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Decreto — n. 20682/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20682/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20682/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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li S.r.l. in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatoVetullio Mussolini-ricorrente-controIstituto Nazionale Assicurazione Infortuni Sul Lavoro in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato MichelePontone unitamente all’avvocato Lorella Frascona'-controricorrente-controIspettorato Nazionale Del Lavoro in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale DelloStato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.941/2025 depositatail 30/12/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 5116/2026Numero sezionale 789/2026Numero di raccolta generale 20682/2026Data pubblicazione 18/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 20682/2026 — snciv · Corte di Cassazione: li S.r.l. in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatoVetullio Mussolini-ricorrente-controIstituto Nazionale Assicurazione Infortuni Sul Lavoro in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato MichelePontone unitamente all’avvocato Lorella Frascona'-controricorrente-controIspettorato Nazionale Del Lavoro in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale DelloStato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.941/2025 depositatail 30/12/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 5116/2026Numero sezionale 789/2026Numero di raccolta generale 20682/2026Data pubblicazione 18/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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compensazione nel fallimento principio della copertura dei costi calcolo e tasso di rimborso spese di esecuzione obbligo di anticipare spese dazione in pagamento

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

li S.r.l. in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatoVetullio Mussolini-ricorrente-controIstituto Nazionale Assicurazione Infortuni Sul Lavoro in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato MichelePontone unitamente all’avvocato Lorella Frascona'-controricorrente-controIspettorato Nazionale Del Lavoro in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale DelloStato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.941/2025 depositatail 30/12/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 5116/2026Numero sezionale 789/2026Numero di raccolta generale 20682/2026Data pubblicazione 18/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1250,00 per compensi, oltre, in favore dell’INAIL, alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge e, in favore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, allespese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 18/06/2026Gabriella Marchese