Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 20669/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 20669/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of case closure. The appellant, represented by Paolo Tosi, challenged a Milan Court of Appeal judgment against multiple defendants but did not act within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the main appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of case closure within 40 days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
deemed withdrawal of appeal 40-day time limit extinction of cassation proceedings procedural default litigation costs allocation correzione di errore materiale condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso principale deve intendersi rinunciatoe che deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensidell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso principale deve intendersi rinunciatoe che deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensidell’art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

resentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Tosi-ricorrente-controAnello Pasquale, Germinario Angelo Giorgio, Lucchesini Marco, MarianiMatteo Opinato Luciano, Pisconti Alfredo, Rivilli Danilo Enea, ScarpettaCosimo e Taibi Francesco rappresentati e difesi dall'avvocato ElisaBonciani- controricorrenti ricorrenti incidentali -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.946/2024 depositatail 28/01/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso principale deve intendersi rinunciatoe che deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensidell’art. 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 16408/2025Numero sezionale 786/2026Numero di raccolta generale 20669/2026Data pubblicazione 18/06/2026Ritenuto che la originaria inammissibilità del ricorso principale determinala inefficacia del ricorso incidentale tardivo;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente- ricorrente incidentale, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 edagli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 18/06/2026Antonella Pagetta