Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, ending the union vs hospital dispute over pay criteria.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the litigation extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The case involved a union challenging an employer's unilateral changes to horizontal economic progression criteria in the collective agreement. Since the plaintiff voluntarily abandoned the legal action, the court applied procedural rules to terminate the proceedings without addressing the merits of the dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: When a party withdraws their appeal, the judgment of cassation declares the litigation extinguished, rendering the doubling of the unified contribution inapplicable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
vvocato MAURIZIO RIOMMI;- ricorrente -2026 contro2538 AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI, in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato ALFREDO SAMENGO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 4481/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 19/12/2024 R.G.N. 511/2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del20/05/2026 dal Consigliere Dott. DARIO CONTE;Numero registro generale 11298/2025Numero sezionale 2538/2026udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore GeneraNleum Deroo dtit r.a ccolta generale 22139/2026Data pubblicazione 28/06/2026MARIO FRESA, che ha concluso per l'estinzione del giudizio.1.
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello diRoma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del1/2/2022, rigettava il ricorso ex art. 28 della legge n. 300/70proposto dalla CISL Funzione Pubblica Roma Capitale e Rieti neiconfronti dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini.2. Il sindacato aveva denunciato come antisindacale il fattoche l’Azienda avesse unilateralmente modificato i critericoncordati con le OO.SS. in materia di progressioni economicheorizzontali nel CCNI del 7/10/2019, dapprima limitandole al50% del personale avente diritto, e poi attribuendo le stessecon criteri di categoria suddivisi per profili professionali anzichéin base al punteggio conseguito.3.
Per la cassazione della sentenza ha notificato ricorso laCISL FUNZIONE PUBBLICA ROMA CAPITALE E RIETI con attoaffidato a dieci motivi.4. Ha resistito l’Azienda con controricorso.5. La Procura Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.6. Il 15/5/2026 la ricorrente ha presentato atto di rinuncia alricorso.7. Il 18/5/2026 è pervenuta accettazione dellacontroricorrente.8. La Procura Generale ha quindi concluso per l’estinzione delgiudizio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Giuste le intervenute rituali rinuncia ed accettazione, vistol’art. 391 c.p.c., va dichiarata l’estinzione del giudizio, e nondeve provvedersi sulle spese (comma 4).Numero registro generale 11298/20252.
Alla declaratoria di estinzione consegue la inapplicabilitàN umero sezionale 2538/2026Numero di raccolta generale 22139/2026dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nelData pubblicazione 28/06/2026testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012,in tema di raddoppio del contributo unificato (Cass. n.34025/2023). P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della udienzapubblica del 20 maggio 2026.IL CONSIGLIERE ESTENSOREDario ConteLA PRESIDENTEAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 11298/2025Numero sezionale 2538/2026Numero di raccolta generale 22139/2026Data pubblicazione 28/06/2026