Italian Supreme Court allows correction of a judgment omitting attorney fee deduction order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court granted a request to correct a prior judgment that failed to order the deduction of attorney fees for the opposing party. The appellant argued that the lower court's decision on costs omitted the mandatory provision for fee deduction, while the respondent did not appear. The court ruled that in the absence of specific legislative guidance, the procedural remedy for such omissions is the correction of material errors under the Code of Civil Procedure, rather than an ordinary appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288 c.p.c.; In the absence of explicit legislative provision, the remedy for omitting an order on attorney fee deduction is the correction of material errors, not ordinary appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ELLO PIETRO, ROVIELLO GIOVANNA nella qualità dieredi di PACIELLO ALBA;- intimati in correzione -per la correzione della sentenza n. 31427/2025 della CORTESUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 02/12/2025R.G.N. 21535/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20/05/2026 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.RILEVATO CHE Numero registro generale 3420/2026Numero sezionale 2524/2026L'avv. Elia Alaia ha chiesto la correzione dell'errore materialeNumero di raccolta generale 20553/2026contenuto nella sentenza n. 31427/2025 (numero sezDioatna paulbebl icazione 18/06/20264733/2025) di questa Corte, pubblicata in data 2/12/2025,nell'ambito del giudizio al RG n. 21535/2021 tra Formato Domenicoe MULTY SERVICES SOC.
COOP. A R.L., difesa dall'avv. Elia Alaia,laddove in dispositivo è stato condannato il ricorrente FormatoDomenico (parte soccombente) al pagamento delle spese, ma non èstata disposta la distrazione a favore del difensore della societàcontroricorrente, come richiesto nella memoria tempestivamentedepositata.Il ricorso per correzione di errore materiale è stato notificato alricorrente che non si è costituito.CONSIDERATO CHEL'istanza è fondata.Va premesso che in caso di omessa pronuncia sull'istanza didistrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile,in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dalprocedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287e 288 c.p.c. (in tal senso Cass. n. 12437 del 2017: "In caso diomessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta daldifensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazionelegislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errorimateriali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzidi impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsicome domanda autonoma.
La procedura di correzione, oltre adessere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. - che adessa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aversoddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -, consente ilmigliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole duratadel processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensoredistrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è unN umreimro reegdisitroo generale 3420/2026Numero sezionale 2524/2026applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delleNumero di raccolta generale 20553/2026pronunce della Corte di cassazione"; v. anche Cass., n. 508Da2ta pduebbll icazione 18/06/20262024;
Cass., sez. un., n. 4353 del 2023).Questa Corte ritiene, inoltre, di dover dare continuità all'indirizzosecondo cui il ricorso per correzione di errore materiale di unasentenza della Suprema Corte per omessa pronuncia sulladistrazione delle spese non deve essere notificato anche alla partedifesa dall'avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, exart. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizioconcluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguereuna proposizione "in proprio" dell'istanza di distrazione avanzata daldifensore (tale da imporre la notificazione della richiestadi correzione anche alla parte rappresentata) da una proposizionedella domanda in rappresentanza di parte e in base all'originariaprocura (Cass., n. 15302 del 2023; contra Cass., n. 36579 del2022).In questo caso, dalla lettura del controricorso depositato dallasocietà risulta che venne chiesta la distrazione delle spese a favoredel difensore; con la sentenza n. 31427/2025 questa Corte hadisposto sulle spese omettendo, però, di provvedere alla distrazionea favore del difensore della parte vittoriosa.Sussistono, quindi, i presupposti per la correzione del dispositivodella sentenza n. 31427/2025 come richiesto.Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento(Cass., sez. un., n. 9438 del 2022).
P.Q.Maccoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone che il dispositivo dellasentenza n. 31427/2025 di questa Corte, pubblicata il 2/12/2025,nell'ambito del giudizio al RG n. 21535/2021, sia integrato comesegue:Numero registro generale 3420/2026Numero sezionale 2524/2026dopo le parole "oltre spese generali al 15% ed accessoriN dumi elreo dgi graecc"o ltas ig enerale 20553/2026Data pubblicazione 18/06/2026aggiunga "con distrazione a favore del difensore antistatario dellaparte controricorrente che ne ha fatto richiesta";manda alla cancelleria per la prescritta annotazione sull'originale delprovvedimento.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 maggio 2026.Il Presidentedott.ssa Margherita Maria Leone