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Decreto — n. 20591/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20591/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20591/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ppresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Marco BertazzoliGrabinski Broglio-ricorrente-controPizzarelli Rocco, Di Grazia Domenico, Loi Andrea, Borbone Filippo,rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Scisca-controricorrenti-nonché contro-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.1031/2025depositata il 09/12/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 20591/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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compensazione nel fallimento diritto al risarcimento danni condanna al pagamento pecuniario prestazioni compensative importi compensativi monetari controprestazione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 3605/2026Numero sezionale 773/2026Numero di raccolta generale 20591/2026Data pubblicazione 18/06/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

ppresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Marco BertazzoliGrabinski Broglio-ricorrente-controPizzarelli Rocco, Di Grazia Domenico, Loi Andrea, Borbone Filippo,rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Scisca-controricorrenti-nonché contro-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.1031/2025depositata il 09/12/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 3605/2026Numero sezionale 773/2026Numero di raccolta generale 20591/2026Data pubblicazione 18/06/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore del difensore antistatario.Così deciso in Roma, il 17/06/2026Antonella Pagetta