Cassation court allows INPS appeal, ruling postal notice perfection requires only 10 days, not a separate information letter.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the INPS's appeal, quashing the Rome Court of Appeal's decision that required a separate information letter for postal notice perfection. The lower court had incorrectly applied the 1982 law, whereas the Supreme Court clarified that the simplified postal regulation applies, deeming the notice perfected after ten days of non-receipt. Consequently, the appeal was granted, and the case was remanded to the Court of Appeal for a new examination based on these corrected principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26, comma 1, ultimo periodo, D.P.R. n. 602/1973; In proceedings for the notification of payment notices for unpaid social security contributions, when executed via registered mail without a judicial officer, the notice is perfected after ten days of non-receipt, applying the ordinary postal service regulation rather than the 1982 law requiring a separate information letter.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
dagli avvocati ESTER ADA SCIPLINO, CARLAD'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE;- ricorrente -controMAURIELLO PAOLA, rappresentata e difesa dagli avvocati2026DONATELLA PAGLIACCIA, ANTONIO MARUZZI;2143- resistente con mandato –nonché controISPETTORATO D'AREA METROPOLITANA DI ROMA, AGENZIADELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;- intimati -avverso la sentenza n. 531/2025 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 07/02/2025 R.G.N. 850/2024;Numero registro generale 16980/2025udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 2143/2026Numero di raccolta generale 21996/202629/04/2026 dalla Consigliera Dott.
MARIAGRAZIA PISAPIA. Data pubblicazione 26/06/20261. Il Tribunale di Velletri, adito da Paola Mauriello, nelcontraddittorio con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e conl’Ispettorato d’area metropolitana di Roma, annullava l’intimazionedi pagamento notificata il 17 febbraio 2022 in relazione a unacartella di pagamento e a due dei quattro avvisi di addebitoimpugnati, rigettando per il resto il ricorso.2. Per quanto qui rileva, il Tribunale riteneva che l’avvisodi addebito n. 39720180001988804000 non fosse statoritualmente notificato, poiché, a seguito del tentativo di recapitopostale del 4 giugno 2018, il plico era stato restituito al mittenteper compiuta giacenza e non vi era prova dell’invio della c.d.
CAD;ne faceva conseguire la maturazione della prescrizionequinquennale dei contributi IVS relativi all’anno 2014.3. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza quiimpugnata, respingeva il gravame proposto dall’INPS, ribadendoche la notifica del già menzionato avviso di addebito, eseguita amezzo posta ordinaria e perfezionata per compiuta giacenza, nonsi fosse regolarmente perfezionata in difetto della successiva CAD.4. Avverso tale pronuncia, l’INPS ha proposto ricorso percassazione, affidato a un unico motivo.5. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’Ispettoratod’area metropolitana di Roma sono rimaste intimate;
PaolaMauriello ha deposito procura e memoria ex art 378 cpc ai fini dellapartecipazione alla discussione.6. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa,in prossimità dell’udienza.7. All’esito della camera di consiglio del 29 aprile 2026, ilCollegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni, ai sensi dell’art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE Numero registro generale 16980/2025Numero sezionale 2143/20261. Con l’unico motivo di ricorso, è denunciata, ai sensi dell’art.Numero di raccolta generale 21996/2026360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicaDzaitoa npuebb licazione 26/06/2026dell’art. 26, primo comma, ultima parte, del d.P.R. n. 602 del1973, per avere la Corte d’appello ritenuto che, nell’ipotesi dinotifica dell’avviso di addebito eseguita mediante invio diretto diraccomandata con avviso di ricevimento, sia necessaria, in caso ditemporanea assenza del destinatario, la spedizione di appositaraccomandata informativa.2.
L’INPS deduce che la Corte territoriale ha fatto applicazionedelle disposizioni di cui alla l. n. 890 del 1982, anziché di quelleconcernenti il servizio postale ordinario, pur trattandosi di notificaeseguita mediante invio diretto dell’atto con lettera raccomandatacon avviso di ricevimento. Assume, pertanto, che non fossenecessario, nell’ipotesi di temporanea assenza del destinatario,l’ulteriore invio della raccomandata informativa della giacenza delplico, trattandosi di adempimento previsto dalla legge n. 890 del1982 e non dal regolamento postale.
Ne fa discenderel’insussistenza della prescrizione quinquennale con riferimentoall’avviso di addebito n. 39720180001988804000, notificato il 10luglio 2018, rispetto all’intimazione di pagamento notificata il 17febbraio 2022.3. Il ricorso è fondato.4. L’avviso di addebito presupposto, di cui si discute, è statonotificato mediante invio di raccomandata con avviso diricevimento, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 30, comma4, ultima parte, del d.l. n. 78 del 2010, convertito con modificazionidalla l. n. 122 del 2010.5. Questa Corte ha già chiarito che, in tema di avviso diaddebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, allanotifica eseguita ai sensi dell’art. 30 cit. mediante invio diretto, daparte dell’INPS, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento,senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, si appNluimcaerno roeg isltreo generale 16980/2025Numero sezionale 2143/2026pertinenti disposizioni in materia di notificazione delle cartelle diNumero di raccolta generale 21996/2026pagamento.
Ne consegue che, in caso di mancato recapito Ddatea plluabb licazione 26/06/2026raccomandata per temporanea assenza del destinatario, la notificasi perfeziona decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell’avviso digiacenza e di deposito presso l’ufficio postale, ovvero dalla data dispedizione di tale avviso, ove l’agente postale, pur non essendovitenuto, vi abbia provveduto. In tale procedimento notificatoriosemplificato trova applicazione il regolamento del servizio postaleordinario, che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica,e non già la disciplina dettata dalla l. n. 890 del 1982 (Cass. n.21847 del 2025, cui si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att.c.p.c.; conf.
Cass. n. 25162 del 2025 e Cass. n. 27617 del 2025).6. La sentenza impugnata non si conforma a tale più recenteindirizzo, al quale il Collegio intende dare continuità. Essa ha infattiritenuto indispensabile, ai fini del perfezionamento della notificadell’avviso di addebito eseguita tramite servizio postale, la provadell’invio della raccomandata con cui il destinatario,temporaneamente irreperibile al momento del tentativo diconsegna, sarebbe stato avvisato dell’avvenuto deposito dell’atto.A tal fine ha fatto applicazione delle disposizioni di cui alla l. n. 890del 1982.
Nella specie, tuttavia, non viene in rilievo l’art. 8, comma4, della legge citata, bensì l’art. 25 delle Condizioni generali diservizio per l’espletamento del servizio universale postale,secondo cui, quando la consegna degli invii c.d. “a firma”, quali leraccomandate, non sia possibile per assenza del destinatario o dialtra persona abilitata al ritiro, l’invio deve essere depositatopresso l’ufficio postale o il centro di distribuzione e al destinatariodeve essere lasciato avviso recante l’indicazione dell’ufficio o delcentro presso cui procedere al ritiro.
Anche sotto tale profilo,dunque, trova applicazione il regolamento sul servizio postaleordinario, che non richiede la comunicazione di avvenuta notifica.Numero registro generale 16980/20257. Il ricorso va pertanto accolto; la sentenza impugnata dNuemveero sezionale 2143/2026Numero di raccolta generale 21996/2026essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversaData pubblicazione 26/06/2026composizione, che procederà a nuovo esame attenendosi aiprincipi sopra richiamati e provvederà anche sulle spese delgiudizio di legittimità.La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, ancheper le spese del giudizio di legittimità.Roma, così deciso all’esito della camera di consiglio del 29aprile 2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 16980/2025Numero sezionale 2143/2026Numero di raccolta generale 21996/2026Data pubblicazione 26/06/2026