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Ordinanza — n. 20668/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a lower ruling's error regarding which party pays litigation costs and the applicable percentage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20668/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court accepted a request to correct a material error in a previous order regarding litigation costs. The original ruling incorrectly ordered the appellant to pay expenses, whereas the correct decision should have ordered the Inps to pay. The court determined the error stemmed from a clerical mistake and granted the correction to fix the allocation of costs and the specific percentage owed to the lawyer.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A material error in the operative part of a judgment, such as misidentifying the party liable for costs or the correct percentage, is remediable through a correction procedure, resulting in the amendment of the text to reflect the intended legal outcome.

Parole chiave

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material error correction litigation costs allocation clerical mistake remedy Supreme Court order party liability reversal

Disposizioni normative citate

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Art. 391 bis c.p.c.
LUCA SOLAINI.Rilevato cheNumero registro generale 4474/2026Antonio Furno Palumbo ha proposto ricorso per la correzione dNi umero sezionale 2595/2026Numero di raccolta generale 20668/2026errore materiale ex art. 391 bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
LUCA SOLAINI.Rilevato cheNumero registro generale 4474/2026Antonio Furno Palumbo ha proposto ricorso per la correzione dNi umero sezionale 2595/2026Numero di raccolta generale 20668/2026errore materiale ex art. 391 bis c.p.c.
art. 391 bis c.p
LUCA SOLAINI.Rilevato cheNumero registro generale 4474/2026Antonio Furno Palumbo ha proposto ricorso per la correzione dNi umero sezionale 2595/2026Numero di raccolta generale 20668/2026errore materiale ex art. 391 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. un. 9438 del 2002
Cass. n. 10203 del 2009
Cass. n. 21213 del 2013
10203del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).

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Testo completo

ALE,in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI,2595 LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN;- controricorrente per correzione -per la correzione della ordinanza n. 11209/2025 della CORTESUPREMA DI CASSAZIONE di Roma, depositata il 28/04/2025R.G.N. 12673/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/05/2026 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.Rilevato cheNumero registro generale 4474/2026Antonio Furno Palumbo ha proposto ricorso per la correzione dNi umero sezionale 2595/2026Numero di raccolta generale 20668/2026errore materiale ex art. 391 bis c.p.c. contro l’ordinanza n.Data pubblicazione 18/06/202611209/2025 emessa l’ 8.4.2025 e pubblicata il 28.4.2025, concui questa Corte, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Inps,ma ha condannato il ricorrente (invece che l’Inps soccombente)a pagare le spese di lite quantificate in € 5.000,00, oltre €200,00 per esborsi, oltre l’1% per spese generali (invece che il15%), oltre accessori di legge, senza disporre la distrazione infavore del procuratore dichiaratosi antistatario (p. 4 dellasentenza corrigenda, rigo 19 e rigo 21).Rileva il Collegio che gli errori indicati costituiscono frutto dimera disattenzione, emendabile attraverso il ricorso al rimediodella correzione dell'errore materiale; pertanto, il ricorso vaaccolto nei termini che seguono, come riportati in dispositivo.Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presenteprocedimento (Cass.

Sez. un. 9438 del 2002; Cass. n. 10203del 2009; Cass. n. 21213 del 2013). P.Q.MDispone che nella ordinanza di questa Corte di cassazione n.11209/2025 nella parte dispositiva e, precisamente, al rigo 19,in luogo di “condanna il ricorrente a pagare all’Inps le spese dilite” deve leggersi ed intendere “condanna l’Inps a pagare ail 1% per spese generali, oltre accessori di legge” deve leggersie intendere “oltre il 15% per spese generali, oltre accessori dilegge, da distrarsi in favore dell’avvocato Benedetto Guglielmo”.Dispone che la cancelleria provveda alle conseguentiannotazioni.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.5.2026.Il PresidenteNumero registro generale 4474/2026Numero sezionale 2595/2026Numero di raccolta generale 20668/2026Data pubblicazione 18/06/2026