Italian Court corrects Supreme Court order to add lawyer fee deduction for pro bono counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request for material error correction to the Supreme Court's order rejecting a cassation appeal. The lower court had omitted the deduction of legal fees for the pro bono lawyers representing the appellant in the Supreme Court proceedings. The court ruled that this omission was a mere clerical oversight easily identifiable by comparing the operative part with the reasoning, thus ordering the insertion of the fee deduction clause.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287 cod. proc. civ.; Art. 378 cod. proc. civ.: The court may correct material errors where the discrepancy between the decision's text and its reasoning is obvious, and such errors do not affect the substantive outcome of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
E eSIMONA RINALDI GALLICANI;-ricorrente-controBEVINI GIOVANNI- controricorrente-per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 1229/2026 della CorteSuprema di Cassazione, pubblicata in data 20.01.2026 R.G.N. 13670/2021;Numero registro generale 4489/2026Numero sezionale 2656/2026Numero di raccolta generale 20901/2026Data pubblicazione 20/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.05.2026 dal Consiglieredott.ssa MARIA LAVINIA BUCONI.RILEVATO CHE1. il Tribunale di Modena, decidendo sulla controversia in tema di opposizionea decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale proposta dalla parteopponente Renato Minelli, e sulla reconventio reconventionis (relativa adasserita concorrenza sleale) proposta dall’agente Renato Minelli, ha confermatoil decreto opposto ed ha dichiarato inammissibile la reconventio reconventionis,con conseguente diritto alle ulteriori differenze provvigionali, all’indennitàsostitutiva del preavviso e a quella ex art. 1751 cod. civ. nelle cifre quantificatedal CTU;2.la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma di tale sentenza, harigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo e la declaratoria di inammissibilitàdell’eccezione di compensazione e della domanda riconvenzionale proposta daRenato Minelli ed in parziale riforma della sentenza appellata ha dichiaratoinammissibile la reconventio reconventionis proposta dall’opposto GiovanniBevini, con cui il medesimo aveva chiesto l’accertamento della giusta causa delrecesso prestato ed il conseguente diritto alle ulteriori differenze provvigionali,all’indennità sostitutiva del preavviso e a quella ex art. 1751 cod. civ.3. l’ordinanza di questa Corte n. 1229/2026, oggetto dell’istanza dicorrezione di errore materiale, ha rigettato il ricorso per cassazione proposto daGiovanni Bevini avverso la sentenza di appello;4. i difensori di Renato Minelli hanno proposto ricorso per la correzione dierrore materiale della suddetta ordinanza, deducendo che questa Corte avevaomesso di disporre la distrazione delle spese in loro favore.CONSIDERATO CHE1.la richiesta è fondata, risultando dalla memoria depositata in data7.11.2025 l’istanza di distrazione in favore degli Avvocati Simona RinaldiGallicani e Valeria De Biase, che si erano dichiarate antistatarie;Numero registro generale 4489/2026Numero sezionale 2656/2026Numero di raccolta generale 20901/2026Data pubblicazione 20/06/20262. il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287cod. proc. civ.
è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fral’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramenterilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto dellaparte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nellamotivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanzialedella decisione (Cass. n. 16877/2020);3. è dunque evidente che è frutto di una mera svista l’omissione, contenutanella parte dispositiva, della distrazione delle spese in favore degli AvvocatiSimona Rinaldi Gallicani e Valeria De Biase;quanto poi alla eccezione formulata da controparte, circa la richiesta didistrazione delle spese non nel controricorso, ma soltanto nella successivamemoria illustrativa, si richiama quanto già statuito da questa Corte, secondocui L'istanza volta ad ottenere la distrazione delle spese del giudizio dicassazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, può essere formulataanche in sede di memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. civ. ( Cass.n.12111/2014;
Cass.n. 14098/2020); ogni diverso rilievo formulato è estraneo aquesta sede processuale e deve essere disatteso;4. va pertanto disposta la correzione dell’errore materiale contenuto neldispositivo dell’ordinanza n. 1229/2026, nel senso che segue: dopo la locuzione“oltre accessori dovuti per legge” vanno aggiunte le parole: “da distrarre infavore degli Avvocati Simona Rinaldi Gallicani e Valeria De Biase”;5. non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass.S.U. n. 29432/2024; Cass. S.U. n. 9438/2002; Cass. n. 10203/2009 e Cass. n.21213/2013).
P.Q.MLa Corte dispone la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 1229/2026,nel senso che segue: dopo la locuzione “oltre accessori dovuti per legge” vannoaggiunte le parole: “da distrarre in favore degli Avvocati Simona Rinaldi Gallicanie Valeria De Biase”.Manda alla cancelleria per le annotazioni.Numero registro generale 4489/2026Numero sezionale 2656/2026Numero di raccolta generale 20901/2026Data pubblicazione 20/06/2026Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 27 maggio 2026.Il PresidenteMargherita Maria Leone