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Ordinanza — n. 21626/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new evidence and improper challenge to evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21626/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the cooperative's challenge against the lower court's dismissal of labor inspection irregularities. The appellant argued that the appellate court failed to evaluate a specific prior judgment and improperly deemed on-site worker statements more credible than those given in court. The court ruled that evidence assessment is the exclusive domain of the trial judge and that the appellant's arguments constituted an impermissible re-evaluation of facts without introducing new elements.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.; The court cannot re-evaluate evidence or ignore existing documents, as the assessment of credibility and probative value remains the exclusive prerogative of the judge of the merits.

Parole chiave

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inadmissibility appeal omitted evidence evaluation credibility assessment labor inspection irregularities re-evaluation of facts

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
La decisione è censurata per:I Omessa valutazione di un fatto decisivo risultante dagli atti exart. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
La decisione è censurata per:I Omessa valutazione di un fatto decisivo risultante dagli atti exart. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per non avere la Cortevalutato la sentenza n.
Art. 115 cod. proc. civ.
civ.Non è stata denunciata una violazione dell’art. 115 cod.
Art. 116 cod. proc. civ.
nei termini rigorosi delineati dalla giurisprudenza di questaCorte, poichè il Collegio non ha attinto elementi di riscontro daprove non introdotte dalle parti e assunte d’ufficio al di fuori deicasi che il codice di rito contempla.Inoltre, la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ.
art. 115 cod. proc.civ
civ.Non è stata denunciata una violazione dell’art. 115 cod. proc.civ.
art. 116 cod. proc. civ
nei termini rigorosi delineati dalla giurisprudenza di questaCorte, poichè il Collegio non ha attinto elementi di riscontro daprove non introdotte dalle parti e assunte d’ufficio al di fuori deicasi che il codice di rito contempla.Inoltre, la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 745/2021
Cass. n. 5483/2026
Cass. n. 16467/2017
Cass. n. 16467/2017)».Anche questo secondo motivo tende inammissibilmente ad unnuovo apprezzamento delle risultanze di causa.Inoltre, non appaiono invocati a proposito gli artt.
Cass. n. 27301/2024
è configurabilesolo allorché il giudice apprezzi liberamente una prova legale,oppure si ritenga vincolato da una prova liberamenteapprezzabile (Cass. n. 27301/2024, SU n.
Cass. S.U. n. 11892/2016
Cass. S.U. n. 4315/2020

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Testo completo

ppresentati e difesi dall'avvocato SARAH MUSIO;- ricorrenti -controISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI PRATO -2026 PISTOIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,2382 rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALEDELLO STATO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 55/2022 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere Dott. SIMONA MAGNANENSI.Numero sezionale 2382/20261. Multiservice Pistoia società cooperativa e Daniele BaNurmoenrot dini rai ccolta generale 21626/2026impugnano per due motivi la sentenza n. 55/2022 della CortDeat a pubblicazione 24/06/2026d’appello di Firenze che ha respinto il gravame avverso lapronuncia del Tribunale di Pistoia che aveva rigettato il ricorsoin opposizione a verbale di accertamento ITL che avevariscontrato irregolarità in relazione ad otto lavoratori.2.

Resiste l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Prato-Pistoiacon controricorso.3. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 13 maggio2026, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza neltermine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La decisione è censurata per:I Omessa valutazione di un fatto decisivo risultante dagli atti exart. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per non avere la Cortevalutato la sentenza n. 10/2020 del Tribunale di Pistoia, allegataal ricorso in appello come documento nuovo;II Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360,comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 115 e 116cod. proc. civ.2.

La sentenza ha così motivato.-La Cooperativa ha subito un accertamento ITL con cui sonostate contestate numerose irregolarità; ne sono scaturiti duegiudizi, uno avente ad oggetto le pretese di INPS ed INAIL,l’altro le sanzioni amministrative applicate dall’Ispettorato sia allegale rappresentante che alla Cooperativa.-Il Tribunale ha respinto entrambi i ricorsi.-I motivi di appello avverso la sentenza che ha deciso lequestioni concernenti le sanzioni di ITL sono infondati. QuantoNumero registro generale 18965/2022al primo, vanno richiamate le motivazioni della precedente sentN. umero sezionale 2382/2026Numero di raccolta generale 21626/2026n. 745/2021 con cui è stato respinto il gravame avverso Dlaat a pubblicazione 24/06/2026pronuncia che aveva deciso le questioni relative a contributiINPS e premi INAIL.-L’accertamento si fonda sulle dichiarazioni rese dai lavoratoriinteressati e dal riscontro documentale costituito dalle fattureemesse dalla Cooperativa.-Premesso, in generale, il valore probatorio dei verbali ispettivi,in giudizio gli stessi possono essere ritenuti dal Giudice provasufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale quandoin tal senso depongano lo "specifico contenuto probatorio"ovvero "il concorso di altri elementi": nel caso in esame,l’accertamento si basa sulle dichiarazioni rese dai lavoratoriinteressati in sede di accesso ispettivo, sulle richieste diintervento presentate da alcuni di essi, sul riscontro delladocumentazione acquisita.-In sede giudiziale sono stati sentiti numerosi testimoni.

Traquesti anche alcuni lavoratori interessati, tre dei quali hannoconfermato quanto dichiarato agli ispettori, mentre altri duehanno rettificato la data di inizio del rapporto, senza spiegare leragioni.Si considerano maggiormente attendibili le dichiarazioni rese dailavoratori in sede di accertamento, nell’immediatezza dei fatti,rispetto alle successive ritrattazioni, quando non sia indicato unmotivo oggettivo che possa averli indotti a rendere dichiarazioniinesatte agli ispettori.-Pertanto, sussistono le violazioni in quanto accertate in sedeispettiva mediante le dichiarazioni dei lavoratori interessati ed ilriscontro della documentazione acquisita.

In giudizio non è statafornita una convincente prova del contrario in quanto alcunilavoratori hanno pienamente confermato quanto dichiarato agliNumero registro generale 18965/2022ispettori mentre altri hanno rettificato le proprie dichiarazionNi umero sezionale 2382/2026Numero di raccolta generale 21626/2026ma senza fornire una spiegazione convincente di taDleat a pubblicazione 24/06/2026divergenza.-Infondato è altresì il secondo motivo di appello, concernente laquantificazione delle sanzioni (pagg. 5/7).3. A fronte di tale motivazione, il primo motivo lamenta che laCorte non abbia esaminato la sentenza n. 10/2020 con cui ilTribunale di Pistoia aveva accolto l’opposizione all’esecuzionepromossa dalla cooperativa Multiservice nei confronti di uno deidipendenti interessati dall’accertamento, che aveva notificatorelativa a differenze retributive conseguenti al verbale di cui sidiscute.3.1.

Il motivo è inammissibile.In primis, è prospettato un omesso esame di fatto decisivo inpresenza di doppia conforme, in relazione alla quale, secondo ilcostante orientamento di legittimità, il ricorrente in cassazione- per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5,cod. proc. civ. (nel testo riformulato) - deve indicare le ragionidi fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primogrado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando cheesse sono tra loro diverse (Cass. n. 30295/2019 ex multis eprecedenti ivi citati), mentre nel caso in esame le doglianzeappaiono piuttosto rivolte a sollecitare un riesame del meritodella causa, inibito in questa sede.Come noto, giurisprudenza di legittimità uniforme afferma che– come ex multis Cass. n. 21672/2018 – «nel rigoroso rispettodelle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369,secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicareil "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testualeo extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e ilNumero registro generale 18965/2022"quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processualeN umero sezionale 2382/2026Numero di raccolta generale 21626/2026tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omessDoat a pubblicazione 24/06/2026esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico,rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazionedal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tuttele risultanze probatorie» e l'omesso esame di una tesi difensivanon è riconducibile al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., inquanto una memoria difensiva non costituisce "fatto" decisivoper il giudizio, rientrando in tale nozione gli elementi fattuali enon gli atti difensivi (Cass. n. 5795/2017, n. 22457/2017 exmultis).Di fatto, nella specie si censura l’omesso esame di una sentenzanon per invocare un precedente giudicato, si lamenta l’omessavalutazione della stessa quale documento e, quindi, la mancataconsiderazione di quanto nella stessa affermato e statuito: indefinitiva, l’omesso esame del documento si traducenell’omesso esame della tesi difensiva.Ciò che con il motivo la parte vorrebbe ottenere è la rilettura delmateriale istruttorio che la Corte ha vagliato e valutato, nelmomento in cui ha esaminato gli elementi a sua disposizione(verbale, dichiarazioni in sede ispettiva, denunce dei lavoratori,documentazione prodotta dalla cooperativa).3.2.

A ciò si correlano le censure del secondo motivo, chelamenta apoditticamente che le dichiarazioni rese in giudizio daitesti sarebbero ex se maggiormente affidabili di quelle che imedesimi hanno rilasciato in sede ispettiva.La Corte ha esposto le ragioni per cui ha ritenuto più attendibilile dichiarazioni rese nell’immediatezza del fatto rispetto a quelledivergenti rese in aula da due dei lavoratori interessati, che nonhanno fornito spiegazione alcuna di dette discrepanze.Numero registro generale 18965/2022Come ex multis, ancora di recente ricordato da Cass. nN. umero sezionale 2382/2026Numero di raccolta generale 21626/20265483/2026, «le critiche concernenti l’attendibilità dei testimonDait a pubblicazione 24/06/2026risultano inammissibili in quanto la valutazione è riservata algiudice del merito (per tutte v.

Cass. n. 16467/2017)».Anche questo secondo motivo tende inammissibilmente ad unnuovo apprezzamento delle risultanze di causa.Inoltre, non appaiono invocati a proposito gli artt. 115 e 116cod. proc. civ.Non è stata denunciata una violazione dell’art. 115 cod. proc.civ. nei termini rigorosi delineati dalla giurisprudenza di questaCorte, poichè il Collegio non ha attinto elementi di riscontro daprove non introdotte dalle parti e assunte d’ufficio al di fuori deicasi che il codice di rito contempla.Inoltre, la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ.

è configurabilesolo allorché il giudice apprezzi liberamente una prova legale,oppure si ritenga vincolato da una prova liberamenteapprezzabile (Cass. n. 27301/2024, SU n. 11892/2016),situazioni queste non sussistenti nel caso in esame.Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna alpagamento delle spese di legittimità secondo soccombenza,come liquidate in dispositivo.L’esito del giudizio impone di dare atto dei presuppostidell’obbligo di parte ricorrente di versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove sia dovuto (Cass.

S.U. n. 4315/2020).La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese dilegittimità, che liquida in € 3000,00 per compensi oltre speseprenotate a debito.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quNuamteeror r,e gistro generale 18965/2022Numero sezionale 2382/2026dà atto della sussistenza dei presupposti processualiN umpeeror di iral ccolta generale 21626/2026versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importDoat a pubblicazione 24/06/2026a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 maggio2026.La PresidenteLucia Esposito