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Decreto — n. 20640/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-compliance with 40-day deadline; incidental appeal deemed ineffective under Art. 334 c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 20640/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished due to the lapse of the 40-day deadline for requesting a decision on the proposed settlement. The appellant failed to act within the statutory period, while the incidental appeal was ruled ineffective as it was filed late following the dismissal of the main appeal. Consequently, the main appellant was condemned to pay the litigation costs borne by the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 334, secondo comma, c.p.c.: A cassation appeal is deemed withdrawn if the 40-day period expires without a request for a decision on the proposed settlement, and a late incidental appeal is ineffective when the main appeal is inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal proposed settlement statutory deadline incidental appeal extinction of proceedings litigation costs non-compliance prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
391c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo.
Art. 334, secondo comma, c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4074/2014
Quanto al ricorso incidentale, si evidenza che questaCorte ha precisato (Cass. n. 4074/2014, Cass.
Cass. n. 7553/2025
4074/2014, Cass. n. 7553/2025) che,in caso di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentaletardivo è inefficace ai sensi dell’art.
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Testo completo

dagli avvocati Giacinto Siro Favalli e PaoloZucchinali, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;-controricorrente--ricorrente incidentale-avverso la sentenza n. 884/2025 emessa dalla CORTE D'APPELLO diPALERMOVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Numero registro generale 1121/2026Numero sezionale 780/2026Numero di raccolta generale 20640/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,Data pubblicazione 18/06/2026c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo. Quanto al ricorso incidentale, si evidenza che questaCorte ha precisato (Cass. n. 4074/2014, Cass. n. 7553/2025) che,in caso di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentaletardivo è inefficace ai sensi dell’art. 334, secondo comma, c.p.c., conla conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola partericorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorsoincidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente,all’esame dell’impugnazione incidentale e dunque l’applicazione delprincipio di causalità con riferimento al “decisum” evidenzia chel’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla partericorrente principale.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente principale al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 17 giugno 2026dott.ssa Elena Boghetich