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Ordinanza Interlocutoria — n. 21481/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal on lawyer's fees, remanding for notification under Art. 288 c.p.c. due to lapse of one year.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21481/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal regarding the correction of a material error in the allocation of litigation costs. The appellant argued for a specific procedure, but the court held that the general rule of Article 288, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure applies when no specific regulation exists. Consequently, the case was remanded for the notification of the correction request to the opposing party personally, as the one-year deadline had expired since the original decision's publication.

Regesto Legislator

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Art. 288, comma 3 c.p.c.; The correction of a material error in a court decision must be notified personally to the opposing party within one year of publication, and the office of the defender ceases upon the conclusion of the trial unless otherwise specified.

Parole chiave

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material error correction litigation costs allocation personal notification requirement one year deadline Code of Civil Procedure office of defender remand for notification accollo delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 288, comma 3 c.p.c.
391-bis c.p.c.;Ritenuto che:il disposto di cui all’art. 288, comma terzo, c.p.c.
art. 391-bis c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, 31/07/2025, n. 22023
Cass. Sez. U, 13/02/2023, n. 4353
ex Cass. Sez. U, 13/02/2023, n. 4353).
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Testo completo

784/2018 depositatail 06/02/2018 ed emessa nel giudizio iscritto al n. R.G. 29445/2016 tra:Cavallaro Anna Maria- ricorrente-controTerme di Acireale s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,-controricorrente-nonché controRegione Sicilia in persona del Presidente pro tempore,Azienda autonoma delle Terme di Acireale, in persona del legalerappresentante pro tempore-intimati-Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2026 dallaConsigliera Ileana Fedele.Rilevato che:a seguito di segnalazione di una delle parti interessate, con riferimento allasomma indicata in dispositivo per la liquidazione delle spese processuali e,Numero registro generale 4282/2026Numero sezionale 2818/2026Numero di raccolta generale 21481/2026Data pubblicazione 24/06/2026segnatamente, per il compenso riconosciuto in favore della partecontroricorrente, è stato aperto d’ufficio, con decreto del 12/02/2026, ilpresente procedimento a norma dell’art. 391-bis c.p.c.;Ritenuto che:il disposto di cui all’art. 288, comma terzo, c.p.c. - secondo cui il ricorso perla correzione dell’errore materiale proposto quando sia decorso un annodalla pubblicazione del provvedimento dev’essere notificato alla partepersonalmente - introduce un limite di portata generale alla perpetuatiodell’ufficio del difensore, trovando fondamento in una presunzione diavvenuta cessazione dell’incarico difensivo, collegata alla conclusione delgiudizio e all’esaurimento dei mezzi ordinari d’impugnazione, applicabileanche al procedimento di correzione dei provvedimenti della Corte dicassazione, in mancanza di una specifica disciplina (Cass.

Sez. 3,31/07/2025, n. 22023);la necessità della previa instaurazione del contraddittorio per l’interventoemendativo si pone anche nell’ipotesi in cui il procedimento abbia carattereofficioso (arg. ex Cass. Sez. U, 13/02/2023, n. 4353). P.Q.MRinvia la causa a nuovo ruolo per provvedere a cura della cancelleria allanotificazione ai sensi dell’art. 288, comma terzo, c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro il05/06/2026.La PresidenteIrene Tricomi