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Ordinanza — n. 20542/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses INPS appeal as it lacks interest regarding prescription and sanctions not contested.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20542/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the INPS's cassation appeal inadmissible due to a lack of legal interest and irrelevance to the contested judgment. The INPS argued that the appellate court erred by ruling the claim prescribed without considering a statutory deferral, yet the lower court had already accepted the INPS's first-instance request solely regarding the illegality of sanctions. The Court rejected this because the prescription issue was not part of the actual subject matter of the contested decision, which only addressed the specific sanctions for omission.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 13 DPR 115/2002: An appeal is inadmissible if the contested judgment does not concern the legal interest asserted by the appellant or if the appellant's complaint does not relate to the actual ratio decidendi of the lower court's decision.

Parole chiave

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lack of legal interest inadmissible appeal prescription period sanctions illegality ratio decidendi INPS contribution cassation procedure evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 2935 c.c.
Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservatoil deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso, l’Istituto lamenta la violazione efalsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e dell’art.
Art. 421 c.p.c.
e dell’art. 421 c.p.c., inrelazione all’art.
Art. 1 D.P.C.M. del 12 maggio 2011
421 c.p.c., inrelazione all’art. 1 D.P.C.M. del 12 maggio 2011, con riferimentoall’art.
Art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
del 12 maggio 2011, con riferimentoall’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c..2.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 2935 c.c
Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservatoil deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso, l’Istituto lamenta la violazione efalsa applicazione dell’art. 2935 c.c.
art. 421 c.p
e dell’art. 421 c.p.c., inrelazione all’art.
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Testo completo

, rappresentatoe difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE,CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO;- ricorrente -contro2026 PASCOTTO ALESSANDRA;2575 - intimata –avverso la sentenza n. 5169/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 09/12/2021 R.G.N. 2042/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/05/2026 dal Consigliere Dott. MARIA CASOLA.1.Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Napoli harigettato l’appello proposto dall’I.N.P.S., avverso la sentenza delNumero registro generale 15220/2022Tribunale di S. Maria C.V., che aveva in parte accolto il ricorsoN umero sezionale 2575/2026Numero di raccolta generale 20542/2026proposto da Alessandra Pascotto, avverso l’avviso di addebitDoat a pubblicazione 18/06/2026del 9.12.2017, contenente la richiesta di pagamento di sommea titolo di contributi relativi alla gestione separata, ex art. 2legge n. 335/1995, dichiarando l’illegittimità delle sanzioniirrogate per le omissioni relative all’anno 2010.2.

In particolare, il giudice d’appello, ritenuta la carenzad’interesse dell’appellante ad impugnare la decorrenza deltermine prescrizione, essendo stato ritenuto interrottocomunque il termine, ha rilevato che nulla era stato chiarito nelgravame in ordine all’illegittimità delle sanzioni, unico punto diaccoglimento del ricorso di primo grado.In ogni caso, la Corte territoriale ha statuito che la mera omessacompilazione del quadro R/R configura la fattispecie, non dellaevasione contributiva, ma della omissione, di cui all’art. 116,comma 8, lett.

a) della legge n. 388/2000, per la quale non èrichiesto il dolo specifico.3. Propone ricorso per cassazione l’I.N.P.S., affidandolo ad ununico motivo. Alessandra Pascotto è rimasta intimata.4. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservatoil deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso, l’Istituto lamenta la violazione efalsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 421 c.p.c., inrelazione all’art. 1 D.P.C.M. del 12 maggio 2011, con riferimentoall’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c..2.

L’I.N.P.S. si duole del fatto che «la Corte d’Appello di Napoliha, in buona sostanza, dichiarato prescritto il credito iscritto»,trascurando di prendere in considerazione il differimento deltermine di cui al D.P.C.M. menzionato.3. Il ricorso è inammissibile. Numero registro generale 15220/2022Numero sezionale 2575/20264. Infatti, nella sentenza impugnata si legge: «preliminaNrummeeron dti era ccolta generale 20542/2026deve ritenersi la carenza di interesse dell’INPS ad impugnare Dlaat a pubblicazione 18/06/2026decorrenza del termine prescrizionale ritenuta dal primo giudicein quanto, sul punto,....

è stata ritenuta la interruzione dellaprescrizione… il collegio osserva che nulla viene detto ingravame in ordine alla illegittimità delle sanzioni applicatedall’Istituto, che non esprime sul punto alcuna doglianza. E giàquesto è assorbente, essendovi stato l’accoglimento del ricorsodi primo grado solo in punto di applicazione delle sanzioni».Solo ad abundantiam la Corte ha poi esaminato il tema del dolodell’appellata.5. Ebbene, si osserva che l’I.N.P.S. non ha alcun interesse acontestare, neppure in questa sede, il regime prescrizionalerelativo alle pretese contributive oggetto dell’avviso di addebitomenzionato, in quanto, la res controversa ha riguardato solo ilregime sanzionatorio e la decisione adottata dal giudice di primogrado sul punto, non è stata impugnata dall’Istituto, né inappello, né, comunque nella presente sede.6.Pertanto, il motivo, come prospettato, è inammissibile, perchénon si confronta con la reale ratio decidendi della sentenzaimpugnata e non sottende alcun interesse della parte ricorrente.7.

Nulla sulle spese, essendo Alessandra Pascotto rimastaintimata.8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto. P.Q.MNumero sezionale 2575/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Numero di raccolta generale 20542/2026Data pubblicazione 18/06/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàparte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale del 25maggio 2026.La Presidente