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Decreto — n. 20918/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-filing within 40 days, judgment declared extinguished under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 20918/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal was declared extinguished because the appellant failed to request a ruling within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The respondent argued that the delay constituted a waiver of the right to appeal, while the appellant did not submit a timely objection. The court ruled that the procedural silence resulted in the automatic loss of the appeal and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings and the imposition of costs on the appellant.

Parole chiave

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cassation appeal extinction forty day period procedural waiver art 380-bis cpc litigation costs allocation anticipo delle spese condono delle spese procedurali spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

rfrancesco Ursini-ricorrente-controLettieri Bruno, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Casareale-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.447/2025 depositata il15/04/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 20248/2025Numero sezionale 801/2026Numero di raccolta generale 20918/2026Data pubblicazione 20/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro750,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore del difensore antistatario.Così deciso in Roma, il 19/06/2026Carla Ponterio