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Decreto — n. 20779/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 20779/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal for case termination. The appellant, representing the Croce Rossa Italiana, did not act to preserve the right to a ruling, while the opposing party made no further submissions. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a renunciation of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for termination within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal statutory time limit procedural extinction Code of Civil Procedure failure to act spese di esecuzione spese susseguenti spese giustificate dall'uso commerciale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 391 c.p
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Testo completo

Achille Rainoneunitamente e disgiuntamente all’avvocato Gabriele Forcella-ricorrente-controEnte Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coattaamministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore,-intimato-avverso il decreto n. 2307/2025 emesso dal Tribunale di Roma il18/11/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.,il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, il 17/06/2026Il Consigliere DelegatoIleana Fedele