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Ordinanza Interlocutoria — n. 21427/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to new role pending Supreme Court ruling on social security for court staff.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21427/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the case inadmissible for immediate decision and remanded it to a new procedural role. The appellant argued that the lower court incorrectly excluded the respondent's income from the activity of 'GOT' (judicial staff) from professional earnings, thereby denying social security obligations. The court noted that a previous appeal regarding the same issue was already under review by the Supreme Court's Plenary Section, necessitating a suspension of the current proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 380bis.1, comma 2 c.p.c.: When a prior appeal on identical legal issues is pending before the Supreme Court's Plenary Section, the current cassation appeal must be remanded to a new role pending the Plenary Section's ruling.

Parole chiave

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cassation remand Plenary Section identical legal issues procedural suspension social security obligations judicial staff income new role assignment

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 380bis.1, comma 2 c.p.c.
All’esito della camera di consiglio dell’11 giugno 2026, Dialt a pubblicazione 24/06/2026Collegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza n. 5798/2025
In via preliminare deve rilevarsi che questa Corte, conordinanza n. 5798/2025, ha rimesso gli atti alla PrimaPresidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delricorso proposto dalla CNPAF nei confronti dello stesso avvocatoGiuseppe Monaco avverso altra sentenza della Corte d’appellodi Bologna (n.

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Testo completo

ZIO DE STEFANO;- ricorrente -controMONACO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli avvocati2026 LUCIANO GIORGIO PETRONIO, MATTEO PETRONIO, MAURO2885 MAZZONI;- controricorrente –nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già EQUITALIACENTRO S.P.A.);- intimata -avverso la sentenza n. 904/2021 della CORTE D’APPELLO diBOLOGNA, depositata il 09/11/2021 R.G.N. 3/2020;Numero registro generale 10520/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 2885/2026Numero di raccolta generale 21427/202611/06/2026 dal Consigliere Dott.

LUCA ARIOLA. Data pubblicazione 24/06/20261. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bologna harespinto il gravame proposto dalla Cassa Nazionale diPrevidenza e Assistenza Forense (CNPAF) nei confrontidell’avvocato Giuseppe Monaco e di Equitalia Centro s.p.a.contro la sentenza del Tribunale di Parma che ha accoltol’opposizione avverso la cartella notificata all’agente dellariscossione, mediante la quale è stato intimato allo stessoMonaco il pagamento della somma di 10.602,96 euro a titolo dicontributi dovuti alla Cassa e relativi agli anni 2009, 2011, 2012e 2013.La pretesa della CNAPF si fonda sul fatto che negli anni inquestione l’avvocato Monaco aveva superato i limiti redditualistabiliti dal Comitato dei Delegati e, pertanto, si era procedutoalla sua iscrizione d’ufficio, con conseguente recupero deicontributi e delle relative sanzioni.L’opposizione proposta dal professionista si basa sul fatto che,dal mese di maggio del 2006, egli ha svolto ininterrottamenteed esclusivamente l’attività di GOT presso il Tribunale di Parmae la Sezione distaccata di Fidenza, sicché tutti i compensipercepiti nel periodo in questione sono da imputarsi in viaesclusiva all’attività resa in favore del Ministero della giustizia.2.

La Corte d’appello ha respinto la domanda proposta dallaCNAPF reputando i redditi derivanti dall’attività di GOT nonassimilabili ai redditi professionali, con conseguente esclusionedell’obbligo contributivo a favore della Cassa.3. Avverso detta pronuncia la Cassa Forense ha proposto ricorsoper cassazione, affidato ad un unico motivo. L’avvocato Monacoha resistito mediante controricorso. L’Agenzia delle Entrate- 2 -Riscossione è rimasta intimata. Parte ricorrente ha depoNsuimtaertoo re gistro generale 10520/2022Numero sezionale 2885/2026memoria.

Numero di raccolta generale 21427/20264. All’esito della camera di consiglio dell’11 giugno 2026, Dialt a pubblicazione 24/06/2026Collegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 50, lett. f), del d.P.R. n. 917 del 1986, incombinato disposto con l’art. 10 della l. n. 576 del 1980,nonché, in subordine, la violazione dell’art. 2, comma 26, dellal. n. 335 del 1995, per avere la Corte d’appello esclusol’esistenza dell’obbligo contributivo dell’avvocato Monaco senzaconsiderare che, in base all’art. 50 cit., i redditi dal medesimopercepiti per l’attività di GOT sono da considerarsi redditi dalavoro autonomo, con conseguente attrazione nella sferadell’attività professionale, e senza comunque rilevare che,esclusa la natura subordinata del lavoro prestato dai giudicionorari di qualunque tipo, opera la copertura previdenzialeprevista dall’art. 2, comma 26, cit., applicabile anche aicollaboratori coordinati e continuativi delle pubblicheamministrazioni.2.

In via preliminare deve rilevarsi che questa Corte, conordinanza n. 5798/2025, ha rimesso gli atti alla PrimaPresidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delricorso proposto dalla CNPAF nei confronti dello stesso avvocatoGiuseppe Monaco avverso altra sentenza della Corte d’appellodi Bologna (n. 1004/2018), peraltro citata nella sentenza inquesta sede impugnata, avente ad oggetto la medesima- 3 -Numero registro generale 10520/2022questione e relativa ad un periodo in parte diverso (anni 2007-Numero sezionale 2885/2026Numero di raccolta generale 21427/20262010).

Data pubblicazione 24/06/20263. Con nota del 22 maggio 2026 il difensore del ricorrente hachiesto la cancellazione della causa dal ruolo in attesa dellapronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte, rappresentandoche all’udienza pubblica del 16 dicembre 2025 era stato discussoil ricorso di cui all’ordinanza n. 5798/2025.4. In attesa della pubblicazione della pronuncia delle SezioniUnite, quindi, si rende necessario rinviare a nuovo ruolo latrattazione del ricorso in esame. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 giugno2026La PresidenteRossana Mancino- 4 -