Cassation court dismisses appeal regarding TFR payment after business transfer, upholding lower court's finding of valid transfer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by a professional association against an appellate judgment ordering payment of end-of-service benefits (TFR) to a former employee. The lower court found that the transfer of the professional practice constituted a valid business transfer under Article 2112 of the Civil Code, evidenced by continuity of activity and lack of termination of the individual contract. The court rejected the claim that the transfer lacked substance, ruling that the first-instance judgment correctly interpreted the parties' intent and the objective criteria for a business transfer.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2112 c.c.; Art. 12 preleggi art. 1362 c.c.: A transfer of a business is valid if the transferor's professional activity is accompanied by an organization of means and structures, and the transferor is replaced by the transferee, regardless of the specific legal form of the transferor.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RI, rappresentati e difesi dagli avvocati PAOLO FILIPPOARILLOTTA, ELISA ALECCI;- ricorrenti -contro2026 LABATE MARIA DOMENICA, rappresentata e difesa dall'avvocato2527 ANTONELLA SMIRIGLIA FAVA;- controricorrente -nonchè controMEDICI LUDOVICA, STALTARI VINCENZO;- intimati -avverso la sentenza n. 599/2023 della CORTE D'APPELLO diREGGIO CALABRIA, depositata il 14/12/2023 R.G.N. 359/2021;Numero registro generale 5153/2024Numero sezionale 2527/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiNgulmioer od dei ral ccolta generale 21913/2026Data pubblicazione 26/06/202620/05/2026 dal Consigliere Dott.
FRANCESCA FUCCI.1. La ricorrente, in proprio e nella qualità di legalerappresentante dello studio associato Staltari-Medici-Staltari,ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di ReggioCalabria che, confermando la pronuncia di primo grado, haravvisato nell’adesione da parte del dott. Vincenzo Staltari allapredetta associazione professionale una cessione aziendale e,per l’effetto, condannato quest’ultima al pagamento del TFR edell’indennità sostitutiva delle ferie non godute in favore diMaria Domenica Labate, anche per il periodo lavorativo dallastessa svolto, in epoca antecedente alla cessione, alledipendenze del singolo professionista.2.
Ha proposto ricorso per cassazione Enrica Staltari, in proprioe nella qualità, sulla base di due motivi a cui ha resistito concontroricorso la lavoratrice; entrambe le parti hanno, infine,depositato memorie.3. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato didepositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensidell’art. 380 bis. 1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. I motivi di ricorso possono essere come di seguitosintetizzati:I. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c. la parte ha eccepito la violazione dell’art. 12 delle preleggie dell’art. 1362 c.c. e ss., oltre che degli artt. 2112 e 2238,comma 2, c.c., per avere la sentenza male interpretatol’accertamento contenuto nella sentenza di primo grado;Numero registro generale 5153/2024Numero sezionale 2527/2026II.
Con il secondo motivo, la parte ha poi censuNruamteoro dli ara ccolta generale 21913/2026Data pubblicazione 26/06/2026sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., perviolazione degli artt. 2112 e 2238, comma 2, c.p.c., facendovalere in tal caso un errore di sussunzione per non essere stataaccertata la consistenza dell’attività del professionista cheaveva aderito all’associazione professionale.2. I motivi possono essere trattati congiuntamente in quantointrinsecamente connessi, vertendo entrambi, sia pure sottodiverse angolazioni, sulla sussumibilità della vicenda nell’ambitodell’art. 2112 c.c..3.
In primis, la parte evidenzia che la sentenza d’appello,pur avendo integrato la motivazione di primo grado con laprecisazione secondo cui, ai fini della ravvisabilità di unacessione aziendale, è necessario un accertamento anche inordine alla consistenza dell’attività professionale asseritamenteceduta, era poi pervenuta a delle conclusioni non coerenti conla premessa, avendo omesso di rilevare che nell’accertamentooperato dal giudice di prime cure era del tutto assentequalsivoglia riferimento a tale aspetto.4. In secondo luogo, la parte ha censurato la pronuncia peravere statuito l’applicabilità alla fattispecie esaminata dell’art.2112 c.c. sulla base di un accertamento incompleto, in quantolimitato alla prosecuzione dell’attività lavorativa con carattere dicontinuità e al conferimento dell’attività professionale del dott.Staltari in quella dello studio associato, senza indagare sullaparticolare complessità della strutturazione dello studioprofessionale asseritamente ceduto.5.
Ebbene le censure sono destituite di fondamento.6. Va invero rilevato che la normativa succedutasi nel tempopresuppone il mutamento della titolarità nella proprietàNumero registro generale 5153/2024Numero sezionale 2527/2026dell'intera azienda o di un suo ramo, ha inteso, al Nfuimneero ddi rai ccolta generale 21913/2026Data pubblicazione 26/06/2026garantire l'interesse dei lavoratori alla conservazione del postodi lavoro, pur nel bilanciamento con l’interesse del datore dilavoro alla libera riorganizzazione e ristrutturazione dellapropria attività, dare rilievo alla consistenza, pure a livelloeconomico dei beni - non solo materiali - oggetto deltrasferimento, in ragione della loro capacità di assicurare ilsoddisfacimento dei già maturati diritti di quanti sonodestinatari del disposto trasferimento (per una nozione lata ditrasferimento, si vedano, tra le tante, Cass. n. 19842/2003, n.9031/2004, n. 206/2004).7.
A tale riguardo, come è stato osservato da Cass. n.14642/2006, l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'istitutoscrutinato finisce per determinare l'effetto di consentire, conmaggiore frequenza, che, a fronte di comprovate esigenze diriduzione di organico, sia percorribile la via del ricorso astrumenti alternativi al licenziamento collettivo per ampie fascedi lavoratori, intenzionati a continuare la propria attivitàseppure alle dipendenze di un nuovo datore di lavoro.8. La pronuncia da ultimo citata ha, dunque, affermato ilprincipio di diritto secondo il quale, ai fini della configurabilitàdel trasferimento di azienda, che può aver luogo anche inriferimento agli studi professionali tutte le volte in cui alprofilo professionale dell'attività svolta si affianchi unaorganizzazione di mezzi e di strutture, un numero di titolari e didipendenti, una ampiezza di locali adibiti addei mezzi impiegati sovrastino l'attività del titolare, ènecessario il concorso di due requisiti: uno, obiettivo,rappresentato dalla continuità dell'azienda come entitàNumero registro generale 5153/2024Numero sezionale 2527/2026economica organizzata dall'imprenditore e uno, soggNuemtetriov doi r,a ccolta generale 21913/2026Data pubblicazione 26/06/2026consistente nella sostituzione dell'imprenditore.8.
Posto che l’accertamento in disamina compete al giudicedel merito ed è incensurabile in sede di legittimità se fondato suuna motivazione adeguata e immune da errori, ritiene il Collegioche la sentenza gravata sfugga alle censure che le vengonomosse, avendo la stessa svolto il giudizio sulla esistenza di unastruttura aziendale cedibile (e, in effetti, ceduta) e qualificatocome cessione di azienda il contratto intervenuto tra le parti,anche alla luce di una compiuta interpretazione della volontà deicontraenti.9. In particolare, la pronuncia gravata ha valorizzatomolteplici elementi dimostrativi del fatto che, nella fattispecieconcreta, le stesse parti avessero inteso il conferimentodell’attività professionale del dott.
Staltari come sussumibilenell’ambito dell’art. 2112 c.c.; ci si riferisce, in particolare, allacomunicazione al Centro per l’impiego resa dallo studioassociato, collimante con quella in precedenza resa dalprofessionista persona fisica, all’assenza di un atto risolutoriodel rapporto lavorativo da parte di quest’ultimo, all’immediataannotazione del credito avente a oggetto il TFR dellacontroricorrente da parte dello studio associato, come risultantedal CUD 2008, tutti elementi che non risultavano intaccati daspecifiche censure di parte ricorrente.10.
In conclusione, la sentenza appare del tutto applicativadei principi regolatori della materia e sfugge alle censure che levengono mosse, per cui il ricorso dev’essere respinto.12. Le spese di lite seguono la soccombenza come indispositivo.13. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreNumero registro generale 5153/2024importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perN umero sezionale 2527/2026Numero di raccolta generale 21913/2026il ricorso principale, ove dovuto.Data pubblicazione 26/06/2026 P.Q.MRigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che, quanto ai compensi,liquida in € 3.500,00 in favore della controricorrente, oltre ad€ 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del15% ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento daparte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma1 bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/05/2026.LA PRESIDENTEMARIGHERITA MARIA LEONENumero registro generale 5153/2024Numero sezionale 2527/2026Numero di raccolta generale 21913/2026Data pubblicazione 26/06/2026