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Decreto — n. 20793/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 20793/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, represented by Francesco Cellammare, did not act to preserve the right to a ruling on the merits against INPS. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the appeal as withdrawn and extinguished the proceedings. No further judgment on the substantive dispute was rendered.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within forty days of the proposal of settlement constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal withdrawal statutory time limit proposed settlement extinction of proceedings Code of Civil Procedure

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 152 disp. att. c.p
civ.;Numero registro generale 22464/2023Numero sezionale 794/2026Numero di raccolta generale 20793/2026Data pubblicazione 19/06/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese avendo la parte ricorrentedepositato dichiarazione ex art. 152 disp.

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Testo completo

ll'avvocato FrancescoCellammare-ricorrente-controInps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Clementina Pulli unitamente agli avvocati PatriziaCiacci, Manuela Massa-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.3277/2023 depositata il17/05/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 22464/2023Numero sezionale 794/2026Numero di raccolta generale 20793/2026Data pubblicazione 19/06/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese avendo la parte ricorrentedepositato dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 18/06/2026