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Ordinanza — n. 20549/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against administrative fine due to death of obligor extinguishing debt per Art. 7 Law 689/1981.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20549/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the subject matter of the dispute ceased following the death of the primary obligor, Antonio Marinelli. The appellants, including the solidary obligor bank, sought cassation against a lower court ruling that rejected their opposition to an administrative fine for irregular overtime registration. The court held that under Article 7 of Law No. 689 of 1981, administrative fines do not pass to heirs, thereby extinguishing the debt and rendering the appeal inadmissible due to lack of standing.

Regesto Legislator

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Art. 7 della l. n. 689 del 1981; Art. 6 comma 5 della l. n. 689 del 1981: The death of the author of an administrative violation extinguishes the obligation to pay the fine, preventing transmission to heirs and rendering subsequent appeals inadmissible due to lack of interest.

Parole chiave

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administrative fine death of obligor non-transmissibility lack of interest inadmissible appeal solidary obligor extinguishment of debt vigilanza sulle banche

Disposizioni normative citate

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Art. 7 della l. n. 689 del 1981
13113, in un caso nel quale, appunto, essendointervenuta la morte del soggetto a cui era stata irrogata la sanzionepecuniaria amministrativa – fatto sopravvenuto da cui discendeva, ex art. 7della I.
Art. 6 comma 5 della l. n. 689 del 1981
Art. 380 bis. 1 c.p.c.
Il Collegio ha riservato il deposito della motivazione nei termini di cuiall’art. 380 bis. 1 c.p.c.Ragioni della decisione1.
art. 372 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22199 del 2010
Cass. n. 6737 del 2016
Cass. n. 6737 del 2016; Cass.
Cass. n. 27650 del 2018
6737 del 2016; Cass. n. 27650 del 2018; Cass.
Cass. n. 28577 del 2021
Cass. n. 21265 del 2020
Cass., Sez. Un., 22 settembre 2017, n. 22082
Cass. 8 settembre 2003, n. 13113
Cass. n. 29577 del 2021
Cass. n. 16747 del 2022
Cass. n. 16747 del 2022 e Cass.
Cass. n. 34833 del 2022
Cass. n. 3542 del 2017
228 del 2012 (Cass. n. 3542 del 2017; Cass.
Cass. n. 20697 del 2021
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Testo completo

rporazione di BANCA CRAS CREDITO COOPERATIVOTOSCANO SIENA in BCC UMBRIA CREDITO COOPERATIVOSOCIETA' COOPERATIVA, in persona del legale rappresentantepro tempore, MARINELLI MARIANNA, FABBRI ANTONELLA inqualità di procuratrici di MARINELLI ANTONIO, rappresentati e2026difesi dall'avvocato LANFRANCO BRICCA;2685- ricorrente -controISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI PERUGIA, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 641/2023 della CORTE D'APPELNLuOme rod rie gistro generale 24799/2023Numero sezionale 2685/2026PERUGIA, depositata il 02/10/2023 R.G.N. 498/2021;

Numero di raccolta generale 20549/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 18/06/202628/05/2026 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Perugiaconfermava la decisione del Tribunale della stessa sede del 12 marzo 2021che aveva rigettato l’opposizione avverso l’ ordinanza ingiunzione, emessadall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia, n. 17/2019 nei confronti diMarinelli Antonio, quale trasgressore, e nei confronti della Banca CentroCredito Cooperativo Toscana Umbria Società Cooperativa, aventi ad oggettoil pagamento della somma complessiva di euro 16.643,23 per la irregolaree omissiva registrazione del lavoro straordinario svolto dai dipendenti.2.

Avverso tale sentenza, Antonio Marinelli e Banca Centro CreditoCooperativo Toscana Umbria Società Cooperativa hanno proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi.3. Ha resistito con controricorso l’Ispettorato territoriale del lavoro diPerugia (da ora ITL) che ha chiesto il rigetto del ricorso.4. Parte ricorrente ha depositato memoria chiedendo dichiararsicessata la materia del contendere per sopravvenuto decesso di AntonioMarinelli, obbligato principale.5. Il Collegio ha riservato il deposito della motivazione nei termini di cuiall’art. 380 bis. 1 c.p.c.Ragioni della decisione1.

Deve darsi atto, in via preliminare, che risulta documentato ildecesso, in data 22 febbraio 2024, di Antonio Martinelli, individuatonell'ordinanza ingiunzione opposta come obbligato principale, in quantotrasgressore, a differenza della società, qualificata come obbligata solidale.Come più volte chiarito da questa Corte, la morte dell'autore della violazioneamministrativa comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzionepecuniaria irrogata dall'Amministrazione, la quale, ai sensi dell'art. 7 della l.n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi, con conseguente cessNauzmieorno ere gistro generale 24799/2023Numero sezionale 2685/2026della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'ordinanzaNumero di raccolta generale 20549/2026ingiunzione, la cui declaratoria può essere effettuata, anche in sede diData pubblicazione 18/06/2026legittimità, ove il decesso sia documentato ex art. 372 c.p.c. (Cass. n. 22199del 2010;

Cass. n. 6737 del 2016; Cass. n. 27650 del 2018; Cass. n. 28577del 2021).La cessazione della materia del contendere, come ribadito da questaCorte (Cass. n. 21265 del 2020), dà luogo alla inammissibilità del ricorso persopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'interesse ad agire, e quindianche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cuiè proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche nel momento delladecisione, poiché è in relazione a tale decisione - ed in considerazione delladomanda originariamente formulata - che va valutato tale interesse (Cass.8 settembre 2003, n. 13113, in un caso nel quale, appunto, essendointervenuta la morte del soggetto a cui era stata irrogata la sanzionepecuniaria amministrativa – fatto sopravvenuto da cui discendeva, ex art. 7della I. n. 689 del 1981, l'estinzione dell'obbligazione gravante sull'autoredel fatto, in quanto intrasmissibile agli eredi, ed anche di quella gravantesull'obbligato solidale -, questa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsiproposti nei confronti di entrambi).2.Del resto è consolidato l’orientamento di questa Corte, a mente delquale, in tema di sanzioni amministrative, il disposto dell'art. 7 della l. n. 689del 1981 (per il quale “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per laviolazione non si trasmette agli eredi”) e quello dell'ultimo comma dell'art. 6della stessa legge (secondo cui l'obbligato solidale che ha pagato “ha dirittodi regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione”) in quantoespressione del principio della personalità della sanzione amministrativa, peril quale la morte dell'autore della violazione determina non solol'intrasmissibilità ai suoi eredi dell'obbligo di pagare la somma dovuta per lasanzione, ma anche l'estinzione dell'obbligazione a carico dell’obbligatosolidale per la sanzione amministrativa (Cass., Sez.

Un., 22 settembre 2017,n. 22082). Ne consegue, quindi, che, anche con riferimento alla posizione diBanca Centro Credito Cooperativo Toscana Umbria Società Cooperativa, inquanto obbligato solidale, opera l’estinzione dell’obbligazione.3.Dalla declaratoria di cessazione della materia del contendere discendel’assenza di regolazione delle spese, non trovando applicazione il principio disoccombenza virtuale, per effetto del mancato vaglio dei motivi di doNgulimaenroz are gistro generale 24799/2023Numero sezionale 2685/2026(Cass. n. 29577 del 2021;

Cass. n. 16747 del 2022 e Cass. n. 34833 delNumero di raccolta generale 20549/20262022), con esenzione dal raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13,Data pubblicazione 18/06/2026comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1,comma 17, della l. n. 228 del 2012 (Cass. n. 3542 del 2017; Cass. n. 20697del 2021). P.Q.MLa Corte dichiara cessata la materia del contendere.Così deciso nell’adunanza camerale del 28 maggio 2026.La PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 24799/2023Numero sezionale 2685/2026Numero di raccolta generale 20549/2026Data pubblicazione 18/06/2026