Court allows damages for abusive contract renewal under Art. 32 L. 183/2010 despite short duration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed the appeal against the Second Instance Court's dismissal of workers' claims. The workers argued that the hospital's repeated fixed-term contracts were abusive due to lack of justified temporary needs, violating specific labor laws. The court held that such abuse renders contracts illegitimate regardless of whether the total duration reaches 36 months, mandating damages under Article 32 of Law 183/2010.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 32, comma 5, Law 183/2010; Art. 4, 5 D.Lgs. 368/2001: The abusive repetition of fixed-term contracts constitutes an independent ground for illegitimacy, entitling employees to damages even if the cumulative duration falls short of the 36-month threshold.
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Rosaria, Fichera Maria, rappresentate edifese dall'avvocato Concetta Bosurgi-ricorrenti-controAzienda Ospedaliera Policlinico Universitario “G. Martino”, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'Avvocatura Generale Dello Stato;-controricorrente-nonché controGermanò Teresa, De Pasquale Giovanna, Chillemi Carmela, CutugnoAntonino, Lo Presti Giuseppe, Castro Maria, Laganà Silvana, Sorti Matteo,Raineri Rosa, Di Blasi Anna, Bombaci Vincenza, Micari Paola, VillariCarmela, Greco Giovanna, Mortelliti Giovanna, De Luca Francesco, MunagòGiuseppa, Fucile Giuseppa, Valeriani Giuseppe, Mangano Rosa, CosentinoGiuseppina, d'Agostino Letteria, Barile Santa, Barbuscia Giacomo,Bellantoni Giuseppa, Catalano Concetta, Scaffidi Argentina Clara, MarinoSalvatore, Capurro Letterio, Denaro Tommaso, Minniti Rosa, Cariolo Paola,Numero registro generale 23480/2022Numero sezionale 2569/2026Numero di raccolta generale 21765/2026Data pubblicazione 25/06/2026Calapai Luigia, Naso Gaetana, Spadaro Concetta, Scipilliti Grazia, FleriElvira, Cannuli Rosa, Ragusa Francesca, Paladino Aristide, Romeo Letteria,Mamone Sandra, Landro Rosaria, Di Blasi Giuseppa, La Monica Antonina,Ventura Concetta, Sorti Maria, Barbagallo Concetta, Pino Grazia, DucaGiuseppe, Ragno Antonia, Mannino Rosa, Barberi Giovanna, CrisafulliTeresa, Scionti Giuseppa, Saccà Paola, Saccà Antonia, Utano Marcello,Puglisi Salvatore, Puleo Antonia, Zumbo Concetta, Amo Letteria, MisitiGiovanna, Parisi Letteria, Marra Silvana, Licurgo Giovanna, Amore Maria,Rigano Angela, Donato Letterio, Iurato Giovanni, Spuria Nicolina, PatriziaPassalacqua Giuseppina, Barbera Vincenza, Ambriano Antonino, ScopellitiEleonora, Orlando Maria, Prugno Giovanna-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 248/2022depositata il 21/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere Simona Ragazzi.1.
Con la gravata sentenza la Corte d’appello di Messina, suimpugnazione della Azienda Ospedaliera Policlinico Universitario di Messina“G. Martino” (di seguito “Azienda Ospedaliera”), soccombente in primogrado, riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Messina infunzione di giudice del lavoro del 4/2/2020, la quale:a) aveva accertato il diritto di Maria Fichera, Caterina Napoli e Rita Parisi(oltre che di ulteriori ricorrenti, non più parti del giudizio) allastabilizzazione in virtù della procedura di stabilizzazione avviata dallacitata Azienda con deliberazione del Commissario straordinario del02/09/2008;Numero registro generale 23480/2022Numero sezionale 2569/2026Numero di raccolta generale 21765/2026Data pubblicazione 25/06/2026b) aveva, di contro, rigettato la contestuale domanda di risarcimento deldanno, avanzata, tra gli altri, dalle stesse Napoli, Fichera e Parisi Rita;c) aveva rigettato la domanda di accertamento del diritto allastabilizzazione dei restanti ricorrenti, nonché quella di conversione deiloro contratti da contratti a tempo determinato in contratti a tempoindeterminato con l'Azienda resistente;d) aveva condannato l’Azienda Ospedaliera al pagamento in favore di unaserie di ricorrenti, tra i quali, per quanto qui rileva, Daniela Giuffrè,Angela Giannetto, Adele Castorina, Rosaria Laganà, non aventi irequisiti per la stabilizzazione del rapporto, di una indennitàonnicomprensiva pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale difatto, oltre interessi legali e rivalutazione;e) aveva compensato le spese tra le parti e i controricorrenti,condannando, invece, l’Azienda Ospedaliera a rifondere i ricorrenti dimetà delle spese di lite.2.
Sul primo punto, la Corte territoriale, aderendo al pertinente rilievodell’Azienda Ospedaliera, in riforma della sentenza di primo grado,rigettava la domanda di stabilizzazione di Caterina Napoli, Maria Fichera eRita Parisi, rilevando che, diversamente da altri lavoratori cui era statariconosciuta la stabilizzazione, non avevano maturato la richiesta anzianitàcomplessiva di 36 mesi nella successione dei contratti a termine entro unarco temporale preciso, avendo accumulato in totale, rispettivamente,Parisi 26 mesi, Fichera e Napoli 31 mesi. La Corte giungeva a talestatuizione dopo avere ripercorso i requisiti per accedere al beneficio dellastabilizzazione, come previsti dal Protocollo d’intesa sottoscritto il31/01/2008 dall’Assessore Regionale alla Sanità e le OO.SS., poipedissequamente recepiti nell’avviso di selezione dell’Azienda Ospedalieradel 12/9/2008, ovvero, alternativamente:
1) essere in servizio alla datadel 31 dicembre 2007 presso l’Azienda Sanitaria che stabilizza (nellaspecie, il Policlinico “G. Martino”) e con un’anzianità di almeno tre anni,Numero registro generale 23480/2022Numero sezionale 2569/2026Numero di raccolta generale 21765/2026Data pubblicazione 25/06/2026anche non continuativi, maturata, anche presso altre Aziende del SSN trail 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2007;
2) essere in servizio in datasuccessiva al 31 dicembre 2007, con un contratto stipulato entro il 28settembre 2007, presso l’Azienda sanitaria che stabilizza e conun’anzianità di tre anni, anche maturati successivamente al 31.12.2007;ai fini dell’acquisizione dell’anzianità di servizio erano valutati utili servizi,pure non continuativi, prestati anche presso altre Aziende del SSN nelperiodo intercorrente tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2007, mentrenon erano utili le proroghe successive alla data del 31.12.2007;
3) esserein servizio alla data anteriore al 31 dicembre 2007 con una anzianità diservizio, alla stessa data, di almeno tre anni, anche non continuativi,maturati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2002 ed il 31.12.2007,presso l’Azienda che stabilizza o altre Aziende del SSN). Chiariva,pertanto, che veniva preso in considerazione tutto il servizio precariosvolto dall’1/01/2002 al 31/12/2007 (con esclusione dell’attività svoltanegli anni precedenti, ancorché attestata nelle certificazioni prodotte dalleappellate), svolto sia presso l’Azienda che stabilizza sia presso altreAziende.3.
Ancora, la Corte, in accoglimento del secondo motivo d'appellodell'Azienda ospedaliera, dopo avere ricostruito il regime normativoapplicabile e valorizzato le peculiarità del limite dei 36 mesi nellasuccessione dei contratti a termine, ai sensi del comma 4-bis all’art 5 delD. Lgs. 2001 n. 368 (introdotto dall’art. 1, comma 40, della l. 24/12/2007n. 247, a mente del quale “qualora per effetto di successione di contratti atermine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fralo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamentesuperato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi,indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra uncontratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminatoai sensi del comma 2”), rigettava la domanda di risarcimento del danno daNumero registro generale 23480/2022Numero sezionale 2569/2026Numero di raccolta generale 21765/2026Data pubblicazione 25/06/2026abuso nel ricorso ai contratti a termine (invocata dalle ricorrenti in base aCass.
Sez. U., n. 5072 del 2016 e seguenti pronunce) nei confronti dellelavoratrici Adele Castorina, Angela Giannetto, Daniela Giuffrè e RosariaLaganà, le quali non raggiungevano un periodo temporale complessivo di36 mesi nella sequenza dei rispettivi contratti a termine, tenuto conto ditutti i contratti aventi ad oggetto le medesime mansioni di agente socio-sanitario e ausiliario specializzato stipulati con l’Azienda Ospedaliera anchein epoca antecedente alla sua costituzione in azienda ovvero già in corsoalla data di entrata in vigore della norma.4.
Né la Corte rilevava ulteriori profili di legittima reiterazione deicontratti a termine.5. Infine, per gli altri ausiliari (non più presenti nel giudizio dicassazione), i cui contratti a termine superavano il periodo di 36 mesi eper i quali l’Azienda Ospedaliera aveva lamentato l'eccessiva misura dellaliquidazione del cd. danno eurounitario accordata e la mancatavalorizzazione delle situazioni individuali specifiche, la Corte operava unadifferenziazione nell'importo del risarcimento riconosciuto ai varilavoratori.6. Fichera, Parisi, Napoli, Castorina, Laganà, Giuffrè e Giannetto hannoproposto ricorso per cassazione, articolando due motivi, mentre l’AziendaOspedaliera ha resistito con controricorso.7.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di leggeex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso riguarda il diniego del diritto allastabilizzazione disposto nei confronti di Caterina Napoli, Maria Fichera eRita Parisi. Vi si denuncia violazione e/o errata applicazione delle leggi n.296 del 2006 e n. 244 del 2007 e successive modifiche ed integrazioni,Numero registro generale 23480/2022Numero sezionale 2569/2026Numero di raccolta generale 21765/2026Data pubblicazione 25/06/2026della Direttiva 1999/70/CE, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c.2.
Il Tribunale, nell’accogliere in primo grado la domanda distabilizzazione avanzata – tra gli altri – dalle tre lavoratrici, avevaaccertato che Fichera, Parisi e Napoli avevano diritto ad essere stabilizzatein virtù della procedura di stabilizzazione avviata dall’Azienda resistentecon deliberazione del Commissario straordinario della medesima n. 554del 2.9.2008.3. Contrariamente a quanto statuito dalla Corte territoriale, MariaS.S.N., possedeva i requisiti per l’accesso alla stabilizzazione previsti daipunti 1 e 2 dell’avviso di selezione pubblica, e ciò in quanto era stata inservizio alla data del 31/12/2007, con contratti stipulati alla data del28.9.2007, e aveva maturato i tre anni, non continuativi, anche pressoaltre Aziende del S.S.N. tra l’1.1.2002 ed il 31/12/2007, come previsto dalsuddetto punto 1.4.
Inoltre, come risulta dai medesimi contratti, era stata in servizioanche in data anteriore al 31/12/2007 e aveva maturato i 36 mesi diservizio, anche non continuativi, tra l’01/01/2002 ed il 31/12/2007, comeprevisto dal suddetto punto 2.5. Anche le ricorrenti Parisi e Napoli, tenuto conto del servizio prestatopresso altre Aziende del SSN, possedevano i requisiti per l’accesso allastabilizzazione previsti dal punto 2 dell’avviso, in quanto, come risulta daicontratti prodotti, entrambe erano state in servizio in data successiva al31/12/2007, con un contratto stipulato entro il 28/07/2007 e avevanomaturato i 36 mesi di servizio anche successivamente al 31/12/2007,come appunto previsto dal punto 1.6.
Tale motivo è infondato. Il diritto alla stabilizzazione per cui ègiudizio era subordinato all’integrazione dei requisiti previsti dal Protocollod’intesa del 31/1/2008 tra Assessore Regionale alla Sanità e OO.SS.,Numero registro generale 23480/2022Numero sezionale 2569/2026Numero di raccolta generale 21765/2026Data pubblicazione 25/06/2026recepiti nell’avviso pubblico di selezione del 12/9/2008 e che delineavanotre distinte categorie di aventi diritto. Sul punto, la Corte d’appello, sullabase di un accertamento in fatto non rivedibile in questa sede, nel qualesono puntualmente scrutinati i singoli contratti a termine di ciascuna dellelavoratrici in rapporto all’arco temporale di rilievo e alla rilevanza delcontratto stipulato “con l’Azienda sanitaria che stabilizza”, ha affermatoche ciascuna delle tre odierne ricorrenti era stata esclusa dalla selezione inquanto nel periodo compreso tra il 01/01/2002 e il 31/12/2007,costituente uno dei profili vincolati dell’avviso, non aveva maturato i 36mesi di anzianità nel profilo e nel ruolo di appartenenza, cumulabili nellevarie Aziende del Servizio Sanitario Nazionale.
La Corte ha, peraltro,esaminato partitamente la sussistenza dei requisiti in relazione a ciascunadelle tre categorie contemplate nell’avviso pubblico, giungendo a un rilievonegativo per mancata integrazione del requisito dei 36 mesi, per comeconfigurato nell’avviso.7. Le tre lavoratrici ricorrenti sul punto non si confrontanopuntualmente con le verifiche operate dalla Corte, sollecitando piuttosto lavalorizzazione di ulteriori periodi di lavoro svolti sì con aziende sanitarie ein forza di contratti a termine, ma in finestre temporali non corrispondentia quelle correttamente richiamate dalla Corte territoriale, di talché la merasommatoria di periodi che complessivamente ammontano a oltre 36 mesinon può costituire un dato significativo, idoneo a superare la valutazionecompiuta in sentenza.8.
Dunque, tale motivo va rigettato e confermato il corretto diniego delriconoscimento del diritto alla stabilizzazione per le lavoratrici Maria9. Il secondo motivo riguarda il diniego del risarcimento del danno dacd. illecito euro-unitario nei confronti delle ricorrenti Castorina, Laganà,Giuffrè e Giannetto, oltre che delle ricorrenti Caterina Napoli, MariaNumero registro generale 23480/2022Numero sezionale 2569/2026Numero di raccolta generale 21765/2026Data pubblicazione 25/06/2026accoglimento del primo motivo.10. Vi si prospetta violazione ed errata applicazione dell’art. 36, comma5, secondo periodo, T.U. n. 165 del 2001, dell’art. 32 della l. n. 183 del2010, della Direttiva 1999/70/CE, e ancora degli artt. 2697 c.c., 115 e116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
3) e 4), c.p.c.11. Le ricorrenti muovono dalla corretta impostazione seguita dalTribunale di Messina, che aveva accolto la domanda di risarcimento dannida ricorso abusivo ai contratti a termine, avanzata da Adele Castorina,Angela Giannetto, Daniela Giuffrè e Rosaria Laganà – nelle forme diun’indennità omnicomprensiva nella misura massima prevista dall’art. 32,comma 5, della l. 183 del 2010 (pari a 12 mensilità) – ritenendo che icontratti a termine stipulati per tutte le ricorrenti in un lasso temporalesuperiore al decennio avevano avuto una durata tale da frustrare la lorostessa natura di contratti a tempo determinato.
Lo stesso Tribunale avevanegato il risarcimento a Maria Fichera, Caterina Napoli e Rita Parisisoltanto in virtù della ritenuta alternatività tra tale forma di tutela e ildiritto (in quella sede riconosciuto) alla stabilizzazione, intesa qualemisura “equivalente” e non aggiuntiva al risarcimento.12. In ricorso (pag. 18-19) si evidenziano quindi i periodi svolti daciascuna lavoratrice alle dipendenze dell’Azienda Ospedaliera (CaterinaNapoli 50 mesi, Rita Parisi 33 mesi, Maria Fichera 23 mesi, AngelaGiannetto 36 mesi, Adele Castoria 40 mesi, Rosaria Laganà 31 mesi eDaniela Giuffrè 34 mesi), per osservare come, nel complesso, le ricorrentiavessero tutte superato il decennio di precariato.13.
Con riferimento alle ricorrenti Castorina e Giannetto il ricorsosegnala in primo luogo che la Corte d’appello ha in primo luogoconteggiato erroneamente i periodi di lavoro svolti presso l’Aziendaospedaliera resistente, che risultano pari rispettivamente a 40 e 36 mesi(doc. 18).Numero registro generale 23480/2022Numero sezionale 2569/2026Numero di raccolta generale 21765/2026Data pubblicazione 25/06/202614. Ma soprattutto, per le ricorrenti tutte, la Corte ha erroneamenteapplicato le norme di rilievo (art. 36, comma 5, secondo periodo, T.U. n.165 del 2001, art. 32 l. n. 183 del 2010, Direttiva 1999/70/CE) edisatteso la giurisprudenza di legittimità e quella della CGUE sul tema,ritenendo che il superamento dei 36 mesi di servizio presso la medesimaAzienda resistente costituisse il discrimine per il riconoscimento del dirittoal risarcimento danni ai sensi dell’art. 36, comma 5, secondo periodo, deld.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 32, comma 5, della l. 183 del 2010, e ciòper avere confuso i presupposti applicativi del diritto al risarcimento danniprevisto da queste ultime disposizioni e qui invocato dalle parti, con irequisiti del distinto e autonomo diritto alla conversione dei contratti atermine in rapporto a tempo determinato, ex art. 5, comma 4-bis, delD.lgs. n. 368 del 2001 in caso di superamento dei 36 mesi di servizio.15.
I contratti stipulati da Castorina, Giannetto, Giuffrè, Laganà eranoillegittimi a prescindere dal superamento dei 36 mesi complessivi didurata, per nullità del termine apposto, come precisato in atti di causa (sianei ricorsi introduttivi del giudizio che in sede di appello) ossia perviolazione degli artt. 1, 4 e 5 del d.lgs. 368 del 2001, e, pertanto, eranosoggetti alla sanzione individuata dall’art. 32, comma 5, della legge 183del 2010, essendo tali contratti, alcuni dei quali prorogati senza soluzionedi continuità, privi di motivazione in ordine alla necessità di sopperire aesigenze immediate e straordinarie dell’Amministrazione.16.
Allo stesso modo, prosegue il motivo, ove venisse confermato ildiniego del diritto alla stabilizzazione in favore di Maria Fichera, CaterinaNapoli e Rita Parisi, e rigettato perciò il primo motivo, si chiedeun’interpretazione delle norme che faccia salvi i principi costituzionalirisarcitoria omnicomprensiva nella misura massima stabilita dall’art. 32,comma 5, della l. n.183 del 2010, non potendo comunque sacrificarsi laNumero registro generale 23480/2022Numero sezionale 2569/2026Numero di raccolta generale 21765/2026Data pubblicazione 25/06/2026posizione dei lavoratori assunti illegittimamente a termine, in tal sensotutelati dalla Direttiva 1999/70/CE.17.
Il secondo motivo è fondato con le seguenti precisazioni.18. Giova ricordare che, come di recente ribadito da Cass.,Sez. L, Ordinanza n. 203 del 04/01/2026 (Rv. 677761-01), “In tema dipubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di reiterazione di contratti disomministrazione di lavoro a termine in violazione dei criteri ditemporaneità ed eccezionalità di cui all'art. 36, comma 2, del d. lgs. n.165 del 2001, la nullità derivante dal disposto del comma 5-quater dellamedesima disposizione determina - ad integrazione della disciplinagenerale di cui agli artt. 30 ss. del d. lgs. n. 81 del 2015 - l'imputazionedei rapporti alla P.A. utilizzatrice e, pur essendo esclusa, ai sensi dell'art.36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, la trasformazione a tempoindeterminato, costituisce il presupposto per il risarcimento del danno c.d.euro-unitario (da liquidare in via presuntiva secondo i parametri di cuiall'art. 28, comma 2, del d. lgs. n. 81 del 2015 o, quando applicabile,all'art. 36, comma 5, seconda parte, del d. lgs n 165 del 2001, introdottodall'art. 12, comma 1, del d.l. n. 131 del 2024, conv. con mod. dalla l. n.166 del 2024), mostrandosi tale disciplina conforme allo scopo delladirettiva 2008/104/CE, la quale, secondo l'interpretazione datane dallaCorte di Giustizia (sentenza del 14 ottobre 2020 in causa C681/18), èfinalizzata a far sì che gli Stati membri si adoperino affinché il lavorotramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventiuna situazione permanente per uno stesso lavoratore”.19.
In motivazione la S.C., la quale nel caso di specie ha annullato conrinvio la sentenza di merito che aveva erroneamente dato rilievo, al fine diriconoscere il diritto al risarcimento del danno da illecito eurounitario, almancato superamento della durata di 36 mesi nella reiterazione dicontratti a termine, chiarisce le ragioni per cui non poteva attribuirsirilievo discriminante a tale requisito, anche in quel caso mancante.Numero registro generale 23480/2022Numero sezionale 2569/2026Numero di raccolta generale 21765/2026Data pubblicazione 25/06/202620.
Spiega, infatti, che l’art. 36, comma 5-quater del d. lgs. n. 165 del2001 stabilisce che i contratti di lavoro stipulati in violazione delmedesimo articolo «sono nulli e determinano responsabilità erariale»; chela P.A., in ragione di ciò, nel ricorso alla somministrazione, deve osservareil principio di cui al comma 2 del citato art. 36, potendo ricorrere quindi adessa solo per rispondere ad esigenze di carattere «temporaneo oeccezionale» […]; che ciò vale tanto per i contratti di somministrazionequanto per i contratti a termine; che, stante l’unicità di disciplina di fondoche l’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 fissa, nel regolare il ricorso allavoro a tempo determinato e al lavoro somministrato a termine, sul pianodella causalità delle esigenze e degli effetti di nullità che ne derivano, «vada sé che, allorquando la parte faccia valere, verso la P.A. utilizzatrice, laviolazione di norme» che comportino la nullità della somministrazione alfine di evitarne la indebita reiterazione, deve applicarsi il principio di dirittoenunciato da Cass.
Sez. U., 15/03/2016 n. 5072, secondo cui “nel regimedel lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso alcontratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblicaamministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittimaprecarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando ildivieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato atempo indeterminato posto dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36,comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizionecon esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui alla L. 4novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, e quindi nella misura pari adun'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteriindicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8”.
Nel caso ivi deciso, la S.C.chiariva che la Corte d’Appello aveva accertato esplicitamente la violazionedei parametri di temporaneità ed eccezionalità che condizionano la validitàdel ricorso alla somministrazione a termine (ma ciò vale anche per iNumero registro generale 23480/2022Numero sezionale 2569/2026Numero di raccolta generale 21765/2026Data pubblicazione 25/06/2026contratti a termine) e non poteva quindi poi richiedere la prova di ulterioriillegittimità, come il superamento della durata di 36 mesi chel’ordinamento valorizza in altri casi.21.
Similmente, già Cass. Sez. L, Ordinanza 04/02/2020, n. 2534,Rv. 656917–01, aveva chiarito che “In tema di pubblico impiegocontrattualizzato, la mancata indicazione delle ragioni giustificativedell'apposizione del termine al contratto, poi prorogato, dà luogo aduna abusiva reiterazione del contratto a tempo determinato, che ricadenell'ambito di applicazione della direttiva 1999/70/CE, e dà luogo al dirittoal risarcimento del danno comunitario secondo i principi enunciati dalleSezioni Unite della S.C. nella sentenza n. 5072 del 2016”.22. Ed ancora in termini speculari si è pronunciata Cass., Sez.
L.,Ordinanza 01/02/2021, n. 2175, che ha cassato con rinvio la sentenza dimerito che, dopo avere accertato la illegittimità di reiterati contratti atermine per nullità della clausola giustificativa, riferita alla necessità disopperire alle temporanee esigenze di un determinato servizio – esazionedei pedaggi – e dunque meramente espressiva dell'esigenza di reclutareforza lavoro, senza alcuna indicazione di concrete e verificabili esigenzenon continuative non fronteggiabili con il personale in servizio, rigettavapoi la domanda di risarcimento del danno.
La S.C. vi ha ribadito, infatti,che, una volta accertato l’abuso, sorge il diritto al risarcimento del dannoprevisto dall’art. 36 d.lgs. 165 del 2001, con esonero dall'onere probatorionella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del2010.23. In altri termini, il diritto al risarcimento del danno da c.d. illecitoeuro-unitario sussiste in ragione dell’accertamento dell’abusivareiterazione di plurimi contratti a termine, non giustificati dalle specificheesigenze di temporaneità ed eccezionalità prescritte dalla legge,indipendentemente dal raggiungimento del requisito dei 36 mesi di durataNumero registro generale 23480/2022Numero sezionale 2569/2026Numero di raccolta generale 21765/2026Data pubblicazione 25/06/2026complessiva di tali contratti, che costituisce autonoma causa diillegittimità.24.
La Corte d'appello, nel rigettare la domanda delle lavoratriciCastorina, Giannetto, Giuffrè e Laganà per mancato superamento delperiodo di 36 mesi, al di là della correttezza o meno dell’esclusione dalcomputo del servizio svolto dalle stesse ricorrenti presso altri entiospedalieri del SSN o in altri profili professionali presso lo stesso ente, si èposta in contrasto con i richiamati principi di diritto, non considerando chela reiterazione dei contratti a termine per una durata complessiva inferiorea 36 mesi, laddove abusiva per nullità del termine ad essi apposto percarenza di motivazione sulle esigenze sottostanti, rende i suddetticontratti ugualmente illegittimi e pertanto, senz’altro soggetti alla misurasanzionatoria di cui all’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010.25.
Dalla sentenza di primo grado si evince che (tutti) i ricorrentiavevano lamentato l’abusiva reiterazione dei contratti a termine da partedell’Azienda ospedaliera resistente, in violazione degli artt. 4 e 5 d.lgs. n.368/2001 e della direttiva 1999/70/CE per mancanza di motivazione sulleesigenze specifiche imposte ex lege, e chiesto, pertanto, la conversionedel primo contratto dagli stessi stipulato in contratto a tempoindeterminato e, in ogni caso, il risarcimento del danno nella forma quiindicata (cfr. ricorsi di primo grado, pag. 10-12, 23, 36-37).26.
Parimenti, quanto alla posizione delle ricorrenti Fichera, Napoli eParisi, nel pretermettere del tutto l’accertamento della sussistenza deipresupposti per la tutela risarcitoria ex art. 32, comma 5, della l. n. 183del 2010 (chiesta in primo grado in subordine all’eventuale rigetto delladomanda di stabilizzazione, che fu in quella sede accolta, ma che insecondo grado tornava rilevante a fronte del rigetto della stabilizzazione),la Corte territoriale ha omesso, nei confronti di tali lavoratrici, una verificaessenziale, dalla quale sarebbe potuto scaturire il riconoscimento di unindennizzo a fronte della presenza di plurimi contratti reiterati a termine.Numero registro generale 23480/2022Numero sezionale 2569/2026Numero di raccolta generale 21765/2026Data pubblicazione 25/06/202627.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto nei termini sopraargomentati e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello diMessina in diversa composizione, anche per provvedere sulle spese delpresente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corted’appello di Messina in diversa composizione, anche per provvedere sullespese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/05/2026.La PresidenteCaterina Marotta