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Ordinanza — n. 21471/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows employee's claim for position allowance by rejecting the need for formal appointment proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21471/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's dismissal of an employee's claim for a position allowance, ruling that formal appointment documents are not required if the employee factually performs organizational duties. The court held that the lower court erred by demanding specific additional activity allegations contrary to collective agreement provisions defining organizational positions. Consequently, the case was remanded to the Court of Appeal of Turin for a new examination of the allowance claim.

Regesto Legislator

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Art. 76 c.c.n.l. di settore; Art. 83 c.c.n.l.: The court established that the fulfillment of organizational duties defined by collective agreements grants the corresponding allowance regardless of the formal validity of the appointment act.

Parole chiave

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position allowance organizational duties formal appointment collective agreement public employment remand for retrial indemnity recognition indennità di funzione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Con il secondo mezzo si torna a denunciare, sempre in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedell’art.
Art. 1362, 1363, 1365, 1366 c.c.
3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 1362 c.c., dell’art.
Art. 83 c.c.n.l. per il personale non dirigente dell'ENAC 1998/2001
Difetterebbe, peraltro, il provvedimento di formale attribuzionedell’incarico, presupposto per l’affidamento a “funzioni di elevataresponsabilità” necessariamente “connesse a specifici progetti ed obiettivi”,a norma dell’art. 83 del c.c.n.l.3.
Art. 7 c.c.n.i. 1998/2001
per il personale non dirigente dell’ENAC1998/2001, dell’art. 7 c.c.n.i. 1998/2001 e dell’art.
Art. 1 dell'accordo sindacale del 19 novembre 2003
3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 1362 c.c., dell’art.
Art. 2126, secondo comma, c.c.
art. 83 c.c
1362, 1363, 1365,1366 c.c., dell’art. 83 c.c.n.l.
art. 7 c.c
per il personale non dirigente dell’ENAC1998/2001, dell’art. 7 c.c.n.i.
art. 1362 c.c
3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 1362 c.c., dell’art.
art. 118 disp. att. c.p
22636, alle cui motivazioni si rinvia aisensi dell’art. 118 disp.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L, 04/06/2025, n. 14910
Cass. Sez. L, 10/03/2021, n. 6715
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Testo completo

e FRANCESCA COLOMBARONI-ricorrente-controENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE – ENAC, in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 159/2022 depositatail 26/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2026 dallaConsigliera Ileana Fedele.1. La Corte d’appello di Torino ha respinto l’impugnazione proposta daEugenio Valle, dipendente dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile-ENACcon inquadramento nella 1° qualifica professionale in qualità di ingegnereNumero registro generale 18886/2022Numero sezionale 2813/2026Numero di raccolta generale 21471/2026Data pubblicazione 24/06/2026elettronico sino al 1° luglio 2018 (epoca di collocamento in quiescenza), cosìconfermando – anche quanto alla regolazione delle spese processuali,oggetto di impugnazione incidentale - la decisione di primo grado che avevarespinto la domanda di riconoscimento dell’indennità di posizione previstadalla contrattazione collettiva.2.

Nei limiti di rilievo nella presente sede, la Corte territoriale haconvenuto con il convincimento espresso dal primo giudice circa la necessitàdi una specifica allegazione di attribuzione di funzioni o attività aggiuntiverispetto a quelle ordinariamente svolte, richieste, in particolare, dall’art. 76del c.c.n.l. di settore; in tal modo, i giudici d’appello hanno respinto anchela tesi, pure sostenuta dal dipendente, secondo cui le funzioni delineatenella tabella annessa all’accordo sindacale del 19 novembre 2003, cui lacontrattazione integrativa aveva demandato la definizione dei criteri perl’attribuzione della retribuzione di posizione, rappresenterebbero un sistemadi tipizzazione “aperta”, in base al quale sarebbe sufficiente rapportarel’attività svolta dalla figura di “Responsabile di attività di altaspecializzazione” per rientrare nel novero degli aventi diritto all’emolumentorivendicato.

Difetterebbe, peraltro, il provvedimento di formale attribuzionedell’incarico, presupposto per l’affidamento a “funzioni di elevataresponsabilità” necessariamente “connesse a specifici progetti ed obiettivi”,a norma dell’art. 83 del c.c.n.l.3. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione Eugenio Vallesulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, mentre l’Ente Nazionaleper l’Aviazione Civile-ENAC, pur ritualmente evocato in giudizio, non hasvolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1365,1366 c.c., dell’art. 83 c.c.n.l. per il personale non dirigente dell’ENAC1998/2001, dell’art. 7 c.c.n.i. 1998/2001 e dell’art. 1 dell’accordo sindacaleNumero registro generale 18886/2022Numero sezionale 2813/2026Numero di raccolta generale 21471/2026Data pubblicazione 24/06/2026del 19 novembre 2003, per avere la Corte d’appello, in relazione al primoprofilo, errato la sussunzione delle qualificazioni di cui alla normativa soprarichiamata nella fattispecie concreta e, in relazione al secondo profilo,limitato la figura del “Responsabile di attività ad alta specializzazione” aquella del Program Manager.2.

Con il secondo mezzo si torna a denunciare, sempre in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 1362 c.c., dell’art. 83 c.c.n.l. per il personale non dirigentedell’ENAC 1998/2001, dell’art. 7 c.c.n.i. 1998/2001 e dell’art. 1 dell’accordosindacale del 19 novembre 2003, per avere la Corte d’appello sostenutoche, per gli incarichi diversi dal Program Manager, è necessario ilconferimento formale del Direttore Generale, quale atto univocamentecaratterizzante la natura di attività fonte di retribuzione di posizione.3.

Con la terza critica la sentenza è impugnata, ex art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., per omesso esame di un fatto controverso e decisivoriguardante la non negazione da parte di ENAC del pagamento dellaretribuzione di posizione effettuato in favore di altri professionisti per4. La quarta censura prospetta, in base all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99, 112 e 115 c.p.c.e degli artt. 1218 e 2697 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che illavoratore avrebbe dovuto allegare le attribuzioni di funzioni o l’attivitàaggiuntiva rispetto a quella ordinariamente svolta ancorché ciò non siarichiesto dalla normativa di settore.5.

Infine, con il quinto motivo, proposto in subordine ancora in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è stata dedotta la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1365, 1366 c.c., dell’art. 83c.c.n.l. per il personale non dirigente dell’ENAC 1998/2001, dell’art. 7c.c.n.i. 1998/2001 e dell’art. 1 dell’accordo sindacale del 19 novembre2003, per non avere la Corte d’appello ricondotto le attività per cui è causaNumero registro generale 18886/2022Numero sezionale 2813/2026Numero di raccolta generale 21471/2026Data pubblicazione 24/06/2026quantomeno nella 1^ esemplificazione della terza colonna della tabella delpredetto accordo sindacale, senza nulla motivare in proposito.6.

Il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso, da esaminarecongiuntamente in ragione della convergenza delle censure, sono fondati,nei sensi di seguito illustrati, in conformità all’indirizzo assunto da questaCorte sulla medesima questione (fra altre, Cass. Sez. L, 07/12/2021, n.38892; Cass. Sez. L, 21/03/2022, n. 9166; Cass. Sez. L, 04/04/2023, n.9268; Cass. Sez. L, 09/08/2024, n. 22636, alle cui motivazioni si rinvia aisensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).In sintesi, nei citati precedenti è stato precisato il significato daincarichi di posizione organizzativa in questione devono essere conferiti “inaggiunta” rispetto alle mansioni proprie dell’area) nel senso che, attraversotali incarichi, si è venuta a concentrare nei destinatari quella specifica edelevata responsabilità propria della caratura quali-quantitativa dell’istituto.In sostanza, la posizione organizzativa si ritaglia sulle mansioni dipertinenza del dipendente, ma si caratterizza per il concentrarsi in capoall'incaricato, in funzione appunto organizzativa, di peculiari ed elevateresponsabilità e specializzazioni.L’esegesi viene, quindi, condotta sulla base del concatenarsi dell’art. 83del c.c.n.l., di individuazione in generale delle funzioni che potevano esserecorrelate a posizioni organizzative, con l’art. 7 del ccni di delega ad appositaCommissione Paritetica della definizione dei criteri di attribuzione dellacorrispondente retribuzione di posizione e, infine, con l’accordo sindacale,raggiunto presso la predetta Commissione e siglato il 19 novembre 2003,al quale è allegata la tabella esemplificativa di categorizzazione.

Talesistema contrattual-collettivo di ENAC vale a delineare integralmente leposizioni organizzative e giustifica, quindi, la conduzione del giudiziodei precedenti specifici di questa Corte.Numero registro generale 18886/2022Numero sezionale 2813/2026Numero di raccolta generale 21471/2026Data pubblicazione 24/06/20266.1. Ha, dunque, errato la Corte di merito nel postulare la necessità peril dipendente di allegare “attività aggiuntive” rispetto a quelle “ordinarie”,in quanto il riscontro va svolto verificando il conferimento o meno diincarichi aventi le caratteristiche della posizione organizzativa, qualidelineate nello specifico ordinamento lavoristico dell’ente di riferimento.6.2.

In tale quadro, da cui si evince come gli incarichi destinati allaqualificazione nei termini di posizioni organizzative siano già delineatiirrilevante l’accertamento in ordine alla regolarità formale di essi, atteso cheproprio per la predeterminazione collettiva delle posizioni organizzative,l’eventuale invalidità del loro conferimento non impedirebbe, ai sensidell’art. 2126, secondo comma, c.c., il riconoscimento delle corrispondentiretribuzioni oggetto di causa (sul punto, v. anche Cass. Sez. L, 04/06/2025,n. 14910, secondo cui, nel pubblico impiego privatizzato, il dipendenteassegnato di fatto a svolgere le mansioni proprie di una posizioneorganizzativa previamente istituita dall’ente, ha diritto a percepire l’interotrattamento economico corrispondente alle mansioni espletate anche incaso di mancanza o di illegittimità del provvedimento di formalederivanti dalle funzioni strategiche e di alta responsabilità che giustificanoil riconoscimento di un’indennità aggiuntiva).7.

L’accoglimento, nei termini anzidetti, del primo, secondo e quartomotivo, determina l’assorbimento della quinta censura, svolta in viasubordinata.8. È, invece, inammissibile il terzo motivo, nel quale si denuncia, ai sensidel n. 5 dell’art. 360 c.p.c., l’omesso esame della mancata contestazione,da parte dell’ENAC, del riconoscimento della retribuzione di posizione infavore di altri dipendenti svolgenti attività identiche a quelle resedall’odierno ricorrente.Numero registro generale 18886/2022Numero sezionale 2813/2026Numero di raccolta generale 21471/2026Data pubblicazione 24/06/2026In disparte ogni altro profilo di inammissibilità, risulta assorbente la nondecisività – per non dire irrilevanza – della dedotta circostanza, consideratoche, in ogni caso, nel lavoro pubblico contrattualizzato l’eventualericonoscimento ad altri dipendenti di un trattamento economico non dovutonon può far sorgere in capo ad altri dipendenti un diritto soggettivo almedesimo trattamento (fra molte, Cass.

Sez. L, 10/03/2021, n. 6715).9. La sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione ai motiviaccolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Torino, in diversacomposizione, per nuovo esame, secondo i principi esposti sub § 6. e ss.,oltre che per la regolazione delle spese processuali, anche del presentegiudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il primo, secondo e quarto motivo di ricorso, nei terminidi cui in motivazione, assorbito il quinto motivo e inammissibile il terzomotivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviala causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, cui demandadi provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro del05/06/2026.La PresidenteIrene Tricomi