello, ha in concreto sviluppatocensure che investono l’esito degli apprezzamenti di merit sullascorta dei quali è stata esclusa la esistenza di un accordocollusivo tra Leica s.r.l. e Carla Bellerio con riferimento allesomme oggetto di decreto ingiuntivo da quest’ultima richiesteper crediti retributivi scaturenti dal rapporto di lavorosubordinato inter partes. Le ragioni di doglianza non risultanoinfatti incentrate sul significato e sulla portata applicativa dellenorme delle quali è denunziata la violazione e falsa applicazionema, direttamente, sulla valutazione del rilievo probatorio dielementi acquisiti al giudizio ed in questi termini risultanoinidonee alla valida critica del provvedimento impugnato .

Comeè noto, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma didiritto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ricorreo non ricorre per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fattoaccertato, la norma non sia stata applicata quando dovevaNumero registro generale 5340/2023esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarlaN, umero sezionale 2699/2026Numero di raccolta generale 22143/2026ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata Daat a pubblicazione 28/06/2026fattispecie non esattamente comprensibile nella norma; sicchéil sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma didiritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fattoincontestata perché è quella che è stata operata dai giudici delmerito; al contrario, laddove si critichi la ricostruzione dellavicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si èfuori dall’ambito di operatività dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.

Invero, l'allegazione di un'erronea ricognizione dellafattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esternaall'esatta interpretazione della norma, quindi al vizio di cuiall’art. 360 n. 3 c.p.c., e inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (v. Cass.n. 35922/2023; Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 640/2019; Cass.n. 10320/2018; Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 195/2016).4. Alcuna violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 404 co. 2c.p.c. è dato ravvisare nel ragionamento decisorio della Corte dimerito la quale ha correttamente posto a carico dell’opponentein revocazione l’onere della prova dell’accordo collusivo ( explurimis, Cass. 11259/2011) ed in concreto escluso che lastessa fosse stata raggiunta sulla base di un coerente percorsoargomentativo, in particolare ritenendo indimostrato ilpagamento delle retribuzioni in data antecedente alprovvedimento monitorio (cfr. pag. 12 motivazione) evalorizzando la stessa tempistica di proposizione dell’azionemonitoria, in presenza, nel triennio antecedente (settembre2016), di richieste di sollecito al pagamento delle retribuzioni.5.

Parimenti inammissibile la deduzione di violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Come ribadito anchedalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., n.Numero registro generale 5340/202320867/2020; in conf., tra le tante, Cass. n. 9731/2025), perN umero sezionale 2699/2026Numero di raccolta generale 22143/2026dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciarDeat a pubblicazione 28/06/2026che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione leprove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizionecon la prescrizione della norma, il che significa che per realizzarela violazione deve avere giudicato o contraddicendoespressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando dinon doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioègiudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti edisposte, invece, di sua iniziativa, al di fuori dei casi in cui gli siariconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzoprobatorio (mentre detta violazione non si può ravvisare – comenella specie - nella mera circostanza che il giudice abbia valutatole prove proposte dalle parti diversamente dal convincimento dichi ricorre).Analogamente, la violazione dell'art. 116 c.p.c.

èriscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare unaprova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbiaoperato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondoil suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle unaltro e diverso valore, oppure il valore che il legislatoreesempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova siasoggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invecedichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudenteapprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice hasolamente male esercitato il suo prudente apprezzamento dellaprova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., nel testo previgente ed ora solo in presenzadei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte finda Cass., Sez.

Un., nn. 8053 e 8054 del 2014).Come sopra già ricordato, le censure sviluppate Numpeuror r egistro generale 5340/2023Numero sezionale 2699/2026formalmente veicolate mediante la deduzione del vizioN umdeir oc dui rai ccolta generale 22143/2026all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. tendono complessivamente aDdat a pubblicazione 28/06/2026una rivisitazione nel merito della vicenda, sollecitando in talmodo uno scrutinio sottratto al perimetro di controllo del giudicedi legittimità.6. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibilee le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, seguonola soccombenza.7.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della leggen. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. Un. n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la partericorrente al pagamento, in favore di Belleri Carla, delle speseliquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi,accessori secondo legge e rimborso spese forfettario nellamisura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dàversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 28 maggio2026.La PresidenteDott.ssa Antonella Pagetta