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Decreto — n. 20625/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 20625/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation judgment was declared extinguished because the appellant failed to request a decision on the proposed settlement within the statutory 40-day period. The court found that this inaction constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the proceedings were terminated, and the appellant was ordered to pay the legal costs of the dismissed appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal proposed settlement statutory period extinction of proceedings legal costs renunciation of appeal Code of Civil Procedure accollo delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 3171/2026Numero sezionale 778/2026Numero di raccolta generale 20625/2026Data pubblicazione 18/06/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 3171/2026Numero sezionale 778/2026Numero di raccolta generale 20625/2026Data pubblicazione 18/06/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Stefano Bellomo-ricorrente-controPinto Domenico, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Russo-controricorrente-controInps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Emanuele De Rose unitamente agli avvocati AntoninoSgroi, Carla d'Aloisio, Ester Ada Sciplino-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Civitavecchia n.159/2026 depositato il10/02/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 3171/2026Numero sezionale 778/2026Numero di raccolta generale 20625/2026Data pubblicazione 18/06/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Condistrazione in favore del difensore antistatario di Domenico Pinto.Così deciso in Roma, il 17/06/2026Antonella Pagetta