Cassation appeal dismissed for non-compliance with 40-day filing deadline under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct due to the expiration of the 40-day deadline for filing. The appellant failed to request a decision on the proposed settlement within the statutory period, while the respondent argued the delay rendered the incident appeal inadmissible. Consequently, the court ruled that the main appeal was deemed withdrawn and the incidental appeal ineffective, ordering the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the main appeal and the inadmissibility of any subsequent incidental appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
tante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Cosentino-ricorrente-controIstituto Nazionale Della Previdenza Sociale (inps) in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlad'Aloisio unitamente agli avvocati Antonino Sgroi, Emanuele De Rose,Ester Ada Sciplino-controricorrente-nonché controBraico Marco, Pergolini Maurizio, Paladini Daniele, Gatti Emanuele, PaglioniPaolo, Rossi Marinella, Pieralisi Nicoletta, Petrini Sara, Salini Marco,Silvestrini Augusto rappresentati e difesi dall'avvocato Elisa Bonciani- controricorrenti ricorrenti incidentali -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.227/2025depositata il 26/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 25962/2025Numero sezionale 784/2026Numero di raccolta generale 20662/2026Data pubblicazione 18/06/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso principale deve intendersi rinunciato;Ritenuto che la originaria inammissibilità del ricorso principale determinala inefficacia del ricorso incidentale tardivo;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 18/06/2026Antonella Pagetta