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Decreto — n. 20665/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 20665/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision on the proposed settlement within the statutory 40-day period. The appellant argued for the review of the lower court's judgment against INPS and several individuals, while the opposing party contended the delay rendered the appeal ineffective. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the right to proceed, resulting in the dismissal of the incident appeal and the award of costs to the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, rendering the incident appeal inadmissible and extinguishing the proceedings.

Parole chiave

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procedural renunciation proposed settlement statutory time limit extinction of proceedings costs allocation Cassation appeal inadmissibility ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
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Testo completo

tante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Cosentino-ricorrente-controIstituto Nazionale Della Previdenza Sociale (inps) in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati EsterAda Sciplino, Antonino Sgroi, Carla d'Aloisio, Emanuele De Rose-controricorrente-nonché controCandelaresi Flavio, Castronovo Vincenzo, Montenovo Massimo, GiacconiSimone, Domesi Francesco, Santilli Marco, Marconi Manilo, PergoliniAndrea rappresentati e difesi dall'avvocato Elisa Bonciani-controricorrenti ricorrenti incidentali-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.220/2025depositata il 19/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 24284/2025Numero sezionale 785/2026Numero di raccolta generale 20665/2026Data pubblicazione 18/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato;Ritenuto che la originaria inammissibilità del ricorso principale determinala inefficacia del ricorso incidentale tardivoRitenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 18/06/2026Antonella Pagetta