Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21631/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for requesting factual clarification instead of subjective rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21631/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the cooperative sought an order to clarify factual dates of employment termination rather than asserting a subjective right. The court held that such requests for factual clarification do not constitute a claim of subjective rights or legitimate interests protected by the principle of non-contestation. Consequently, the lower court's refusal to order INPS to deposit the contribution extract was legally sound.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; Art. 115 cod. proc. civ.: The jurisdictional power of mere factual clarification is limited to establishing the foundation of subjective rights, not facts in themselves.

Parole chiave

Generato dall'IA
factual clarification subjective rights non-contestation principle contribution extract inadmissible appeal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 4-bis, comma 6, d.lgs. n. 181/2000
Art. 115 cod. proc. civ.
181/2000 che statuisce la pluriefficacia dellecomunicazioni obbligatorie e dell’art. 115 cod. proc. civ. in puntodi applicazione del principio di non contestazione ex art.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
in puntodi applicazione del principio di non contestazione ex art. 360,comma 1, n.
Art. 2115 cod. civ.
civ.II Violazione dell’art. 2115 cod. civ. in punto obbligo dicontribuzione per i datori di lavoro e art.
Art. 24 Cost.
Art. 2697 cod. civ.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
art. 115 cod. proc. civ
181/2000 che statuisce la pluriefficacia dellecomunicazioni obbligatorie e dell’art. 115 cod. proc. civ.
art. 2115 cod. civ
civ.II Violazione dell’art. 2115 cod. civ.
art. 100 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 25623/2025
14/2019.Come rilevato da Cass. n. 25623/2025, tale pronuncia nondispiega alcuna influenza sul presente giudizio: all’aperturadella liquidazione giudiziale, che pure tendenzialmente«determina l’interruzione del processo» (art.
Cass. SSUUn. 18271/2019
Cass. S.U. n. 4315/2020
L’esito del giudizio impone di dare atto dei presuppostidell’obbligo di parte ricorrente di versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove sia dovuto (Cass. S.U. n. 4315/2020).La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi del D.P.R.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

'avvocato GIOVANNI REHO;- ricorrente -controI.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in2026 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2383 e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO,ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, ANTONINOSGROI;- resistente con mandato –avverso la sentenza n. 1613/2021 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 02/02/2022 R.G.N. 1018/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere Dott. SIMONA MAGNANENSI.Numero registro generale 19346/2022Numero di raccolta generale 21631/20261.Coopolis società cooperativa in liquidazione impugna sullDaat a pubblicazione 24/06/2026base di due motivi la sentenza n.1613/2021 della Corted’appello di Milano che ha confermato la pronuncia del Tribunaledella medesima sede che aveva respinto la domanda con cui lacooperativa aveva chiesto di “ordinare ad INPS il deposito ingiudizio dell’estratto contributivo riferito ad ogni nominativodell’elenco di cui al doc. n. 3 conforme alle comunicazioni dicessazione inviate dal Centro per l’impiego/Città Metropolitanadi Milano all’INPS; in quanto occorra, previo ordine di depositoin giudizio della comunicazione telematica di inoltro del Centroper l’Impiego/Città di Milano in favore di INPS.

In difetto diconformità, ordinare a INPS di provvedere alle necessarierettifiche in linea alle comunicazioni di cessazione del Centro perl’impiego Città Metropolitana di Milano”.2.INPS non ha svolto attività difensiva in questa sede.3.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 13 maggio 2026,il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.La sentenza è censurata per due motivi.I Violazione o falsa applicazione dell’art. 4-bis, comma 6, deld.lgs. n. 181/2000 che statuisce la pluriefficacia dellecomunicazioni obbligatorie e dell’art. 115 cod. proc. civ. in puntodi applicazione del principio di non contestazione ex art. 360,comma 1, n. 3 cod. proc. civ.II Violazione dell’art. 2115 cod. civ. in punto obbligo dicontribuzione per i datori di lavoro e art. 115 cod. proc. civ. inpunto applicazione del principio di non contestazione ex art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.Numero registro generale 19346/2022Numero sezionale 2383/20262.

Va preliminarmente osservato che parte ricorrente hNuam edroa dti ora ccolta generale 21631/2026conto che il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 29/2025, hDaat a pubblicazione 24/06/2026dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale ai sensi deld.lgs. n. 14/2019.Come rilevato da Cass. n. 25623/2025, tale pronuncia nondispiega alcuna influenza sul presente giudizio: all’aperturadella liquidazione giudiziale, che pure tendenzialmente«determina l’interruzione del processo» (art. 143, comma 3, deld.lgs. n. 14 del 2019), si attagliano le conclusioni cui questaCorte è giunta in tema di dichiarazione di fallimento, affermandol’inidoneità di tale pronuncia a determinare l’interruzione delpeculiare giudizio di legittimità, dominato dall’impulso officioso(Cass., sez.

I, 13 marzo 2024, n. 6642, e Cass., sez. II, 6novembre 2023, n. 30785) (Cass. n.7889/2026 e n. 2411/2026da ultimo).3. La Corte territoriale ha così statuito.-Secondo il Tribunale, la domanda proposta dalla società avevanatura di mera istanza istruttoria; inoltre, vagliando il merito,ha ritenuto che la ricorrente non avesse allegato alcuna ragionea sostegno delle proprie pretese, idonea ad integrare gli estremidi un interesse ad agire attuale e concreto, in violazione deldisposto dell’art. 100 cod. proc. civ. La cooperativa, infatti,aveva agito meramente in prevenzione rispetto a “possibilieffetti futuri pregiudizievoli” derivanti da una, a sua voltaeventuale, mancata rettifica da parte dell’Inps delle date dicessazione dei rapporti di lavoro menzionati in ricorso.Su tali basi, ha ritenuto la carenza di interesse ad agire in capoalla ricorrente, non avendo l’Inps avanzato alcuna pretesa chetrovasse fondamento sulle date di comunicata cessazione deirapporti di lavoro anzidetti.Numero registro generale 19346/2022- Coopolis soc. coop. in liquidazione ha proposto appello per dueN umero sezionale 2383/2026Numero di raccolta generale 21631/2026motivi.

Data pubblicazione 24/06/2026Il primo giudice sarebbe incorso in errore per avere consideratol’interesse ad agire una questione subordinata che, invece,costituisce una condizione dell’azione e, per tale motivo, vanecessariamente analizzato in via pregiudiziale, secondo ilnormale ordine logico-giuridico delle questioni, salvi i casi disopravvenuta carenza di interesse. In tale prospettiva il giudiceavrebbe perciò erroneamente rigettato la domanda nel merito,previo esclusivo esame di una questione pregiudiziale di rito.In secondo luogo, l’interesse ad agire sussiste, poiché visarebbe una situazione di incertezza obiettiva che, incidendosulla durata dei rapporti previdenziali dei soci della cooperativa,sarebbe attualmente pregiudizievole.-I due motivi sono infondati.La domanda non può trovare accoglimento, perché finalizzataunicamente all’acquisizione di un documento e non funzionalealla diretta tutela di un diritto sostanziale: si risolve in un’istanzadi esibizione documentale e configura, dunque, una meraistanza istruttoria non autonomamente esperibile.Ove anche si ritenga che il petitum non sia limitato alla solaesibizione documentale ma abbia ad oggetto un facere (ossial’elaborazione degli estratti contributivi di cui è chiestal’esibizione, in conformità ai criteri indicati dalla cooperativa), ladomanda non potrebbe comunque essere accolta, non avendoad oggetto l’accertamento di una situazione giuridicasoggettiva: al fine di superare la lamentata situazionepregiudizievole di incertezza (in tesi derivante dal mancatorecepimento, da parte dell’Inps, delle effettive date dicessazione dei rapporti di lavoro dei soci indicati in atti),l’appellante avrebbe dovuto proporre una diversa azione, ossiaNumero registro generale 19346/2022un’azione di accertamento negativo dell’obbligo contributivo inN umero sezionale 2383/2026Numero di raccolta generale 21631/2026relazione a detti soci.

Data pubblicazione 24/06/2026La situazione di obiettiva incertezza, infatti, ove anchesussistente e potenzialmente pregiudizievole per l’appellante,non deriva dall’erroneità dei documenti (gli estratti contributivi),ma dalla natura controversa dei fatti in essi rappresentati.4. A fronte di tale motivazione, i motivi di ricorso, che possonoessere esaminati congiuntamente per l’intima connessione cheli unisce, sono inammissibili perché non scalfiscono la ratiodecidendi, fondata su una duplice osservazione: - la domandaavanzata dalla cooperativa era finalizzata esclusivamente adacquisire un documento e non era funzionale alla tutela di undiritto sostanziale, risolvendosi in una istanza di esibizionedocumentale; - anche laddove si volesse ritenere che il petitumfosse costituito da un facere, ossia l’elaborazione degli estratticontributivi di cui era chiesta l’esibizione, sarebbe, comunque,una domanda che non ha ad oggetto l’accertamento di unasituazione giuridica soggettiva perché la situazione di obiettivaincertezza, anche laddove sussistente e potenzialmentepregiudizievole, non deriverebbe dall’erroneità dei documentibensì dalla natura controversa dei fatti negli stessirappresentati, di tal chè la parte avrebbe dovuto proporre unadiversa azione, di accertamento negativo dell’obbligocontributivo.4.1.

Con tale motivazione le doglianze non si confrontano, nonportando alcun argomento per confutare il nucleo decisorio,essendo, invece, focalizzate sulla non contestazione da parte diINPS delle date di effettiva cessazione dei rapporti di lavoro –circostanza che è priva di rilievo rispetto alle ragioni del rigetto(con conseguente inconferenza del richiamo all’art. 115 cod.proc. civ.) – e su profili (essenzialmente, il diritto a non essereNumero registro generale 19346/2022obbligata a versare contributi rispetto a rapporti di lavoro ormaNi umero sezionale 2383/2026Numero di raccolta generale 21631/2026cessati) che non tengono conto del fatto che la decisione hDaat a pubblicazione 24/06/2026escluso che, anche laddove sussistente una situazione diobiettiva incertezza (derivante dal mancato recepimento daparte di INPS delle suddette date di cessazione dei rapporti),comunque la parte avrebbe dovuto proporre una diversa azionee chiedere di accertare i fatti rappresentati nei detti documenti.4.2.

La statuizione della Corte è coerente con gli arresti dilegittimità, che hanno sancito «il principio secondo il quale “latutela giurisdizionale contenziosa di mero accertamento,garantita anche dall'art. 24 Cost., ha quale presupposto edoggetto soltanto diritti soggettivi o interessi legittimi - situazionigiuridiche soggettive, cioè, di carattere sostanziale - e non giàmeri fatti, ancorché giuridicamente rilevanti (come ad es.l'invalidità) o norme giuridiche (cfr. Cass. Sez. un. 29/11/1988,n. 6468): «i fatti, quindi, possono essere accertati dal giudicesolo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio (art.2697 cod.civ.) e non di per sé e per gli effetti possibili e futuri,che da tale accertamento si vorrebbero ricavare» (Cass.

SSUUn. 18271/2019).5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ma nulla sidispone quanto alle spese di legittimità, in assenza di attivitàdifensiva dell’Istituto.6. L’esito del giudizio impone di dare atto dei presuppostidell’obbligo di parte ricorrente di versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove sia dovuto (Cass. S.U. n. 4315/2020).La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quNuamteeror r,e gistro generale 19346/2022Numero sezionale 2383/2026dà atto della sussistenza dei presupposti processualiN umpeeror di iral ccolta generale 21631/2026versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importDoat a pubblicazione 24/06/2026a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 maggio2026.La PresidenteLucia Esposito